Il servizio giuridico delle Infrastrutture chiarisce che non ci sono spazi per interpretazioni estensive della norma confermata anche nel nuovo codice
L’ufficio di supporto legale del Mit spiega (con il parere n. 2388/2023) in che modo si deve azionare l’opzione della ripetizione (nel caso di specie) di servizi analoghi. Il quesito posto al servizio di consulenza riguarda la disciplina della ripetizione del servizio come prevista nel pregresso codice (art. 63) che non presenta modifiche rispetto all’attuale disposizione oggi contenuta nell’articolo 76 del nuovo codice.
La ripetizione del servizio, ma anche dei lavori, analoghi consente al Rup della stazione appaltante l’attivazione di una procedura negoziata senza bando e quindi il riaffido allo stesso contraente a condizione che sia stata espletata una procedura di gara aperta (e quindi non rende legittima la ripetizione prevista nella procedura negoziata del sottosoglia comunitario). Altre condizioni legittimanti sono l’esistenza di un progetto – posto a base di gara – che indichi «l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati». Il Rup quindi deve programmare già negli atti di gara la prospettiva della ripetizione considerando il costo dell’intervento nell’importo complessivo dell’appalto. Infine, l’ulteriore condizione è che la procedura venga attivata entro (e non oltre) il triennio successivo rispetto alla data di stipula del contratto «d’ appalto iniziale». In pratica, con il riaffido di soddisfa l’esigenza di servizi (o lavori) analoghi a quelli già svolti, purché debitamente programmati fin dalla predisposizione della legge di gara,
Il quesito
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’ufficio di supporto, il contratto d’appalto risultava essere stato prorogato (per un periodo di sei mesi) da qui la domanda se la ripetizione dovesse tener conto della data della stipula del contratto nella sua durata originaria oppure in quella comprensiva anche della proroga. In questo modo, prima della scadenza si sarebbe potuto esercitare la proroga e, successivamente, la ripetizione del servizio. In particolare, nella domanda si è chiesto «se l’espressione triennio» sia da intendersi «in senso stretto, tre anni a far data dalla stipulazione del contratto iniziale, oppure se sia ancora possibile, per l’Amministrazione, esercitare l’opzione di proroga entro il nuovo termine di scadenza del contratto».
La risposta
Nel riscontro, il Mit evidenzia che la disposizione citata deve essere oggetto di interpretazione rigida e restrittiva grazie al chiaro tenore letterale che condiziona l’esercizio al periodo del triennio successivo alla data di stipula del contratto iniziale. Il termine di riferimento, quindi, è quello della data di stipula del contratto. L’eventuale ripetizione che non rispetti detto termine deve ritenersi illegittima.
Più nel dettaglio nel parere si legge che «dalla lettera della norma deriva una lettura restrittiva dell’istituto, tale per cui la proroga può essere esercitata una sola volta e nel rispetto del limite temporale indicato, ovvero il triennio dalla stipula del primo contratto». In questo senso ha avuto modo di esprimersi anche l’Anac con la deliberazione n. 27/2023 in cui, prendendo atto anche di diversi precedenti (ex multis delibera n. 117 del 3 febbraio 2016) l’autorità ha statuito che la possibilità «di riaffidare analoghi servizi all’operatore economico selezionato con gara secondo le modalità” della ripetizione non solo deve essere espressamente prevista nel contratto medesimo ma presuppone la sussistenza di “tutte le condizioni di legittimità disciplinate dalla suddetta disposizione normative».
Anche nel caso preso in considerazione dall’Anac, il riaffido era da ritenersi illegittimo perché avvenuto oltre i 3 anni dalla data di stipula del contratto.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
