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Appalti di servizi: i controlli che tutelano aziende e lavoratori

 

Con verifiche preliminari e in corso di contratto il committente limita i rischi. Faro di Ispettorato, magistratura e Finanza su società fittizie e lavoro sottopagato

 

L’appalto di servizi impone da sempre alle aziende committenti un’attenta valutazione sull’affidabilità dell’appaltatore prescelto, dati i rischi ancorati alle rivendicazioni azionabili dai lavoratori impiegati nell’appalto, legate al corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’appaltatore (responsabilità solidale), o alla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente (in caso di appalto non genuino).In diversi casi, il deterioramento delle condizioni di lavoro del personale impiegato negli appalti di servizi ha portato a un inasprimento delle verifiche e delle sanzioni a carico dei committenti. Inoltre, l’intervento giudiziale sta spostando il proprio baricentro, spesso, dal Tribunale del lavoro alla Procura della Repubblica. Si moltiplicano le notizie di interventi della magistratura e della Guardia di finanza nel mondo degli appalti di servizi, soprattutto nei settori labour intensive come logistica e vigilanza, spesso caratterizzati da un’aspra competizione tra operatori, basata sui costi al ribasso del servizio, con applicazione ai lavoratori dell’appalto di trattamenti giuridici, normativi ed economici ben al di sotto dei limiti consentiti dalla legge.

In alcuni casi, i rilievi delle autorità – scaturiti dall’indagine sulle retribuzioni riconosciute ai lavoratori impiegati nell’appalto – hanno portato alla contestazione del reato di caporalato e sfruttamento dei lavoratori. Le contestazioni riguardano in particolare consorzi e società cooperative – anche primari operatori del settore degli appalti di servizi – che, al fine di presentarsi sul mercato con prezzi oltremodo competitivi, avrebbero messo in atto un vero e proprio sfruttamento del lavoro, riconoscendo salari iniqui e sproporzionati, sotto la soglia della povertà. Le contestazioni possono riferirsi anche all’imposizione di prestazioni di lavoro straordinario in quantità abnorme e a condizioni di lavoro incompatibili con le disposizioni di legge, con sostanziale inesistenza della partecipazione dei soci lavoratori alla direzione della cooperativa, sostituita da un’eterodirezione “schermata” del committente. In altri casi, le contestazioni si sono concentrate sulla genuinità dell’appalto. Partendo dalla ricostruzione della filiera della manodopera è stata rilevata una non corretta gestione dei rapporti di lavoro anche a fronte di una forte dipendenza dell’appaltatore rispetto al committente, dell’ingerenza del committente nella gestione delle attività, con mancanza di quella autonomia organizzativa e rischio di impresa alla base di un genuino contratto di appalto.

È stato altresì contestato l’utilizzo, tramite lo schema dell’appalto, di società cooperative con la finalità di “schermare” i rapporti di lavoro con la società committente, andandosi così a integrare l’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera. Da ciò la contestazione del reato di frode fiscale a carico delle committenti, per avere contabilizzato come voci di costo le fatture relative a operazioni giuridicamente inesistenti, in quanto riferite a contratti di appalto con le cooperative e non a contratti di somministrazione di manodopera. Anche l’Ispettorato nazionale del Lavoro, nel documento di programmazione della vigilanza per il 2023, aveva preannunciato la concentrazione delle ispezioni «verso la tutela dei lavoratori impiegati in forme di esternalizzazioni produttive fittizie, illecite e fraudolente», sollecitando particolare attenzione sulle “false” realtà aziendali, meri serbatoi di manodopera che agiscono in violazione dei diritti dei lavoratori e delle regole della concorrenza. La puntuale verifica sulla liceità dei contratti di appalto di servizi a opera dei contraenti ha dunque un rilievo fondamentale.

 

 

FONTI      Valentina Pepe      “Enti Locali & Edilizia”

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