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Consorzi stabili e cumulo alla rinfusa: il TAR sui limiti al punteggio tecnico

Il TAR Puglia (sentenza n. 464/2026) chiarisce che il cumulo alla rinfusa previsto dall’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 opera esclusivamente ai fini della qualificazione e non può essere esteso alla valutazione premiale dell’offerta tecnica. La pronuncia affronta anche il tema della riferibilità soggettiva delle esperienze dichiarate e dell’obbligo di produrre la documentazione richiesta dal disciplinare di gara.

 

 

Il consorzio stabile può valorizzare, ai fini del punteggio tecnico, le esperienze maturate da consorziate non designate come esecutrici? Il cumulo alla rinfusa opera anche nella fase di valutazione dell’offerta oppure resta confinato alla sola qualificazione per la partecipazione alla gara? E cosa accade quando il concorrente dichiara lavori analoghi senza produrre la documentazione richiesta dalla lex specialis?

Il tema rappresenta uno dei profili più discussi nella disciplina dei consorzi stabili dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023. Se il nuovo Codice conferma la possibilità di utilizzare il cumulo alla rinfusa per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, il dibattito si è progressivamente spostato su un terreno diverso e particolarmente delicato: quello della valutazione dell’offerta tecnica.

Non sono mancati, infatti, i casi nei quali si è tentato di estendere il meccanismo del cumulo alla rinfusa anche alla fase premiale della gara, consentendo al consorzio di valorizzare esperienze maturate da consorziate che non avrebbero poi assunto alcun ruolo nell’esecuzione dell’appalto.

Su questo aspetto interviene il TAR Puglia – Bari, Sez. II, con la sentenza n. 464 del 14 aprile 2026, affrontando in modo diretto il rapporto tra cumulo alla rinfusa, criteri premiali dell’offerta tecnica e obblighi di comprova documentale delle esperienze dichiarate.

Secondo il giudice amministrativo, il meccanismo previsto dall’art. 67 del d.Lgs. n. 36/2023 non può essere utilizzato per trasferire automaticamente sul piano della premialità tecnica esperienze maturate da consorziate non designate come esecutrici. Allo stesso tempo, la sentenza ricorda che, quando la lex specialis richiede specifici documenti a comprova dei lavori analoghi dichiarati, la commissione giudicatrice non può supplire alle carenze documentali mediante interpretazioni estensive o valutazioni discrezionali.

 

Il caso: esperienze delle consorziate non esecutrici e attribuzione del punteggio tecnico
La controversia riguarda una procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara era stata impostata con 70 punti riservati all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica.

Tra i criteri di valutazione assumeva particolare rilievo il sub-criterio D.1, denominato “Professionalità del concorrente”, mediante il quale la stazione appaltante richiedeva ai partecipanti di descrivere fino a tre lavori analoghi eseguiti nell’ultimo decennio. Il disciplinare imponeva inoltre la produzione del certificato di ultimazione dei lavori quale documento necessario per comprovare le esperienze dichiarate.

L’aggiudicazione era stata disposta in favore di un raggruppamento composto da operatori economici organizzati in forma consortile. Il concorrente classificatosi al secondo posto aveva però impugnato gli atti di gara, sostenendo che la commissione avesse attribuito illegittimamente il punteggio tecnico valorizzando esperienze riferite a consorziate non designate come esecutrici e prendendo in considerazione lavori privi della documentazione richiesta dalla lex specialis.

 

Consorzi stabili e cumulo alla rinfusa nel D.Lgs. n. 36/2023: cosa prevedono gli artt. 65 e 67
La decisione ruota principalmente attorno all’interpretazione dell’  art. 67 del d.Lgs. n. 36/2023, disposizione che disciplina il cosiddetto cumulo alla rinfusa.

La norma consente ai consorzi stabili di utilizzare cumulativamente i requisiti tecnico-finanziari posseduti dalle singole imprese consorziate ai fini della qualificazione. La finalità dell’istituto è quella di valorizzare la struttura aggregativa del consorzio e di rafforzarne la capacità di accesso alle procedure di affidamento.

Il TAR evidenzia però come tale meccanismo operi sul piano della qualificazione e dell’ammissione alla gara, senza estendersi automaticamente alla successiva fase di valutazione comparativa delle offerte.

Nella ricostruzione del Collegio assume rilievo anche l’  art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, che riconosce ai consorzi stabili autonoma soggettività giuridica quale operatore economico.

Accanto alle disposizioni del Codice, un ruolo determinante viene attribuito alla lex specialis, che nel caso in esame prevedeva espressamente l’obbligo di descrivere i lavori analoghi più rappresentativi, di produrre i relativi certificati di ultimazione e di attribuire punteggio pari a zero in presenza di documentazione insufficiente o mancante.

 

Il cumulo alla rinfusa vale anche per il punteggio tecnico? La risposta del TAR
Il passaggio centrale della sentenza riguarda la netta distinzione tra qualificazione del concorrente e valutazione dell’offerta tecnica.

Secondo il TAR, il cumulo alla rinfusa costituisce un istituto speciale destinato esclusivamente a consentire al consorzio stabile di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla procedura.

Completamente diversa è invece la funzione svolta dai criteri premiali.

La premialità tecnica non è finalizzata a verificare l’ammissibilità dell’operatore economico, ma a misurare la qualità dell’offerta e l’affidabilità del soggetto chiamato a eseguire concretamente le prestazioni oggetto dell’appalto.

Proprio per questa ragione il Collegio afferma che il punteggio tecnico può essere attribuito soltanto sulla base di esperienze effettivamente riferibili alla struttura esecutiva dichiarata dal concorrente, adeguatamente documentate e coerenti con la finalità perseguita dal criterio di valutazione.

Ne consegue che il consorzio stabile non può utilizzare, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, esperienze maturate da consorziate che non risultano designate per l’esecuzione dell’appalto.

 

Lavori analoghi senza documentazione: quando scatta il punteggio zero
Altro profilo affrontato dalla sentenza, e di particolare interesse pratico, è quello relativo alla documentazione richiesta per dimostrare le esperienze professionali dichiarate nell’offerta.

Il disciplinare imponeva espressamente la produzione dei certificati di ultimazione dei lavori. Dall’istruttoria processuale è emerso che, per alcune delle esperienze valorizzate dalla commissione, tale documentazione non era stata prodotta.

In un caso il certificato non risultava ancora rilasciato; in un altro la mancanza veniva giustificata dalla particolare natura dell’affidamento, qualificato come accordo quadro.

Secondo il TAR tali circostanze non potevano giustificare alcuna deroga alle prescrizioni della lex specialis.

In assenza della documentazione richiesta, la commissione non disponeva infatti degli elementi necessari per verificare le esperienze dichiarate e avrebbe dovuto applicare la regola prevista dal disciplinare, attribuendo il punteggio pari a zero.

Il Collegio sottolinea che la commissione non poteva sostituire la prova documentale con mere descrizioni contenute nell’offerta, né attivare forme di supplenza istruttoria o attenuare il contenuto vincolante delle prescrizioni di gara.

Anche sotto questo aspetto il ricorso è stato ritenuto fondato, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

 

Cosa cambia per consorzi stabili, commissioni di gara e stazioni appaltanti
La decisione offre indicazioni particolarmente significative sia per gli operatori economici sia per le stazioni appaltanti.

Per i consorzi stabili emerge la necessità di distinguere con attenzione le esperienze utilizzabili ai fini della qualificazione da quelle effettivamente spendibili sul piano della premialità tecnica.

È sempre più difficile sostenere che il cumulo alla rinfusa possa operare automaticamente anche nella fase di attribuzione dei punteggi. Le esperienze valorizzabili ai fini premiali devono risultare riferibili al consorzio che esegue direttamente la prestazione oppure alla consorziata espressamente designata come esecutrice.

Per le stazioni appaltanti, invece, la pronuncia conferma la centralità della verifica documentale delle esperienze dichiarate. La valutazione premiale richiede non soltanto la pertinenza tecnica dei lavori indicati, ma anche la loro riferibilità soggettiva, la concreta verificabilità e la coerenza con l’organizzazione esecutiva proposta in gara.

Sul piano della redazione della lex specialis, la pronuncia evidenzia l’importanza di disciplinare con precisione il rapporto tra esperienza professionale e criteri premiali, individuando chiaramente i soggetti cui le esperienze devono essere riferite e la documentazione necessaria per la relativa comprova.

 

Cumulo alla rinfusa e criteri premiali: il principio affermato dal TAR
La sentenza contribuisce così a definire con maggiore precisione uno dei temi più delicati emersi nell’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici ai consorzi stabili.

Il piano della qualificazione va distinto chiaramente da quello della premialità tecnica. Il cumulo alla rinfusa continua a rappresentare uno strumento utilizzabile per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, ma non consente di trasferire automaticamente sul piano del punteggio tecnico le esperienze maturate dall’intera platea delle consorziate.

Infine, quando la lex specialis richiede specifica documentazione a comprova dei lavori analoghi dichiarati, la commissione è tenuta ad applicare rigorosamente le regole di gara e non può sostituire la prova mancante con valutazioni discrezionali.

La decisione si conclude con l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento degli atti di gara.

Due quindi i principi che si possono fissare:

  • il cumulo alla rinfusa resta confinato alla fase della qualificazione;
  • la premialità tecnica richiede esperienze direttamente riferibili ai soggetti chiamati a eseguire l’appalto, adeguatamente verificabili e documentalmente comprovate.

Una distinzione che diventa fondamentale in ottica di partecipazione dei consorzi stabili alle procedure di affidamento.

 

 

 

 

FONTI    Francesca Isgro’, Claudio Costantino, Andrea Raffiti       “LavoriPubblici.it”

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