Decreto Pnrr: il controllo sarà obbligatorio anche in caso di subappalto. Punti decurtati dopo sentenza passata in giudicato od ordinanza di ingiunzione non impugnata
Imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nei cantieri temporanei o mobili indicati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008 dal 1° ottobre 2024 dovranno essere in possesso della “patente” rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl). Questo quanto previsto dal nuovo articolo 27 del Dlgs 81/2008, riscritto dal Dl 19/2024. Centrale è il ruolo dell’Ispettorato, in quanto sarà la competente sede territoriale (Itl) a rilasciare in formato digitale la patente, a decurtare i punti o a sospenderla.
La patente richiede l’iscrizione alla Camera di commercio, nonché l’avere adempiuto agli obblighi formativi previsti per datore di lavoro (al momento ancora da attuare con l’adozione dell’Accordo Stato-Regioni in attesa di approvazione definitiva), dirigenti, preposti e lavoratori dipendenti e autonomi ed essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e del documento unico di regolarità fiscale (Durf).
Il funzionamento appare simile a quello previsto dal Codice della strada. C’è un monte crediti iniziale pari a 30 e il minimo di punti per poter operare nei cantieri è 15. Con una dotazione inferiore non si potrà lavorare, se non per il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti. Fanno eccezione le imprese in possesso di attestazione Soa, per le quali le disposizioni in materia non trovano applicazione.
La decurtazione è correlata ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, ma il decreto prevede anche che l’Inl possa sospendere la patente in via provvisoria secondo una procedura che sarà definita dall’Ispettorato stesso.
I crediti sottratti variano da 5 a 20 in relazione al medesimo accertamento ispettivo, in base al tipo di violazione connessa a lavoro nero o salute e sicurezza, ma possono essere recuperati attraverso la frequenza di corsi di formazione in materia di sicurezza (ogni corso dà diritto a 5 crediti per un massimo di 15 crediti complessivi riacquistabili), trasmettendo copia del relativo attestato di frequenza all’Itl.
Riportandosi a quanto chiarito dal Ministero in precedenti occasioni, sono da intendersi definitive le violazioni accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione non impugnata entro i previsti 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Diversamente l’estinzione delle irregolarità mediante la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta, non rende definitivo il provvedimento.
L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi, entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, deve effettuare apposita comunicazione all’Ispettorato competente, che procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti. Lavorare senza i crediti minimi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti per un periodo di 6 mesi.
Il committente (anche privato) o il responsabile dei lavori sarà tenuto, fra l’altro, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, a richiedere il possesso della patente, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro introdotta dallo stesso articolo 29.
Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza
FONTI Antonella Iacopini “Enti Locali & Edilizia”
