L’Anac chiarisce che il Rup deve essere nominato dalla centrale di committenza
La stazione appaltante/ente concedente con debita qualificazione – e che quindi si occupa di servizi di committenza richiesti dalle stazioni appaltanti/enti concedenti senza la prevista qualificazione -, deve nominare il Rup della competizione/gara e non può limitarsi alla nomina di un “semplice” responsabile di procedimento. E’ questo il chiarimento fornito dall’Anac tra le varie Faq in tema di qualificazione.
La domanda
Il quesito posto mira a comprendere se la stazione appaltante qualificata (delegata, nel caso di specie, ad avviare ed aggiudicare la gara) possa limitarsi a nominare un “responsabile di fase” (ovvero un semplice responsabile di procedimento piuttosto che il Rup). Evidentemente, visto anche i chiarimenti forniti nel riscontro dall’Autorità Anticorruzione, la risposta è negativa.
Il responsabile di fase (in questo caso dell’affidamento) non è che un “collaboratore” del Rup. Il Rup assume – soprattutto ora nel definitivo chiarimento che si deve agli estensori del codice -, il ruolo più ampio di responsabile del progetto (della gara) ovvero del responsabile dell’intervento ed è tenuto ad assicurare il raggiungimento del risultato (ha una obbligazione di risultato).
Il responsabile di fase dell’affidamento, invece, opera (deve operare) come un mero responsabile del procedimento (appunto della fase pubblicistica) che svolge attività istruttorie dietro indicazioni/direttive del responsabile unico del progetto.
Questione chiarita, anche, con il parere n. 1463/2024 della commissione del Consiglio di Stato incaricata di redigere il parere sullo schema di correttivo (poi confluito nel decreto legislativo 209/2024).
Sotto il profilo pratico, per intendersi, nel rapporto Rup/responsabile di fase si riproduce il rapporto tra dirigente-responsabile del servizio/responsabile del procedimento. E questo ha una conseguenza fondamentale visto che i rapporti citati dovranno essere risolti sulla base della legge 241/90 (ed in specie, il riferimento specifico è l’articolo 6 della legge sull’azione amministrativa citata).
Se il Rup, pertanto, ha poteri decisori (che non può delegare visto che può assegnare solo meri compiti istruttori/esecutivi) il responsabile di fase (al pari di un normale collaboratore/responsabile del procedimento) ha un limitato potere “discrezionale” dovendo attenersi alle decisioni del responsabile unico.
Per fare un esempio, se al Rup compete decidere il sistema di affidamento, al responsabile di fase non potrà che essere assegnato il compito di “scrivere” la legge di gara/gli atti di gara. Il responsabile di fase potrà svolgere anche attività positiva (ad esempio sulle decisioni da adottare) ma la decisione non può che competere al responsabile unico del progetto.
Il riscontro fornito dall’Anac
Con il parere n. A7, l’Anac spiega le ragioni per cui la stazione appaltante qualificata (ma lo stesso vale per l’ente concedente qualificato) non può limitarsi a nominare, come guida della gestione del servizio di committenza delegato, un “semplice” responsabile di fase.
Nel riscontro si spiega che «il soggetto qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto, ex art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, in quanto differenti sono i compiti svolti dal Rup rispetto al responsabile di fase e soprattutto diversa (rectius maggiore) è la responsabilità assunta dalla stazione appaltante qualificata nello svolgimento delle procedure di assegnazione».
Più nel dettaglio, si chiarisce che «il soggetto qualificato deve condurre l’intero procedimento di gara (art. 62 co. 5, 6 e 7, nonché art. 1 co.2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023) e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità (art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023). Pertanto, gli atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti il procedimento di gara devono essere adottati dal soggetto qualificato».
Il riscontro è coerente con l’impostazione del sistema della qualificazione che si sostanzia, con estrema semplificazione, in uno standard qualitativo che consente di gestire una procedura (più o meno complessa) di assegnazione di un contratto e le correlate (in certi casi delicate) responsabilità. Evidentemente, questo naturale chiarimento fornito dall’Anac ha delle implicazioni pratico/operative tutt’altro che irrilevanti.
Le implicazioni
La convenzione stipulata, previamente, tra gli enti interessati (stazione appaltante/ente concedente qualificato e stazione/ente non qualificata), infatti, dovrà necessariamente chiarire aspetti di dettaglio precisando ruoli e responsabilità specifiche. Il responsabile di fase, del soggetto delegante, coinciderà o con il responsabile del servizio o con un soggetto individuato ad hoc che dovrà occuparsi dell’esecuzione del contratto (direttamente se si possiede questa qualificazione). Senza qualificazione, e fin dalla delega occorrerà aver chiaro chi si occuperà della fase civilistica, la stazione appaltante che non possiede la qualificazione dovrà affidare (esternalizzare) un supporto ad hoc «al Rup della centrale di committenza affidataria». Supporto, pertanto, che rimane legato alla stazione qualificata che è stata delegata ad aggiudicare la gara.
La conseguenza, ovvia e logica, è che anche la fase dell’esecuzione rimane “legata” alla stazione appaltante delegata il cui Rup gestirà la fase civilistica dell’esecuzione attraverso un supporto individuato dalla stazione appaltante non qualificata (sempre, ma è improbabile, che non si tratti di importi pari o superiori alle soglie comunitarie per cui è necessaria, ovviamente, una qualificazione).
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
