Il TRGA di Trento chiarisce quando la conformità ai criteri ambientali minimi deve essere dimostrata già nell’offerta tecnica e perché la documentazione mancante non può essere integrata con il soccorso istruttorio
La conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) può determinare l’esclusione da una gara pubblica quando il disciplinare richiede di dimostrarne il rispetto già al momento della presentazione dell’offerta.
Quando i concorrenti indicano nell’offerta i prodotti e i macchinari che intendono utilizzare, la documentazione tecnica richiesta dalla stazione appaltante diventa determinante anche per stabilire se eventuali carenze possano essere superate attraverso il soccorso istruttorio o se la conformità debba essere necessariamente dimostrata prima dell’aggiudicazione.
La sentenza del TRGA di Trento del 30 settembre 2026, n. 163 ha affrontato questi aspetti nell’ambito di una procedura per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione, conclusa con un’aggiudicazione successivamente annullata perché la documentazione presentata dall’impresa vincitrice non dimostrava adeguatamente la conformità ai CAM di alcuni macchinari proposti. Il TRGA ha esaminato la documentazione richiesta dal disciplinare alla luce degli artt. 10, 57 e 101 del D.Lgs. n. 36/2023, soffermandosi sulle conseguenze della mancata dimostrazione di requisiti ambientali essenziali dell’offerta.
CAM negli appalti: senza conformità dell’offerta scatta l’esclusione dalla gara
La controversia è nata dal ricorso della seconda classificata, che, dopo aver esaminato la documentazione dell’aggiudicataria, ha contestato la conformità ai CAM di sette macchinari proposti per l’esecuzione del servizio, sostenendo che le relative schede tecniche non contenessero le attestazioni del produttore né le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle prescrizioni ambientali del D.M. 29 gennaio 2021.
Il disciplinare richiedeva ai concorrenti intenzionati a utilizzare attrezzature meccaniche di indicarne numero, tipologia, produttore e modello, allegando per ciascuna macchina una dichiarazione del produttore o del mandatario autorizzato dalla quale fosse possibile verificarne la conformità ai CAM. La dichiarazione sull’utilizzo dei macchinari era espressamente prevista a pena di esclusione e la documentazione di gara stabiliva la stessa conseguenza qualora fossero state indicate attrezzature non conformi.
Secondo l’aggiudicataria, la produzione delle schede tecniche non sarebbe stata richiesta a pena di esclusione e la conformità dei macchinari avrebbe potuto essere dimostrata anche successivamente, prima della stipula o durante l’esecuzione del servizio.
Conformità ai CAM: la verifica in gara e durante l’esecuzione
L’ art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM applicabili all’affidamento. La disciplina ambientale diventa così parte delle regole della procedura, con prescrizioni che possono riguardare le caratteristiche minime dell’offerta oppure gli obblighi da rispettare durante l’esecuzione.
Nel caso esaminato, il richiamo ai CAM del D.M. 29 gennaio 2021, come modificato dal D.M. 24 settembre 2021, era contenuto nel bando, nel disciplinare e nel capitolato. I documenti di gara prevedevano inoltre che i concorrenti intenzionati a utilizzare macchinari producessero, insieme alla dichiarazione, la documentazione tecnica necessaria a verificarne la conformità.
La dichiarazione del concorrente e le attestazioni tecniche erano state quindi previste come adempimenti cumulativi, riferiti a caratteristiche che la stazione appaltante aveva individuato come essenziali dell’offerta.
Per questa ragione, il Collegio ha respinto l’interpretazione sostenuta dall’aggiudicataria, secondo cui la sanzione espulsiva avrebbe riguardato soltanto la mancata presentazione della dichiarazione, mentre la prova della conformità delle macchine avrebbe potuto essere fornita in un momento successivo.
La previsione di un controllo durante l’esecuzione non modificava quanto richiesto ai concorrenti in fase di partecipazione. Il disciplinare stabiliva infatti che la conformità sarebbe stata verificata anche dopo l’aggiudicazione, lasciando ferma la necessità di accertare preventivamente il rispetto delle specifiche tecniche indicate nell’offerta.
Il Tribunale ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1170/2026, che ha confermato la necessità di verificare la conformità ai CAM durante la valutazione delle offerte quando le prescrizioni ambientali costituiscono caratteristiche tecniche essenziali, senza che i controlli successivi possano sostituire quelli previsti dalla disciplina di gara.
La verifica preventiva riguarda quindi le prescrizioni che la stazione appaltante ha individuato come requisiti minimi dell’offerta, mentre per gli obblighi riferiti alla fase esecutiva resta applicabile la disciplina prevista dai documenti contrattuali.
Schede tecniche e attestazioni CAM: i requisiti per dimostrare la conformità
La documentazione prodotta dall’aggiudicataria non consentiva di verificare adeguatamente il rispetto dei requisiti ambientali richiesti per i macchinari contestati.
Durante il giudizio sono state prodotte anche attestazioni provenienti da un’impresa che si qualificava come mandataria rivenditrice dei macchinari. Il TRGA ha tuttavia rilevato che, pur ammettendo il disciplinare dichiarazioni rilasciate da mandatari autorizzati, non era stata dimostrata l’esistenza di uno specifico mandato che consentisse al rivenditore di certificare la conformità ai CAM per conto dei diversi produttori.
Per due attrezzature, inoltre, è stata acquisita una dichiarazione del produttore dalla quale risultava che i modelli proposti non erano disponibili in una versione conforme ai CAM richiamati dalla gara, mentre dall’esame delle schede tecniche non risultava adeguatamente dimostrato il rispetto di altre caratteristiche minime.
La valutazione del Tribunale ha quindi riguardato sia l’idoneità della documentazione presentata a comprovare i requisiti richiesti sia gli elementi acquisiti sulla conformità effettiva dei macchinari.
L’aggiudicataria aveva contestato anche la legittimità della previsione espulsiva contenuta nel disciplinare, richiamando il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il TRGA ha respinto la censura sulla base della distinzione, già affermata dalla giurisprudenza amministrativa, tra i requisiti soggettivi di partecipazione e le caratteristiche oggettive essenziali dell’offerta. Il principio di tassatività impedisce alle stazioni appaltanti di introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle consentite dall’ordinamento, ma non rende ammissibile una prestazione che non possiede le caratteristiche tecniche minime richieste dalla legge di gara.
La mancanza delle caratteristiche tecniche essenziali non può essere compensata attraverso una riduzione del punteggio, poiché l’offerta deve anzitutto soddisfare i requisiti minimi stabiliti per l’affidamento. Nella procedura esaminata, inoltre, il disciplinare richiedeva espressamente che la conformità fosse dimostrata attraverso la documentazione tecnica presentata insieme all’offerta.
Il Collegio ha inoltre escluso che il principio del risultato potesse giustificare una diversa interpretazione, considerato che l’obiettivo di aggiudicare ed eseguire il contratto non permette di prescindere dalle caratteristiche essenziali della prestazione richiesta.
Soccorso istruttorio e Criteri Ambientali Minimi: i limiti all’integrazione dell’offerta tecnica
La possibilità di integrare successivamente le attestazioni di conformità era uno degli argomenti utilizzati dall’aggiudicataria per sostenere la legittimità della propria offerta. Tale ricostruzione non è stata condivisa dal Collegio, considerando che la documentazione richiesta riguardava caratteristiche tecniche minime dei macchinari e faceva quindi parte dell’offerta tecnica, rispetto alla quale l’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 non ammette il soccorso istruttorio integrativo.
L’ art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 consente di chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta, purché non ne venga modificata la sostanza, mentre il soccorso istruttorio integrativo non può essere utilizzato per acquisire successivamente la documentazione che, secondo il disciplinare, doveva già dimostrare il possesso delle caratteristiche tecniche essenziali.
Il Tribunale ha richiamato sul punto anche la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, compresa l’Adunanza plenaria n. 6/2025 e la sentenza n. 6692/2026, ribadendo che neppure i principi del risultato e della fiducia consentono di superare i limiti del soccorso istruttorio.
Nel giudizio, peraltro, le attestazioni prodotte successivamente non avrebbero risolto le contestazioni neanche ammettendone l’acquisizione, perché provenivano da un rivenditore del quale non era stata dimostrata l’autorizzazione a certificare la conformità ai CAM per conto dei singoli produttori.
Mancata conformità ai CAM: quando è legittima l’esclusione dalla gara
Il TRGA ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, senza pronunciarsi sulla domanda di subentro perché non risultava che il contratto fosse stato stipulato.
Nella procedura esaminata, la stazione appaltante aveva richiesto di dimostrare già in sede di offerta la conformità dei macchinari ai CAM, attraverso la produzione di documentazione tecnica idonea a verificarne il rispetto. La possibilità di effettuare ulteriori controlli durante l’esecuzione non esonerava i concorrenti dagli obblighi previsti dal disciplinare, né consentiva di completare successivamente la documentazione essenziale attraverso il soccorso istruttorio.
La conformità ai CAM, quando costituisce un requisito essenziale dell’offerta tecnica, deve risultare dalla documentazione richiesta in sede di gara. L’eventuale carenza, quando impedisce di dimostrare il rispetto delle caratteristiche minime richieste, non può essere superata attraverso il soccorso istruttorio integrativo e può comportare l’esclusione dalla procedura.
FONTI “LavoriPubblici.it”
