Disposizione anche confermata dalla legge di conversione con contestuale estensione al 31 dicembre 2021 del periodo di validità
L’Anac, con il parere n. 1018/2020 ribadisce che l’articolo 1, comma 1, del Dl. 76/2020 (Semplificazioni), individua come momento rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria al codice dei contratti la data di adozione della determina a contrarre. Disposizione anche confermata dalla legge di conversione 120/2020 con contestuale estensione al 31 dicembre 2021 del periodo di validità (si veda anche Enti locali & edilizia dell’8 dicembre.
Il parere Anac n. 1018/2020
Il quesito
Con l’istanza, l’Anac affronta la censura di illegittimità della determina semplificata in base all’articolo 32, comma 2 del Codice con cui una stazione appaltante ha proceduto con l’affidamento diretto dell’ incarico per la «progettazione definitiva, esecutiva, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione» di lavori di sistemazione idrogeologica per un importo pari a 127mila euro perché adottata successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione n. 120/2020.
La violazione, secondo l’istante, è che dal momento dell’entrata in vigore della legge in parola, l’affidamento diretto per servizi (e forniture) è stato contingentato nei limiti dei 75mila euro a differenza dell’originaria previsione contenuta nel Dl 76/2020 (che consentiva l’affidamento, anche per servizi e forniture entro la somma dei 150mila euro).
La determina semplificata, che effettivamente riportava il contenuto minimo richiesto dalla norma del Codice visti i richiami, indispensabili, al preventivo di spesa, alla dichiarazione di congruità della spesa (che ha perfezionato l’obbligazione giuridica indispensabile per l’assunzione dell’impegno di spesa), al riscontro positivo sul possesso dei requisiti, pur adottata il 10 settembre è stata pubblicata solo il 15 e quindi il giorno di entrata in vigore della legge 120/2020.
La decisione
Nell’esame del quesito, quindi, si pone l’esigenza di comprendere se la determina di affidamento doveva ritenersi correttamente adottata in vigenza del Dl 76/2020 o solo successivamente e quindi in vigenza della legge di conversione che, come detto, ha ridotto l’importo entro cui il Rup può proporre l’affidamento diretto per servizi e forniture limitandolo ad importi inferiori a 75mila euro.
Nel parere si dà atto che un procedimento di affidamento deve ritenersi concluso nel momento in cui il responsabile competente adotta il proprio atto mentre il visto di regolarità contabile (in realtà il visto di copertura finanziaria) – di competenza del responsabile del servizio finanziario – deve ritenersi necessario «affinché il procedimento di spesa possa dirsi correttamente concluso».
In sostanza l’apposizione del visto «incide solo sull’esecutività della Determinazione dirigenziale, la cui fase decisoria e costitutiva deve ritenersi già conclusa con la sua emanazione da parte del settore» competente.
Quanto alla mancata pubblicazione (avvenuta solo in vigenza della legge di conversione), prosegue l’autorità anticorruzione, pur obbligatoria per assicurare la doverosa trasparenza, secondo l’indirizzo giurisprudenziale non incide evidentemente, «sulla sua venuta ad esistenza ma esclusivamente sull’efficacia».
La conclusione, piuttosto importante visto che dovrebbe porre fine ai problemi sulla corretta interpretazione delle nuove disposizioni, è che «tenuto conto della formulazione letterale dell’art. 1 del d.l. 76/2020″, per stabilire quale normativa debba essere applicata al caso di specie, “occorre tenere presente la data di adozione della determinazione dirigenziale» considerato che sia «il visto di regolarità contabile sia la pubblicazione all’Albo Pretorio” rilevano solamente “quali elementi integrativi dell’efficacia».
Con conseguente, nel caso di specie, legittimità dell’azione amministrativa e dello stesso affidamento diretto avvenuto nei limiti di importo fissato dal Dl 76/2020 allora vigente.
FONTI: Stefano Usai Edilizia e Territorio