Il vademecum Anac: le indicazioni sugli affidamenti fino a 5mila euro. Terzo di tre articoli
Ulteriori aspetti di rilevanza pratica del recente vademecum in tema di affidamenti diretti, predisposto dall’Anac, riguardano i micro affidamenti (acquisizioni di importo inferiore ai 5mila euro), la sintesi, quindi, sulle fasi relative al procedimento dell’affidamento diretto e le annotazioni sulle schede relative alla fase esecutiva dei contratti.
I micro affidamenti
Sotto il profilo pratico riveste una certa rilevanza il focus dedicato agli acquisti di importo inferiore ai 5mila euro. Nel documento si anticipa che in relazione alle acquisizioni in parola «sono previste ulteriori semplificazioni». La prima di queste semplificazioni insisterebbe nella possibilità del Rup di non utilizzare il Mepa ed i sistemi telematici regionali per importi inferiori ai 5mila euro. Nel documento si richiama il disposto contenuto nel comma 450, art. 1, della legge 296/2006. L’affermazione, in realtà, sembra parzialmente corretta solo se riferita alle «amministrazioni statali centrali e periferiche» come si legge nel primo periodo del comma in argomento. Il secondo periodo del comma, infatti, consente alle «amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (e quindi, ad esempio, agli enti locali) «nonché le autorità indipendenti» di utilizzare anche mercati elettronici propri (non solo del Mepa o dei soggetti aggregatori – per cui vige un obbligo solo in relazione a certi importi come stabilito dal DL 66/2014 conv. in legge 89/2014).
In questo senso, infatti, nel periodo in parola si legge che le amministrazioni citate, per importi pari o superiori ai 5mila euro «sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici (…) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure».
L’altra questione di rilievo è la corretta interpretazione della disposizione in parola, sia in relazione al primo periodo sia in relazione al secondo periodo. In realtà, la previsione consentiva (ora non più dal primo gennaio 2024) al Rup di non utilizzare alcuna forma di mercato elettronico, a prescindere, per acquisizioni di importo inferiore ai 5mila euro. La previsione in argomento, evidentemente, non può che ritenersi superata, in primo luogo, per effetto della digitalizzazione del ciclo di vita dell’appalto che impone l’obbligo di formalizzare gli acquisti, a prescindere dall’importo (Faq Anac A7 e D4), attraverso le piattaforme di approvvigionamento (che per gli acquisti di importo inferiore ai 5 mila euro possono essere anche non certificate almeno fino al 31 dicembre 2024).
Inoltre, non appare condivisibile l’affermata (sola) possibilità di non utilizzare il Mepa o il mercato elettronico dei soggetti aggregatori solo nella fascia infra 5mila euro visto che le stazioni appaltanti (degli enti locali) possono ben avere un “proprio” mercato elettronico. Oggi sicuramente realizzato attraverso l’acquisizione di piattaforme di approvvigionamento certificate che, in sé, hanno uno specifico mercato elettronico. Pertanto, l’obbligo della spending review, in vigenza di digitalizzazione, si risolve nella sola esigenza che il Rup (come detto, ad esempio, degli enti locali) proceda attraverso una forma di mercato elettronico nel sottosoglia (e fermo restando l’obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori sopra richiamato). L’altra semplificazione è la possibilità di evitare la rotazione per gli acquisti infra 5mila euro espressamente prevista nell’articolo 49 del codice.
Le fasi del procedimento
Nella sintesi finale, l’Anac tratteggia le fasi entro cui si svolge il procedimento amministrativo. Vengono individuate tre fasi, preliminare, della “selezione informale” e quella dell’affidamento. Alla prima sono riconducibili, la nomina del Rup e la «predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto». Quest’ultimo richiamo sembra essere riferito ai soli beni/servizi ma non può essere adeguato, ovviamente, per i lavori. Altra annotazione è che non appare chiaro il concetto di «relazione progettuale» visto che, anche per i primi citati, il codice esige un progetto.
Nella seconda fase il documento innesta la “selezione informale”. In realtà, come già evidenziato nell’affidamento diretto non esiste un momento di selezione sostanziandosi il procedimento in una mera attività istruttoria, condotta dal Rup o da un suo collaboratore, che non è una selezione vera e propria, questo anche nel caso in cui si proceda con indagine di mercato o richiesta di preventivi (con l’interpello). In entrambi i casi, infatti, il dialogo negoziale del Rup avviene con soggetti individuati singolarmente (non in modo simmetrico ed in competizione l’uno con l’altro). Del resto questo viene affermato più avanti nello stesso documento in cu si legge che «la fase di selezione informale nella quale il Rup della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante» e questa fase – sostanziandosi come detto in un momento istruttorio/negoziale «può avvenire con o senza l’impiego di una piattaforma certificata».
Una eventuale selezione – ma occorre un attento presidio da parte del Rup – si può realizzare nella procedimentalizzazione dell’affidamento diretto in cui, ad esempio, sulla base di criteri “automatizzati” (che non implicano valutazioni discrezionali) vengono invitati in modo simmetrico e contestuale più operatori a presentare la propria offerta (è il caso della sentenza del Tar Lombardia, n.1778/2024). A conclusione del procedimento – c.d. terza fase -, dopo la verifica dei requisiti (per appalti di importo superiore ai 40mila euro stante la deroga prevista nell’articolo 52, si colloca la decisione di affidamento e la contestuale pubblicazione. Come già detto, l’attuale “digitalizzazione” in realtà non esclude – anzi rende necessario – l’atto di avvio del procedimento di affidamento diretto (per l’esigenza di richiamarla – inserire l’url di pubblicazione nella sezione trasparenza -, per acquisire il Cig, durante la procedura di affidamento nella piattaforma di approvvigionamento). Sulla verifica dei requisiti, viene annunciata la novità della (prossima) disponibilità della Sim (scheda di indagine di mercato) che consentirà «di gestire digitalmente la fase preventiva all’affidamento ed in particolare di effettuare i controlli dei requisiti» per gli «affidamenti diretti di lavori servizi e forniture tramite accesso al Fvoe».
La fase esecutiva
La stessa autorità, quindi, riconosce che alle predette si aggiungono anche adempimenti “digitalizzati” relativi alle informazioni sull’esecuzione del contratto anche per micro importi. Più nel dettaglio, si rammenta che successivamente alla trasmissione delle informazioni relative all’affidamento, i Rup sono tenuti «all’invio della scheda di stipula del relativo contratto ossia la scheda SC1 nonché delle successive schede relative all’esecuzione e alla regolare esecuzione o collaudo. Per quanto riguarda la scheda AD5 (affidamenti fino a 5000 euro) è sufficiente trasmettere la rispettiva scheda di conclusione CO2».
Terzo di tre articoli. Il primo è stato pubblicato il 26 agosto, il secondo il 27 agosto
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
