Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Stop dell’Anac alla diga foranea di Genova: nel maxi-appalto concorrenza violata

 

In 22 pagine fitte di contestazioni l’Anticorruzione accende un faro sull’opera simbolo del Pnrr genovese

 

«Le procedure poste in essere» dalla stazione appaltante «paiono manifestare diverse anomalie procedurali e, soprattutto, criticità che attengono principalmente al mancato rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, cui le Amministrazioni, anche in regime derogatorio devono attenersi come peraltro esplicitamente richiamato dalle norme». In 22 pagine fitte di contestazioni l’Autorità nazionale anticorruzione guidata da Giuseppe Busia accende un faro sull’opera simbolo del Pnrr genovese, la diga Foranea, quella inserita nella top ten delle infrastrutture strategiche, «di particolare impatto e complessità», dice Anac. In un dossier inviato all’Autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, stazione appaltante dell’opera, l’Authority mette in fila tutti i talloni d’Achille che minano procedure di appalto e adozioni di provvedimenti per la costruzione di un’opera da 1,2 miliardi, lunga 6,2 km, alta come un palazzo di 10 piani, che consenta l’ingresso in porto alle navi extra large oggi tagliate fuori.

Il Piano complementare del Pnrr ha destinato 929 milioni di euro per i primi cantieri aggiudicati al consorzio con capofila Webuild, insieme a Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincosit e Sidra. Ma sulle intere procedure di aggiudicazione degli appalti e ancora prima dell’inserimento dlel’opera tra quelle meritevoli delle procedure speciali dettate dal decreto Genova ora l’Anac vuole vederci chiaro.

Sette gli elementi su cui accendere un faro e sul quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha già detto, in una nota, risponderà inviando «entro i termini richiesti una dettagliata relazione sull’appalto». Il primo riguarda le procedure di appalto con una prima gara bandita a giugno dello scorso anno andata deserta con il ritiro delle due cordate, scoraggiate a proseguire per il lievitare dei costi a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime. A catena poi è arrivata la decisione di ricorrere a una procedura negoziata senza bando sfociata alla fine di ottobre 2o22 nell’aggiudicazione di un appalto integrato complesso. Secondo Anac però non sussisterebbero le condizioni per l’applicazione dell’articolo 32 della direttiva appalti: quello cioè che regolamenta la procedura negoziata senza bando che, appunto, secondo l’authority andava motivata. Di qui discende la seconda doglianza dell’anticorruzione. E cioè che «la procedura negoziata senza bando di cui alla lettera di invito del 1 giugno 2022 conclusasi in data 30 giugno 2022 senza alcuna offerta, avrebbe dovuto portare alla indizione di una nuova procedura di selezione con nuovo avviso esplorativo – cui dare pubblicità – finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori e non ad una mera “trattativa negoziata”».

Riavvolgendo il nastro del groviglio delle procedure Anac ravvisa anche che la «Stazione appaltante ha bandito la gara, poi andata deserta, sulla base di un prezziario non aggiornato». Secondo l’Authority questa circostanza «potrebbe aver ristretto la concorrenza» scoraggiata da una base d’asta troppo bassa come poi si è effettivamente verificato.

Anac poi punta il dito contro le variazioni contrattuali dal momento che «la richiesta di modifica dello schema di contratto e del capitolato di gara costituisca una alterazione delle iniziali condizioni di gara non controbilanciata da una apertura alla concorrenza». Anac si riferisce ai verbali del 5 ottobre 2022 in cui Webuild chiedeva che «in merito al rischio connesso alle condizioni geologiche e geotecniche e ai campi prova» tenendo conto di tempi, costi e sondaggi del fondale nel caso in cui «dovesse intervenire la necessità di apportare modifiche al progetto e/o alle modalità operative di esecuzione dell’Opera, tali modifiche saranno considerate come varianti». Una previsione contestata da Anac che chiosa: «Non si ritiene legittima la previsione contrattuale che ex ante qualifica un fatto come variante».

Tra gli altri elementi critici c’è una seconda procedura negoziata indetta dal Commissario straordinario per la Diga che «appare alquanto anomalo in quanto successivo (29 luglio 2022) alla presentazione delle offerte tecnico economiche (27 luglio 2022)». Anac richiama poi la sentenza del Tar Liguria del maggio scorso nella quale «si è accertato in capo al Consorzio We Build la mancata dimostrazione di alcuni dei requisiti speciali di capacità tecnico professionali che avrebbe portato all’esclusione dalla gara dello stesso». Infine secondo Anac «si rileva un ulteriore elemento di criticità inerente il possibile conflitto di interessi di cui all’art. 42 del d.lgs 50/2016 dell’Ing. Marco Rettighieri che risulta oggi presidente di We Build Italia, mentre lo stesso era prima responsabile dell’attuazione del programma straordinario dell’Autorità portuale, nominato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione».

 

 

FONTI       Flavia Landolfi      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News