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Cam, il richiamo al decreto non basta: le prescrizioni ambientali devono entrare nella gara

Consiglio di Stato: le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi devono essere inserite nei documenti del bando

 

L’obbligo di applicare i criteri ambientali minimi non si assolve inserendo nella documentazione di gara un richiamo generale al decreto ministeriale che li contiene. La stazione appaltante deve inserire nei documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai Cam e deve tener conto dei criteri premianti nella definizione dei criteri di valutazione dell’offerta. È quanto il Consiglio di Stato ricava dagli artt. 57, comma 2, e 83, comma 2, del Dlgs n. 36/2023, confermando l’annullamento di una gara per servizi di pulizia e sanificazione in ambito ospedaliero ( sentenza del 28 settembre 2026, n. 7151)

In concreto, i documenti di gara devono indicare le caratteristiche ambientali che la prestazione deve rispettare e gli obblighi che saranno imposti all’aggiudicatario durante l’esecuzione del contratto. Se il decreto ministeriale prevede anche criteri premianti, la stazione appaltante deve considerarli quando stabilisce come attribuire i punteggi alle offerte. Non basta quindi rinviare complessivamente ai Cam e lasciare che siano i concorrenti a individuare nel decreto quali prescrizioni devono rispettare e quali elementi possono essere valutati ai fini del punteggio. Sono regole che devono risultare dalla documentazione sulla quale le imprese preparano le offerte e la commissione svolge la valutazione (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6651; sez. III, 8 ottobre 2025, n. 7898; sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1877).

Il carattere obbligatorio dei Cam non consente di raggiungere lo stesso risultato attraverso l’eterointegrazione, facendo cioè entrare automaticamente nella legge di gara le prescrizioni imperative che la stazione appaltante non vi ha inserito. L’art. 57 richiede che quelle prescrizioni siano recepite nei documenti della procedura e che i criteri premianti siano considerati nella costruzione del sistema di valutazione. L’eterointegrazione non può quindi essere utilizzata per completare una gara nella quale la stazione appaltante non abbia stabilito le caratteristiche ambientali della prestazione, gli obblighi da rispettare durante l’esecuzione o i criteri ambientali rilevanti per la valutazione delle offerte.

Nella gara esaminata alcune regole del capitolato erano direttamente incompatibili con i Cam. Era consentito l’impiego di prodotti monouso anche oltre le ipotesi eccezionali previste dalla disciplina ambientale ed era ammesso un sistema di lavaggio diverso da quello prescritto per il servizio sanitario. Il richiamo generale ai Cam non poteva superare queste previsioni, perché avrebbe lasciato l’impresa di fronte a due regole contrastanti: quella specifica del capitolato, che consentiva determinate modalità di esecuzione, e quella dei Cam, che le vietava o le ammetteva entro limiti più rigorosi.

Neppure l’eterointegrazione poteva risolvere un simile contrasto, poiché non si trattava di inserire automaticamente una prescrizione obbligatoria mancante, ma di sostituire la regola espressamente stabilita dal capitolato con quella, diversa, prevista dai Cam. Il generico obbligo di rispettare la normativa ambientale non può correggere una specifica clausola della stessa legge di gara che consente una prestazione non conforme.

La mancata o incompleta applicazione dei Cam non comporta, invece, l’obbligo di impugnare immediatamente il bando. In base al criterio fissato dall’Adunanza plenaria n. 4/2018, richiamato dal Consiglio di Stato, l’impugnazione immediata è necessaria soltanto se la carenza della legge di gara impedisce di partecipare o rende impossibile formulare l’offerta. Se questi effetti non si producono, l’operatore può partecipare e contestare il vizio insieme all’aggiudicazione. A determinare il momento dell’impugnazione è quindi l’effetto concreto della carenza dei Cam sulla possibilità di concorrere, non la violazione della disciplina ambientale considerata in sé.

I principi di risultato, fiducia e buona fede non modificano questa regola, perché non possono essere utilizzati per imporre all’operatore di contestare preventivamente qualsiasi carenza della legge di gara quando questa gli consenta comunque di partecipare e formulare l’offerta. Il Consiglio di Stato esclude che da tali principi possa essere ricavata una nuova ipotesi di decadenza processuale, che costringerebbe le imprese a impugnare il bando anche prima che si produca una lesione concreta.

Per applicare correttamente i Cam non basta, dunque, dichiararne il rispetto. La stazione appaltante deve trasferire nei documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili, considerare i criteri premianti nella definizione dei criteri di valutazione ed eliminare dal capitolato eventuali prescrizioni incompatibili. Il rinvio al decreto ministeriale e l’eterointegrazione non possono supplire a una disciplina di gara che non sia stata costruita secondo queste regole.

 

 

 

FONTI          Dario Immordino          “Edilizia & Territorio”

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