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Architetti PPC, approvato il nuovo Codice deontologico

Dal 2 dicembre 2024 in vigore il nuovo Codice deontologico per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Dentro equo compenso, parità di genere e promozione dell’inclusione

 

Entrerà in vigore il 2 dicembre 2024 il nuovo codice deontologico per gli oltre 155 mila Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori iscritti all’ordine professionale.

Codice deontologico Architetti PPC: cos’è
Come specificato all’art. 1, comma 2, del nuovo Testo, “Il presente Codice è l’emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all’Albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all’Albo nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all’esercizio professionale e nel rispetto dell’Art. 2233 Codice Civile. Ogni Professionista ha l’obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice Deontologico nonché di ogni altra legge che governi l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II”.

Il nuovo Codice deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti lunior e Pianificatori, è suddiviso in 9 titoli e 44 articoli.

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
Titolo II – DOVERI GENERALI

Art. 2 – Professionalità specifica
Art. 3 – Obblighi nei confronti del pubblico interesse
Art. 4 – Obblighi nei confronti della professione
Art. 5 – Lealtà e correttezza
Art. 5 bis – Legalità
Art. 6 – Indipendenza
Art. 7 – Riservatezza
Art. 8 – Competenza e diligenza
Art. 9 – Aggiornamento professionale
Art. 10 – Verità
Art. 11 – Adempimenti
Titolo III – RAPPORTI CON IL SISTEMA ORDINAMENTALE

Art. 12 – Doveri nei confronti dell’Ordine professionale
Titolo IV – RAPPORTI ESTERNI

Art. 13 – Società tra Professionisti
Art. 14 – Rapporti con i Committenti
Art. 15 – Rapporti con Istituzioni e Terzi
Art. 16 – Partecipazione a commissioni e giurie di concorso
Art. 17 – Cariche istituzionali
Art. 18 – Partecipazione a campagne elettorali politiche e amministrative
Art. 18 bis – Attività di volontariato
Titolo V – RAPPORTI INTERNI

Art. 19 – Rapporti con i colleghi
Art. 20 – Concorrenza sleale
Art. 21 – Rapporti con collaboratori e dipendenti
Art. 22 – Rapporti con tirocinanti
Art. 22 bis – Professionisti dipendenti
Titolo VI – ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 23 – Incarico professionale
Art. 24 – Contratti e Compensi
Art. 24 bis – Equo Compenso
Art. 25 – Accettazione dell’incarico
Art. 26 – Incarico congiunto
Art. 27 – Esecuzione dell’incarico
Art. 28 – Cessazione dell’incarico
Art. 29 – Rinuncia all’incarico
Art. 30 – Inadempimento
Art. 31 – Conflitto di interessi
Art. 32 – Interferenza tra interessi economici e professione
Art. 33 – Restituzione dei documenti
Art. 34 – Responsabilità patrimoniale
Art. 35 – Informativa
Art. 36 – Pubblicità informativa
Art. 36 bis – Incompatibilità
Titolo VII – POTESTÀ DISCIPLINARE

Art. 37 – Potestà disciplinare
Art. 37 bis – Componenti dei Consigli – Collegi di Disciplina
Art. 38 – Parità di trattamento, tutela dell’affidamento e unità dell’Ordinamento
Art. 39 – Massime delle decisioni del CNAPPC
Art. 40 – Condotta
Titolo VIII – SANZIONI

Art. 41 – Sanzioni
Titolo IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 – Disposizione finale
Art. 43 – Aggiornamento del Codice Deontologico
Art. 44 – Entrata in vigore

 

Le principali novità per i professionisti
Come anticipato in una nota del CNAPPC “Il nuovo testo recepisce, innanzitutto, la norma sull’Equo compenso ed introduce una serie di novità che riguardano alcuni articoli dei Principi e dei Doveri Generali, dei Rapporti con l’Ordine e Consiglio di Disciplina, dei Rapporti esterni ed interni, dell’Esercizio professionale, della Podestà disciplinare, delle Sanzioni, nonché le nuove Disposizioni transitorie e finali”.

“Va anche sottolineato – continua il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC – che nel preambolo è stata riconosciuta l’importanza della parità di genere e della promozione dell’inclusione. Novità assoluta la presenza dell’Allegato I che riporta una modulazione delle sanzioni per l’intero articolato, che va considerato come ausilio all’attività dei Collegi di Disciplina. Rimane ferma la autonomia decisionale dei Collegi di Disciplina nella irrogazione delle sanzioni. Resta così l’attribuzione ai CDD di un margine di discrezionalità nella commisurazione della sanzione all’interno di una forbice edittale, che serve a poterla adeguare alle particolarità della fattispecie concreta”.

 

Equo compenso
Relativamente all’annosa questione dell’equo compenso (soprattutto con riferimento al coordinamento con il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023), l’art. 24-bis del Codice deontologico rimanda direttamente alla norma costitutiva ovvero la Legge n. 49/2023.

Al comma 1 si dispone “Nei casi previsti dalla legge n. 49 del 21 aprile 2023, al Professionista è fatto obbligo di rispettare le vigenti disposizioni in materia di equo compenso aventi ad oggetto l’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il comma 2 recita “Costituisce altresì illecito disciplinare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal Professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della predetta legge”.

 

Le sanzioni
Interessante è l’allegato al Codice deontologico che definisce il sistema sanzionatorio generale, rimandando però all’autonomia decisionale dei consigli di disciplina la graduazione della sanzione in relazione alla gravità dell’illecito, dovendosi quindi escludere qualsiasi automatismo sanzionatorio.

Le sanzioni vengono modulate a seconda se si tratti di una violazione:

  • attenuata;
  • edittale;
  • aggravata.

In funzione della gravità esistono 4 tipi di sanzione:

  1. l’avvertimento: consiste nel dimostrare al colpevole la condotta non conforme alle norme deontologiche e le mancanze commesse con l’esortazione a non ricadervi;
  2. la censura: consiste in una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso;
  3. la sospensione: consiste nella esclusione temporanea dall’esercizio della professione per un periodo di tempo definito nel provvedimento variabile da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 180 giorni;
  4. la cancellazione: consiste nella esclusione dall’Albo di appartenenza ed impedisce l’iscrizione a qualsiasi altra sede territoriale.

Viene anche previsto che, ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il Professionista direttore dei lavori, riconosciuto responsabile di difformità o variazioni essenziali al permesso di costruire, è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (da tre mesi a due anni). Rimane ferma, nel corso del procedimento disciplinare, la possibilità di verificare la sussistenza di circostanze attenuanti, tenendo conto dell’effettiva violazione.

 

 

FONTI             “LavoriPubblici.it”

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