Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Appalti pubblici, esenti da bollo solo i contratti fino a 40mila euro

 

Esenzione concessa solo all’aggiudicatario. Resta la responsabilità solidale

 

L’imposta di bollo dei contratti pubblici per i procedimenti avviati dal 1° luglio 2023 trova l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate che conferma l’esenzione per i contratti sotto i 40mila euro ma solo per l’aggiudicatario. Questa è solo una delle indicazioni della circolare   22/E/2023   sulle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo introdotte dall’articolo 18, comma 10 e dall’allegato I.4 del Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). L’imposta forfettaria a scaglioni crescenti in proporzione all’importo massimo del valore previsto nel contratto trova applicazione solo al momento della stipula del contratto fra l’operatore economico aggiudicatario e la stazione appaltante e anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche. L’importo massimo del contratto deve essere inteso corrispondere all’importo totale del corrispettivo pagabile al netto dell’Iva prendendo a base le indicazioni dell’articolo 14 del Codice.

Sulle fatture che derivano dal contratto di appalto non ci sono speciali esenzioni dall’imposta di bollo e questo è pacifico, ma non basta. Secondo la circolare 22/E l’esenzione indicata dall’articolo 2, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice, per il quale il pagamento dell’imposta forfettaria a scaglioni ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, non opera nella fase iniziale in capo ai vari operatori economici partecipanti alla gara. Si afferma che continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo sugli atti e documenti che precedono il momento della stipula del contratto. Solo l’aggiudicatario potrà recuperare quanto versato detraendolo da quanto dovuto e fino a concorrenza dell’imposta forfettaria da versare con modello F24 Elide alla stipula del contratto. Da ciò deriva che quanto versato o assolto dai partecipanti non aggiudicatari è acquisito a titolo definitivo dall’erario. Nulla si dice però in merito all’eventuale importo esuberante rispetto al dovuto che dovesse avere versato l’aggiudicatario nella fase precedente alla stipula.

Pare potersi legittimamente sostenere che lo stesso abbia diritto al rimborso ove provveda tramite istanza. La circolare conferma che sono esenti i contratti di importo massimo inferiore a 40mila euro. È ragionevole pensare che anche i documenti di partecipazione lo dovrebbero essere per tutti i partecipanti. Anche l’aggiudicatario non potrebbe mai scomputare l’onere sostenuto fino a concorrenza di un debito d’imposta inesistente e quindi esenzione e semplificazione neutralizzate dall’interpretazione contraria. L’onere dell’imposta in capo all’operatore economico non fa cadere la solidarietà passiva in capo alla stazione appaltante (articolo 22, Dpr 642/72). In sostanza la circolare attribuisce alla norma una mera funzione di individuazione di colui che deve provvedere al pagamento ma le parti sottoscrittrici, ad eccezione dello Stato, restano solidalmente obbligate verso l’erario per l’imposta e le sanzioni.

 

 

FONTI      Marco Magrini e Benedetto Santacroce   “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News