Entrano in vigore i nuovi bandi tipo ANAC aggiornati al D.Lgs. n. 36/2023 e al correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024. Dai servizi e forniture ai servizi di ingegneria e architettura, ecco cosa cambia su avvalimento, soccorso istruttorio, revisione prezzi, PAD, BIM, equo compenso e utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle gare pubbliche
Dopo la pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2026, n. 111, sono adesso ufficialmente in vigore i nuovi bandi tipo approvati dall’ANAC per gli affidamenti di servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura.
Si tratta di un aggiornamento destinato ad avere effetti immediati sull’attività delle stazioni appaltanti, dei RUP e degli operatori economici, perché i nuovi schemi recepiscono non soltanto le modifiche introdotte dal correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 209/2024, ma anche molte delle problematiche emerse nel primo periodo di utilizzo del D.Lgs. n. 36/2023.
Dall’avvalimento premiale alla digitalizzazione delle procedure, passando per revisione prezzi, documentazione antimafia, accesso agli atti, BIM e intelligenza artificiale, l’intervento dell’Autorità riguarda direttamente la costruzione della lex specialis e la gestione delle gare pubbliche.
Dal 30 maggio operativi i nuovi bandi tipo ANAC
I nuovi provvedimenti approvati dall’Autorità riguardano l’aggiornamento del Bando Tipo ANAC n. 1 per gli affidamenti di servizi e forniture sopra soglia aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il nuovo Bando Tipo ANAC n. 2 dedicato ai servizi di ingegneria e architettura.
Entrambi recepiscono le modifiche intervenute dopo il D.Lgs. n. 36/2023, il correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024, i primi orientamenti applicativi consolidatisi nel corso del 2025 e del 2026, il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026 in materia di accesso agli atti e tutela dei dati personali e le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale.
Il risultato è un aggiornamento molto ampio, che incide non soltanto sulla struttura della documentazione di gara, ma anche sulla gestione operativa delle procedure e sul rapporto tra interoperabilità delle piattaforme, trasparenza e responsabilità degli operatori economici.
Bando tipo ANAC n. 1: avvalimento, soccorso istruttorio e gare delegate
Il nuovo Bando Tipo ANAC n. 1 interviene soprattutto sui punti che, nella prima applicazione del D.Lgs. n. 36/2023, hanno creato più problemi operativi alle stazioni appaltanti, in particolare nelle procedure aggregate, nella gestione documentale e nel ricorso al soccorso istruttorio.
Particolare attenzione viene dedicata alle gare delegate svolte tramite centrale di committenza o stazione appaltante qualificata. Il disciplinare impone infatti di indicare con precisione la stazione appaltante delegante, la centrale di committenza o la stazione appaltante delegata, il RUP della stazione appaltante delegante, il RUP della centrale o della stazione appaltante qualificata e gli atti amministrativi che formalizzano la delega.
Importanti novità riguardano anche l’avvalimento disciplinato dall’articolo 104 del D.Lgs. n. 36/2023: ANAC distingue infatti in modo più netto tra avvalimento necessario, avvalimento misto e avvalimento premiale, introducendo una differenziazione destinata ad avere effetti diretti sia sulla documentazione di gara sia sul soccorso istruttorio.
Nel caso dell’avvalimento premiale, il contratto può essere allegato direttamente all’offerta tecnica, poiché finalizzato all’attribuzione del punteggio e non alla dimostrazione di un requisito di partecipazione.
Diversamente, nell’avvalimento misto il contratto continua a rilevare anche ai fini dell’ammissione alla gara e deve quindi essere allegato alla domanda di partecipazione.
L’Autorità chiarisce inoltre che, purché i documenti siano preesistenti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultano sanabili mediante soccorso istruttorio la garanzia provvisoria, il contratto di avvalimento, la dichiarazione dell’impresa ausiliaria, il mandato collettivo, l’impegno a conferire mandato e anche l’intestazione irregolare della garanzia provvisoria nel RTI costituendo.
Nel caso dell’avvalimento premiale, invece, la mancata allegazione del contratto non comporta l’esclusione dalla procedura, ma soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio tecnico.
La logica seguita dall’Autorità sembra quindi quella di collegare le conseguenze delle omissioni documentali alla funzione sostanziale svolta dal documento all’interno della procedura.
Revisione prezzi, digitalizzazione delle PAD e verifica dell’anomalia
L’aggiornamento del Bando Tipo n. 1 modifica anche le clausole economiche del contratto, recependo la disciplina dell’anticipazione del prezzo prevista dall’articolo 125 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il disciplinare dovrà ora individuare in modo puntuale le clausole del capitolato o dello schema di contratto relative ad anticipazione del prezzo, revisione prezzi e premio di accelerazione.
Non sarà quindi più sufficiente un generico rinvio al capitolato speciale, ma occorrerà indicare con precisione modalità applicative, limiti e parametri di calcolo delle clausole economiche.
Sul piano della digitalizzazione, ANAC elimina inoltre il riferimento ai “documenti cartacei non altrimenti acquisibili”, confermando la logica della gestione integralmente telematica della documentazione amministrativa tramite piattaforme digitali di approvvigionamento. La documentazione amministrativa dovrà quindi transitare integralmente attraverso le PAD, mentre il supporto cartaceo resterà limitato a ipotesi residuali legate a campioni materiali o specifiche esigenze della prestazione.
Le modifiche toccano anche la verifica dell’anomalia dell’offerta disciplinata dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023: nel testo aggiornato scompare infatti il riferimento espresso ai costi della manodopera quale elemento autonomo della verifica di anomalia.
La modifica non ridimensiona il ruolo del costo del lavoro, che continua a rappresentare un elemento centrale della verifica di congruità dell’offerta anche alla luce dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023. Piuttosto, ANAC sembra voler evitare una lettura eccessivamente frammentata della verifica di anomalia, ribadendo che il giudizio finale deve riguardare l’affidabilità complessiva dell’offerta.
Accesso agli atti, documentazione antimafia e tutela dei dati
Una parte molto significativa dell’aggiornamento riguarda il rapporto tra trasparenza, accesso agli atti e tutela della riservatezza.
Il disciplinare recepisce infatti il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026 intervenendo sulla gestione delle richieste di oscuramento formulate dagli operatori economici ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023.
ANAC rafforza in particolare l’obbligo di motivazione delle decisioni relative all’ostensione o all’oscuramento della documentazione di gara, soprattutto nei casi in cui siano coinvolti segreti tecnici o commerciali. L’intervento assume particolare rilievo alla luce della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, che ha reso l’accesso documentale molto più rapido e immediato rispetto al passato.
Importante anche il chiarimento relativo alla documentazione antimafia: l’aggiudicazione può essere adottata dopo la verifica positiva dei requisiti anche prima dell’acquisizione della documentazione antimafia, che resta comunque necessaria ai fini della stipula del contratto.
La precisazione recepisce il parere MIT n. 3942 dell’11 dicembre 2025 e mira a evitare rallentamenti nella conclusione della fase di gara senza incidere sulle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente.
Intelligenza artificiale nelle offerte: le nuove dichiarazioni richieste da ANAC
La novità più innovativa introdotta nel Bando Tipo n. 1 riguarda probabilmente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle procedure di gara. ANAC introduce infatti specifiche dichiarazioni relative all’utilizzo di sistemi di IA sia nella predisposizione dell’offerta tecnica sia nella fase di esecuzione del contratto.
L’operatore economico dovrà dichiarare se abbia utilizzato strumenti di intelligenza artificiale nella redazione dell’offerta, se intenda impiegarli nella fase esecutiva e quali modalità di controllo umano siano previste sui risultati prodotti.
Il concorrente dovrà inoltre assicurare il rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla protezione dei dati personali.
Nessun divieto generalizzato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle gare pubbliche, quindi, ma un modello fondato su trasparenza, verificabilità e piena responsabilità professionale dell’operatore economico.
Bando tipo ANAC n. 2: lo schema per servizi di ingegneria e architettura
Accanto al nuovo Bando Tipo ANAC n. 1, dal 30 maggio entrerà in vigore anche il Bando Tipo ANAC n. 2/2026 relativo alle procedure aperte per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Anche in questo caso l’aggiornamento non si limita a recepire le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024, ma affronta direttamente alcune delle questioni che negli ultimi mesi hanno generato maggiori problemi operativi tra stazioni appaltanti, professionisti e operatori economici, con particolare riferimento a sistemi di IA, BIM, gestione telematica delle gare ed equo compenso.
Intelligenza artificiale: l’IA entra ufficialmente nelle gare SIA
La novità più significativa riguarda probabilmente proprio l’intelligenza artificiale, che entra ufficialmente nelle gare pubbliche per i servizi tecnici diventando, per la prima volta, oggetto di una specifica dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione.
Il concorrente dovrà infatti dichiarare se abbia utilizzato sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta tecnica oppure se intenda utilizzarli nella fase esecutiva del servizio, assicurando il rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile.
La portata della scelta ANAC emerge soprattutto dal modello di domanda allegato al disciplinare, nel quale l’operatore economico è chiamato a dichiarare espressamente di non essersi avvalso di strumenti algoritmici oppure, in alternativa, a specificare quali sistemi siano stati utilizzati, chiarendo che il loro impiego è avvenuto esclusivamente per attività “meramente strumentali e di supporto”.
L’impostazione dell’Autorità appare piuttosto netta: l’intelligenza artificiale può supportare la prestazione professionale, ma non può sostituire il contenuto intellettuale dell’attività progettuale. Per questo motivo il disciplinare insiste sulla necessità di garantire la prevalenza del lavoro umano, il controllo dei risultati ottenuti e la piena riconducibilità dell’elaborato alla responsabilità del professionista.
BIM e gestione informativa digitale: ANAC punta a uniformare le richieste delle stazioni appaltanti
Accanto alla questione IA, il Bando Tipo affronta anche uno dei temi che negli ultimi anni ha prodotto applicazioni molto differenti tra le stazioni appaltanti: il BIM.
ANAC prova infatti a superare richieste BIM spesso formulate in modo generico o non accompagnate da una reale organizzazione digitale della commessa, collegando in maniera più rigorosa i metodi di gestione informativa digitale al Capitolato Informativo previsto dall’Allegato I.9 del D.Lgs. n. 36/2023, alle figure professionali BIM previste dalla UNI 11337-7, alla struttura organizzativa della stazione appaltante e alla gestione dell’ambiente informativo digitale.
Il disciplinare interviene inoltre in maniera dettagliata sulla composizione del gruppo di lavoro, richiedendo l’indicazione nominativa dei professionisti incaricati, della qualifica professionale e degli estremi di iscrizione agli albi, con richiami specifici anche ai requisiti previsti dall’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per il coordinatore della sicurezza.
Equo compenso e subappalto professionale: i nodi più delicati dopo il Correttivo
Molto delicato anche il passaggio dedicato all’equo compenso e alla determinazione dell’importo posto a base di gara nei servizi di architettura e ingegneria, probabilmente uno degli ambiti sui quali il settore attendeva maggiormente indicazioni operative uniformi dopo il correttivo.
Il documento prova infatti a chiarire il rapporto tra importo complessivo del servizio, quota del compenso sottratta al ribasso e parte effettivamente assoggettabile alla competizione economica, nel tentativo di riequilibrare il rapporto tra componente economica e qualità della prestazione tecnica.
Il Bando Tipo affronta inoltre il tema del subappalto professionale, soprattutto con riferimento alle prestazioni specialistiche e alla relazione geologica, chiarendo che la stazione appaltante può limitare il ricorso al subappalto attraverso clausole motivate nei casi in cui sia necessario garantire un controllo diretto sull’attività svolta.
Revisione prezzi, anticipazione e premio di accelerazione: SIA sempre più integrati nel ciclo dell’opera
Spazio anche a revisione prezzi, anticipazione del corrispettivo e premio di accelerazione, a conferma del fatto che i servizi di architettura e ingegneria vengono ormai considerati sempre più integrati dentro il ciclo realizzativo dell’opera pubblica, in particolare negli interventi complessi e negli affidamenti caratterizzati da una forte componente digitale.
Il Bando Tipo n. 2/2026 mostra così il tentativo di accompagnare una trasformazione molto profonda del mercato dei servizi tecnici in una fase nella quale digitalizzazione, BIM, piattaforme telematiche e intelligenza artificiale stanno modificando concretamente il modo di progettare, organizzare e gestire le commesse pubbliche.
Cosa cambia ora per stazioni appaltanti e operatori economici
L’entrata in vigore dei nuovi bandi tipo comporterà inevitabilmente un aggiornamento immediato della documentazione di gara utilizzata dalle stazioni appaltanti. Dovranno infatti essere rivisti disciplinari, criteri di valutazione, modulistica, clausole economiche, gestione delle procedure digitali e documentazione relativa all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Anche operatori economici e professionisti saranno chiamati ad adeguare le proprie modalità organizzative e documentali, in particolare nei servizi tecnici e nelle gare caratterizzate da forte componente digitale.
I nuovi bandi tipo confermano così la funzione sempre più centrale che il d.Lgs. n. 36/2023 attribuisce agli schemi ANAC nella standardizzazione delle procedure di gara. Un ruolo che va oltre la semplice predisposizione della modulistica e che incide direttamente sull’organizzazione delle procedure, sulla gestione digitale degli affidamenti e sul rapporto tra qualità della prestazione, trasparenza e responsabilità degli operatori economici.
FONTI “LavoriPubblici.it”
