Settantasette pagine spiegano le scelte del nuovo disciplinare tipo sui servizi tecnici sopra soglia europea, e in più punti ammettono che la soluzione adottata è provvisoria. Dal limite al ribasso sulla quota del 35 per cento al costo che quel ribasso produce sulla garanzia definitiva, fino alle dichiarazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale.
Dopo la pubblicazione della delibera n. 153 del 15 aprile 2026 — con la quale è stato approvato il Bando tipo n. 2 relativo alle procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, il cui comunicato è apparso nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2026, n. 111 rendendo lo schema efficace e vincolante dal 30 maggio — l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso disponibile sul proprio sito la Relazione illustrativa che accompagna il disciplinare.
Di norma un documento di accompagnamento si legge per dovere e si archivia. Questo no, e conviene dire subito perché. Si tratta di settantasette pagine e trentacinque paragrafi, i primi cinque di inquadramento generale e i restanti dedicati alle singole sezioni del disciplinare, che spiegano scelte di cui nel testo vincolante non resta traccia, le misurano contro le prime pronunce dei giudici amministrativi e — questo mi pare il dato più significativo — ammettono che alcune soluzioni sono provvisorie, legate ad adeguamenti tecnici ancora da implementare.
Clausole vincolanti e deroghe motivate, il perimetro dello strumento
La prima indicazione riguarda l’ambito di applicazione. Lo schema copre la sola procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa, ma l’Autorità ricorda che quel criterio è esclusivo per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000 euro e va perciò utilizzato anche nelle procedure negoziate previste dall’art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), fino alle soglie europee. Sui beni culturali il disciplinare resta vincolante nei limiti di compatibilità, mentre per i settori speciali non vincola, salvo che l’ente aggiudicatore sia un’amministrazione aggiudicatrice e affidi servizi tecnici non strumentali.
Netta la posizione sulle deroghe, e qui invito a non leggere distrattamente. Le clausole obbligatorie vincolano, e lo scostamento è ammesso soltanto quando la previsione introdotta non contrasta con la normativa vigente ed è adeguatamente motivata nella delibera a contrarre ai sensi dell’art. 83, comma 3. Le clausole indicate come facoltative o alternative non richiedono invece alcuna motivazione, ma una volta scelte integrano il disciplinare e l’amministrazione non può più discostarsene senza violare la par condicio. La flessibilità sta a monte, nella scelta, non a valle nella gestione della gara.
Si può ribassare del 100 per cento la quota del 35 per cento?
È la domanda che il mercato si pone da quando il Correttivo appalti ha riscritto la disciplina dei corrispettivi, e la Relazione la affronta senza giri di parole. Le percentuali fissate dall’art. 41, comma 15-bis, non sono modificabili e la stazione appaltante non può fissare la quota ribassabile sotto il 35 per cento.
Più delicato il seguito. L’Autorità dà atto che le prime pronunce ritengono ammissibile un ribasso anche integrale sulla quota ribassabile, senza contrasto con il divieto di gratuità delle prestazioni intellettuali, perché la parte fissa del 65 per cento garantisce comunque la remunerazione — TAR Lazio (sentenza n. 5142/2026). Altre decisioni precisano però che l’azzeramento della quota non giustifica un’esclusione automatica, e che tutto si gioca sull’accertamento della congruità e sull’effettiva copertura dei costi di esecuzione.
C’è poi un conto che il documento sviluppa in un paragrafo diverso, e che a mio avviso va letto insieme al primo. Ai fini della garanzia definitiva il ribasso rilevante è quello riparametrato sull’intero affidamento, secondo il parere del supporto giuridico MIT n. 3850/2026 recepito nel disciplinare. L’esempio numerico dell’Autorità muove proprio dall’ipotesi del ribasso integrale sulla quota ribassabile, che vale un ribasso totale del 35 per cento e porta l’aliquota di garanzia dal 10 al 50 per cento. Su un importo contrattuale di 325.000 euro la cauzione arriva a 162.500 euro.
Il ribasso massimo, insomma, resta legittimo ma non è gratuito. Se ne accorge chi lo pratica, al momento di costituire la garanzia.
Oneri previdenziali e piattaforme, l’ammissione più franca del documento
Il paragrafo sull’importo a base di gara contiene il passaggio che più di ogni altro giustifica la lettura integrale. L’importo posto a base di gara è al netto di IVA e oneri assistenziali e previdenziali, mentre il valore stimato rilevante ai fini della soglia europea li comprende, secondo una lettura dell’art. 14, comma 4, avallata anche dal parere del supporto giuridico MIT n. 3027/2025.
Il problema è che le piattaforme di approvvigionamento digitale non consentono di valorizzare quella voce, perché mancano schede dedicate ai servizi tecnici, che restano accomunati ai servizi comuni. L’Autorità dichiara di aver messo in validazione una soluzione e annuncia un Comunicato dedicato, ma nel frattempo boccia la prassi di collocare gli oneri fra le somme a disposizione del quadro economico, perché per questa via finirebbero fuori dal valore stimato.
La soluzione ponte suggerita è riportarli nell’importo non assoggettato a ribasso, quindi dentro il 65 per cento, precisando che saranno rideterminati in aggiudicazione in base alla cassa dell’affidatario. Un regolatore che ammette di aver costruito la regola in attesa che le piattaforme si adeguino non si legge tutti i giorni, e mi pare vada apprezzato, perché l’alternativa era tacere il problema e scaricarlo sulle stazioni appaltanti.
Perché ANAC ha rinunciato al ribasso sui tempi di progettazione
Un’altra scelta di sistema, spiegata soltanto nella Relazione, riguarda l’offerta tempo. Lo schema non contempla la facoltà di chiedere ai concorrenti un ribasso sui tempi stimati dalla stazione appaltante, e l’Autorità elenca le ragioni della rinuncia — assenza di una base normativa espressa, appiattimento ormai registrato dei ribassi temporali sul massimo del 20 per cento di regola consentito e possibilità di valorizzare la riduzione effettiva, e non promessa, attraverso il premio di accelerazione introdotto dall’art. 126, comma 2-bis.
I due strumenti non sono equivalenti, perché il ribasso temporale vincola l’aggiudicatario e apre alle penali mentre il premio comporta un costo aggiuntivo per l’amministrazione e un compenso in più per l’operatore. La stazione appaltante che voglia comunque introdurre l’offerta tempo deve perciò motivare la deroga nella determina a contrarre, fissare una percentuale massima e restare entro il limite di comprimibilità fisiologica dei tempi di progettazione. Resta però lo sbarramento a monte, perché quel ribasso non può essere previsto in nessun caso quando l’amministrazione si avvale del premio di accelerazione.
Intelligenza artificiale, avvalimento e subappalto specialistico, cosa cambia nelle carte di gara
La novità destinata a incidere subito è l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella documentazione di gara. Alla luce della Legge n. 132/2025 e del Regolamento (UE) 2024/1689, il concorrente deve dichiarare nella domanda di partecipazione se si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale nell’elaborazione dell’offerta, indicandone la tipologia e assicurando la prevalenza del lavoro intellettuale, e deve dichiarare se se ne avvarrà in esecuzione. Nell’offerta tecnica va precisato per quali attività strumentali e di supporto quei sistemi sono stati usati. Chi cura la modulistica se ne occupi ora, non alla prima gara.
Sull’avvalimento professionale la verifica si irrigidisce. Il contratto vale solo se impone l’esecuzione personale del servizio da parte dell’ausiliaria, oltre all’obbligo generico di mettere a disposizione le risorse, perché nella progettazione non è possibile limitarsi a un prestito del requisito, e l’esecuzione segue la disciplina del subappalto — Consiglio di Stato (sentenza n. 6202/2025).
Sulla relazione geologica l’Autorità taglia la differenza fra le posizioni contrapposte emerse dopo il venir meno del divieto previsto dal previgente D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto ordinario è escluso e resta ammesso il solo subappalto necessario, dichiarato in modo espresso nel documento di gara unico europeo e nella domanda, senza possibilità di soccorso istruttorio. In alternativa la stazione appaltante può imporre l’esecuzione diretta, motivando la scelta. La previsione si estende alla progettazione antincendio e acustica.
Va infine ricordato il divieto di cumulo fra direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in esecuzione sopra il milione di euro di lavori. Nelle gare che affidano insieme progettazione, direzione lavori e coordinamento, quel divieto si traduce nell’indicazione distinta dei due professionisti nel gruppo di lavoro, richiesta a pena di esclusione, come ricorda TAR Puglia (sentenza n. 85/2026).
Un documento che entrerà nei disciplinari
Torno alla tesi da cui sono partito. La Relazione non accompagna una consultazione, spiega un testo che le stazioni appaltanti stanno già applicando, e in alcuni punti dichiara transitoria la soluzione adottata, dal Glossario in riformulazione alle schede delle piattaforme. Chi predispone la lex specialis vi trova il perimetro della deroga ammessa, chi presenta l’offerta vi trova il confine fra ciò che è ribassabile e ciò che non lo è.
Resta un punto che consegno al lettore. La standardizzazione perseguita dall’Autorità non elimina la discrezionalità della stazione appaltante, la sposta sul terreno della motivazione, dove è più visibile e quindi più sindacabile. Chi deroga oggi lo fa alla luce del sole, e ne risponde.
FONTI Gianluca Oreto “LavoriPubblici.it”
