La sola esistenza di procedure non equivale a un controllo effettivo, se manca la concreta attuazione e la documentazione delle verifiche
Quali obblighi ha una stazione appaltante nella fase esecutiva di un appalto pubblico? Qual è il ruolo del RUP e come si garantisce la qualità delle prestazioni rese? E cosa accade quando il controllo è solo “formale” o, peggio ancora, omesso?
Fase esecutiva dell’affidamento: il richiamo ANAC alle SA
A richiamare le SA a prestare maggiore attenzione alla corretta esecuzione degli affidamenti è ANAC, con l’atto del Presidente del 9 luglio 2025, fasc. n. 3316, relativo a un procedimento di vigilanza semplificata su un contratto di servizi, affidato da una centrale di committenza.
L’istruttoria si inserisce nell’ambito dell’indagine conoscitiva ANAC 2024 e ha riguardato un contratto in ambito sanitario della durata di 72 mesi aggiudicato in via definitiva a un raggruppamento temporaneo di imprese, per un importo di oltre 10 milioni di euro.
L’ANAC, pur riconoscendo un sistema multilivello e informatizzato di verifica attivato dalla stazione appaltante, ha rilevato criticità rilevanti su alcune clausole contrattuali fondamentali per la qualità e la sicurezza del servizio in relazione a:
- la mancata attivazione di controlli sui prodotti utilizzati;
- l’assenza di report mensili richiesti per verificare il mantenimento delle caratteristiche tecniche della fornitura;
- l’assenza di ispezioni presso le sedi del fornitore né verbalizzazioni in contraddittorio, nonostante la possibilità di accesso tecnico-amministrativo fosse espressamente prevista.
I controlli devono essere sostanziali e non solo formali
Il provvedimento evidenzia che la sola esistenza di procedure non equivale a un controllo effettivo, se manca la concreta attuazione e la documentazione delle verifiche. In particolare:
- il RUP non risulta coinvolto attivamente nella supervisione diretta delle verifiche in corso d’esecuzione, nonostante fosse tenuto per legge (art. 31 del d.lgs. 50/2016 e DM 49/2018) a coordinarle;
- non è stata effettuata una verbalizzazione sistematica delle attività di controllo, che deve costituire parte integrante del fascicolo dell’esecuzione;
- le fatture pro forma e i controlli documentali mensili, per quanto rilevanti, non possono sostituire le attività ispettive previste dalla lex specialis.
Le conclusioni dell’Autorità
L’ANAC richiama espressamente alcune recenti delibere sul tema ribadendo:
- la centralità della fase esecutiva per il perseguimento dell’interesse pubblico;
- l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere e attuare controlli sostanziali, non meramente formali;
- l’importanza di definire ruoli, check-list, indicatori oggettivi, accessi e verbali, già in fase di progettazione del servizio.
Il controllo sull’esecuzione deve essere reale, documentato e proporzionato alla natura del servizio. Il RUP deve svolgere un ruolo attivo nella supervisione, anche con accessi e verifiche sul campo, con il rispetto delle clausole di Capitolato, anche se non obbligatorie, quando tutelano beni primari come la salute pubblica.
Nel caso specifico, sebbene l’affidamento sia stato concluso con una procedura formalmente corretta, la qualità del servizio non può essere garantita senza un sistema di vigilanza effettivo e tracciabile.
FONTI “LavoriPubblici.it”
