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Bollo sui contratti pubblici, semplificazioni a metà

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E/2023 non cita gli investimenti finanziati con Pnrr o Pnc

 

Le nuove regole in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici, coerentemente al relativo impianto normativo e allegati, sono efficaci dal 1° luglio 2023, cioè si applicano alle procedure e contratti per i quali gli avvisi a presentare le offerte, i bandi con cui si indice la procedura di selezione e scelta del contraente che porta all’esecuzione (fornitura, servizio o lavori), tutti atti di un procedimento amministrativo unitariamente considerato, non siano stati rispettivamente inviati o pubblicati prima di tale data.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate con la circolare 22/E/2023 sono allineate alle disposizioni di entrata in vigore del Dlgs 36/2023 (Ccp, Codice dei contratti pubblici ) fissate dall’articolo 229, comma 2 e all’articolo 226, comma 1 che abroga il codice Dlgs 50/2016 valevole fino al 30 giugno 2023.

Tuttavia la circolare nulla dice in merito alla disposizione di coordinamento contenuta nell’articolo 225, comma 8 del Ccp dove si prevede che per le procedure di affidamento e i contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) e dal Pnc (piano nazionale per gli investimenti complementari), nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse (Dl 77/2021 e Dl 13/2023), restano disciplinate dal Dlgs 50/2016, anche se avviate dal 1° luglio 2023.

Il silenzio della circolare potrebbe autorizzare stazioni appaltanti e operatori economici a ritenere che anche alle suddette procedure e contratti relativi ai fondi Pnrr, Pnc e così via si possano applicare le nuove regole sul bollo se procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023. Sul punto sarebbe però utile una conferma ufficiale.

La circolare cristallizza il concetto per cui l’assolvimento della nuova imposta forfettaria a scaglioni trova applicazione solo al momento della stipula del contratto fra operatore economico aggiudicatario e stazione appaltante, in base al corrispettivo massimo al netto dell’Iva del contratto medesimo, compreso quello che possa derivare da eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Posto che il pagamento assolto dall’aggiudicatario alla stipula del contratto soddisfa l’imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, si deve ritenere che la sottoscrizione fra le parti di ulteriori successivi atti tendenti a ridefinire in diminuzione o in aumento il corrispettivo massimo, sulla cui base è stata determinata e assolta l’imposta per l’intera procedura, non produca sull’aggiudicatario, rispettivamente, alcun diritto a rimborso o alcuna ulteriore obbligazione, salvo che si tratti di un contratto che, seppure in continuità, possa configurare una distinta procedura di affidamento.

Le nuove regole e semplificazioni in materia di imposta di bollo si applicano solo all’aggiudicatario della gara o del procedimento di affidamento.

Questa è la sintesi che emerge dall’insieme delle indicazioni della circolare.

Quindi gli operatori economici (compreso l’aggiudicatario prima di sapere di esserlo) per gli atti e documenti della procedura di selezione applicano le ordinarie regole dell’imposta di bollo esattamente come avvenuto in vigenza del vecchio codice sulle forniture, servizi o lavori, anche se inferiori a 40mila euro.

Di conseguenza visto che i contratti sotto i 40mila euro sono esenti da bollo non sarà possibile nessun scomputo di quanto versato e resta in tal caso la parziale duplicazione d’imposta a carico dell’aggiudicatario ove la stazione appaltante dovesse avere previsto una procedura di selezione.

 

 

FONTI      Marco Magrini e Benedetto Santacroce     “Enti Locali & Edilizia”

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