Nuovi oneri per progettisti, committenti, produttori e imprese. “No limits” per il fresato d’asfalto (trattato). Premi aggiuntivi per le migliorie Lca
Conto alla rovescia per i Cam sulla progettazione, esecuzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali. Dopo la pubblicazione in Gazzetta – lo scorso 23 agosto – comincia l’attesa per l’applicazione negli appalti pubblici degli ultimi Cam adottati dal ministero dell’Ambiente. La pubblicazione segue l’adozione del testo tecnico da parte del Mase con il decreto n.279 del 5 agosto scorso. Le norme sul rispetto dei criteri ambientali minimi entreranno in vigore il 21 dicembre prossimo e riguarderanno principalmente le attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e adeguamento delle strade; ma, di riflesso, l’intero processo produttivo e i materiali utilizzati dovranno essere sottoposti a una razionalizzazione in funzione della massima circolarità delle risorse e del già noto principio Dnsh. Anche se i Cam arrivano con il Pnrr già impostato e con gli appalti per prossimo Giubileo in corsa per chiudere entro le scadenze, l’impatto delle nuove regole tecniche ambientali sarà significativo. Ma non sarà una sorpresa perché il testo è stato definito con un ampio concorso da parte dei portatori di interesse e ascolto da parte del governo.
La principale novità è lo sdoganamento definitivo del cosiddetto fresato d’asfalto (opportunamente trattato), cioè il materiale ricavato dalla “grattatura” dei manti stradali che vengono periodicamente sostituiti. Il documento non mette limiti alla quantità di «granulato di conglomerato» che potrà essere utilizzato. Il documento indica solo le quote minime di materiale di recupero che potrà essere reimpiegato nelle singole componenti dell’infrastruttura – 70% corpo stradale; 50% fondazione; 35% base; 30% binder; 15% usura, 10% usure drenanti – ma si potrà andare oltre queste soglie. L’approccio del documento è squisitamente prestazionale: non conta da dove viene il materiale di recupero, l’importante è che garantisca il raggiungimento delle prestazioni tecniche richieste in progetto, che vanno attestate dal produttore.
«Il progetto – si legge al punto 2.3.1 del testo – prevede che l’impresa presenti, unitamente allo studio della miscela, una relazione che descrive i materiali e le tecnologie proposte». «Tale relazione – si legge ancora – deve illustrare le specifiche tecnologiche produttive ed esecutive e i materiali che si intendono impiegare e deve essere corredata da una documentazione tecnico-scientifica, studi di laboratorio e applicazioni in vera grandezza atti a dimostrare che il maggior quantitativo di granulato bituminoso non incide negativamente sulla vita utile della pavimentazione, cioè che la miscela proposta deve avere prestazioni non inferiori a quelle del progetto a base di gara e deve rispettare tutti i requisiti prestazionali imposti dalle specifiche norme tecniche».
Più in generale, i Cam chiedono un impegno aggiuntivo anche al progettista e alla stazione appaltante. Il primo deve integrare i Cam nel progetto e nel capitolato, insieme alle clausole obbligatorie previste. Più in generale, al progettista sono richieste competenze specifiche sul tema. Alla stazione appaltante si richiede un impegno soprattutto nel caso di appalti basati sull’analisi del ciclo di vita del materiale (Lca), per il quale si prevede un punteggio premiante per gli operatori economici che propongono elementi migliorativi. «I documenti di gara – si legge al punto 3.2.2 – dovranno quindi fornire indicazioni con riferimento a: metodo e dati di inventario; confronto sulla base dell’equivalente funzionale; definizione del ciclo di vita dell’infrastruttura viaria e dei suoi confini; elementi stradali che rientrano nell’ambito dei criteri; indicatori delle categorie del ciclo di vita da utilizzare a fini della valutazione. Dovrà, inoltre, essere allegata ai documenti di gara, l’intera Relazione LCA di progetto».
I Cam indicano anche gli obiettivi di durata dell’infrastruttura. «Il progetto di pavimentazioni di nuove strade ed il progetto di risanamento profondo di pavimentazioni esistenti – si legge al punto 2.2.2 – deve avere come obiettivo una vita utile di venti anni». Per gli interventi di risanamento superficiale «il progettista verifica che gli strati sottostanti, di base e fondazione, abbiano una adeguata portanza in relazione al carico di traffico in modo che l’intervento garantisca una durata teorica di almeno cinque anni».
Il documento indica anche dei livelli minimi di emissione acustica della pavimentazione, da misurare in base alla velocità dei veicoli. Infine, non manca l’attenzione alla possibilità di mitigare l’effetto di accumulo e rilascio di calore solare nelle aree urbanizzate. Al punto 2.2.1 si prevede che «per i progetti di nuove strade urbane di tipo F e F-bis (strade locali urbane e ciclabili, ndr) è previsto l’impiego di soluzioni progettuali che conseguano un indice di riflessione solare maggiore o uguale a 20, misurata tra 30 e 90 giorni dall’apertura al traffico».
FONTI Massimo Frontera “Enti Locali & Edilizia”
