Cosa accade se tra PFTE e PE viene pubblicato un nuovo prezzario? Un’analisi ragionata alla luce degli articoli 41, 42, 44 e 120 del Codice dei contratti pubblici
Questo articolo nasce da una domanda che mi è stata posta durante il webinar tenuto il 18/07/2025 per LavoriPubblici.it dal titolo “Varianti ed errori progettuali nei lavori pubblici”. Come spesso accade è sempre dalle domande dei discenti che nascono le possibilità di approfondimento e di crescita professionale per tutti.
Ciò avviene per un motivo molto semplice perché nella domanda ognuno di noi ripone la sua esperienza contingente, il suo problema da risolvere, che si rileva sistematicamente fuori dall’ordinario e ciò ci spinge ad andare oltre, ad osare un po’ di più come fa lo “sportivo” che migliora allenamento dopo allenamento alzando l’asticella del suo limite personale.
Appalto integrato e prezzari: la domanda
Nel caso specifico la domanda è stata questa: “Nel caso di appalto integrato se fra la redazione del PFTE e quella del progetto esecutivo viene emesso un nuovo prezzario questo deve essere utilizzato per redigere il PE o rimane fermo quello del PFTE?”
Non mi vergogno a dire – anche perché non mi stancherò mai di ripetere che l’”Esperto” con la “E” maiuscola oggi non è colui che sa tutto, cosa peraltro impossibile, ma colui che sa dove cercare per costruire le soluzioni – che la domanda mi è sembrata fin da subito interessante e non scontata, e nell’approfondire ho variato anche il mio iniziale convincimento.
Infatti nell’apprendere “a caldo” la domanda ero stato combattuto fra due fronti contrapposti.
Da un lato:
- la gara già esperita, che quindi cristallizzava le condizioni;
- l’idea che, quando si parla di variante ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 i lavori “in senso stretto”, non il contratto in sé, devono avere trovato già un inizio;
- il fatto che il PE dovrebbe rappresentare solo un’ingegnerizzazione del PFTE e quindi le variazioni dovrebbero essere contenute, sicuramente in termini di attività ma anche nel caso di adeguamento del prezzario a parte contingenze particolari, disciplinate oggi dall’art. 60 ed Allegato II.2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto riguarda il tema della “revisione prezzi”.
Dall’altro il fatto che il progetto che va in “esecuzione” deve essere aggiornato con l’ultimo prezzario vigente al fine di non creare fin da subito un’alterazione importante del sinallagma contrattuale. L’alterazione – se inferiore al 3% dell’importo complessivo, in termini di “revisione prezzi”, se fossimo in esecuzione – potrebbe anche non rientrare nel meccanismo di adeguamento e far parte del rischio d’impresa. Ma se il “gap” si traducesse già in un deficit sensibile al punto di partenza potrebbe non essere legittimo.
Il quadro normativo di riferimento
Vediamo allora quali sono gli articoli che trattano di necessità di aggiornamento del progetto ai prezzari vigenti e di appalto integrato.
Art. 41, comma 13 (modificato dal D.Lgs 209/2024), terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Livelli e contenuti della progettazione” – (Testo in vigore dal 31/12/2024 – vig.):
“13. … Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali. …”
L’art. 41, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, non ci parla di una fase specifica ma riferimento genericamente al “progetto” ed alla sua “approvazione”. Quindi il principio sembrerebbe statuire che ogni fase progettuale deve avere il prezzario aggiornato.
D’altra parte qualsiasi passaggio da una fase progettuale ad un’altra, al di là della natura dell’appalto, potrebbe determinare una variazione del costo che dovrebbe essere coperta in linea di principio dalle somme accotonate a tale scopo nel QTE, a meno di che la modifica derivi da “varianti” introdotte ma questo è tutto “un altro paio di maniche”.
Art. 44, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Appalto integrato”:
“2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
…
5. L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42.”
L’art. 44, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 36/2023, risulta molto interessante: “… tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto”, in quanto si rimanda genericamente ad una “fase esecutiva” che potrebbe essere sia la quella della progettazione (PE) che di realizzazione delle opere, ma molto probabilmente il legislatore con tali termini si voleva rivolgere ad entrambe individuando così la generica fase di esecuzione del contratto.
Se andiamo però a vedere oltre che nella semantica strette delle parole anche nella fattualità, ci accorgiamo che difficilmente il dettame si possa riferire alla fase di “realizzazione dei lavori”, che vive le incertezze di qualsiasi tipo di progetto sia questo appalto integrato o no, ma a quella di redazione del progetto esecutivo, che viene sviluppato dall’appaltatore sulla base di un progetto di fattibilità “PFTE” che ha inquadrato il finanziamento.
Altresì si ritiene che il “rischio” delineato sia più afferibile all’incertezze derivanti una fase propedeutica della progettazione che ha un fatto contingente ed imprevisto come l’emissione di un nuovo prezzario.
L’art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, ci parla invece del processo di avvio di esecuzione delle opere che avverrà dietro un progetto esecutivo approvato e che avrà passato la fase di verifica, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023; allora vediamo se questo articolo ci può dare qualche informazione utile al riguardo.
Art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Verifica della progettazione”:
“1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori.”
L’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, citando “la sua conformità alla normativa vigente”, ci riporta direttamente al rispetto dell’art. 41, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, al fatto che il progetto prima di essere approvato deve contenere il prezzario aggiornato.
Quindi, anticipando la conclusione, diciamo che nel caso di “appalto integrato”, il PFTE entra in procedura di gara con un determinato prezzario di riferimento vigente al momento della sua redazione, dopodiché deve essere aggiornato se durante la redazione del progetto esecutivo ne viene emesso uno nuovo.
La modifica dei contratti in corso di esecuzione
Arrivati alla conclusione, quindi, dopo aver sgombrato il campo dagli equivoci chiediamoci un’altra cosa: in caso di appalto integrato quando siamo durante la redazione del progetto esecutivo è applicabile l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e quindi il tema della “varianti”?
Ovvero, se nel caso di appalto integrato, quando durante la redazione del progetto esecutivo da parte dell’appaltatore viene aggiornato il prezzario, questo si configuri come una “variante” in corso d’opera e se sì, come vada inquadrata giuridicamente.
Art. 120, commi 1, lettera c), punto 1) e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifica dei contratti in corso di esecuzione”:
“1. Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
…
c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
…
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice.”
In senso stretto l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 non parla di varianti dopo l’inizio dei lavori ma il riferimento è il “contratto” e la sua “natura”, anche perché questo articolo vale indistintamente sia per lavori, non si specifica la tipologia di appalto, che per i servizi e le forniture.
Detto ciò, si potrebbe anche intendere che nel caso di appalto integrato, il progetto esecutivo non essendo stato è ancora approvato, non si può parlare di “variante”, ma si potrebbe intendere più una fase di ulteriore sviluppo progettuale.
In realtà molto spesso sono subentrate della “varianti” vere e proprie anche durante la prima fase di redazione della progettazione esecutiva in caso di appalto integrato.
A mio avviso quindi, in linea di principio, l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 sarebbe attuabile, ma ciò mi porterebbe a dover rispettare i limiti da esso imposti (tipo la tipologia di modifica che in linea generale sicuramente non è sostanziale in quanto non interviene direttamente sulla struttura del progetto a meno di casi particolarissimi che possano mettere in discussione l’operazione economica sottesa e il limite del 50% del valore iniziale del contratto), cosa che nel caso di specie non ritengo corretta essendo a mio avviso prevalente l’indirizzo dell’art. 41, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.
Infatti, il passaggio dal PFTE al progetto esecutivo è da ritenere una parte naturale dell’appalto ed eventuali aggiornamenti di prezzo non alterano “generalmente” le caratteristiche essenziali dell’opera, né impongono modifiche progettuali sostanziali.
E se si volesse comunque considerare una “variante”?
Se per ragioni contabili, amministrative o prudenziali, la stazione appaltante volesse comunque formalizzare l’aggiornamento dei prezzi tramite una variante “formale” (anche solo per giustificare un aggiornamento del quadro economico), allora potrebbe essere inquadrata nell’ambito dell’art. 120, comma 1, lettera c), punto 1), del D.Lgs. n. 36/2023, intendendo l’aggiornamento del prezzario come una nuova disposizione normativa emessa subito cogente in virtù dell’art. 41, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.
Conclusioni
Bene, arrivati a questo punto riteniamo di aver sviscerato approfonditamente la problematica e dato i riferimenti di norma alla base della soluzione interpretativa proposta.
Spero che l’analisi risulti utile e di chiara risposta, seppur nell’ambito “incerto” che abbiamo sempre di fronte in questo settore, alla domanda che mi era stata posta.
Voglio concludere però con un consiglio generale: in questo ambito lavorativo e normativo avere risposte chiare e certe non è sempre possibile ma vi sono comunque delle regole generali da poter seguire:
- la “buona fede”;
- il “principio del risultato”;
- tracciare sempre un processo interpretativo e di scelta appoggiandolo sempre ai dettami di norma con riferimenti articolari precisi.
FONTI “LavoriPubblici.it”
