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Anac: il funzionario che controlla la fondazione non può farne il Rup

Scatta l’incompatibilità prevista dal Dlgs 39/2013 quando il responsabile di servizio esercita poteri di vigilanza sull’ente privato e assume al suo interno l’incarico di Responsabile del progetto

 

Con il parere anticorruzione del 30 settembre 2026, l’ Anac viene chiamata a chiarire se un responsabile di servizio (funzionario/EQ) con poteri di controllo sulla Fondazione della stazione appaltante possa essere nominato responsabile unico di progetto (Rup) nella fondazione medesima.

 

La questione
L’ Anac nel parere evidenzia che oggetto del quesito è quindi la verifica se la nomina in parola possa sostanziare un caso di incompatibilità disciplinato nell’art. 9 co. 1 del Dlgs n. 39/2013 (rubricato «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»).

La previsione stabilisce che «gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico».

L’accertamento, quindi – se vi sia incompatibilità o meno -, impone una indagine propedeutica che riguarda almeno tre aspetti:

a) la verifica circa la natura giuridica dell’ente di diritto privato conferente l’incarico quale «ente di diritto privato regolato o finanziato» ai sensi dell’art.1, co. 2, lett. d) d.lgs. 39/2013;

b) la qualificazione dell’incarico di funzionario e.q. preposto al «servizio turismo» nell’ente di apparenza quale incarico dirigenziale nella PA, con poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dalla Fondazione;

c) la qualificazione/configurazione dell’incarico di Rup della Fondazione come incarico e carica in ente di diritto privato regolato o finanziato.

 

L’analisi
Lo stesso Dlgs 39/2013, con l’art. 1 co. 2 fornisce una definizione di ente di diritto privato regolato o finanziato nel caso di società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di cessione di beni pubblici.

Basta una sola delle caratteristiche appena richiamate per integrare la categoria in considerazione.

L’ Anac ricorda che già con pregressa deliberazione (n. 1054/2020) ha chiarito il significato della locuzione di enti di diritto privati regolati/finanziati dalla Pa

In particolare l’autorità ha stabilito che:

− per «ente regolato dalla pubblica amministrazione» si intende l’ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell’attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

− per «ente finanziato da una pubblica amministrazione» si ha riguardo all’ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.

In relazione al caso di specie (e dalla lettura della deliberazione di G.C. dell’ente interessato diretta a regolamentare i rapporti tra ente e fondazione), è emersa una funzione di controllo e vigilanza con potere di «veto in capo alla tecnostruttura comunale ed i correlati obblighi restitutori in caso di difformità gestionali.»

Proprio in relazione al funzionario potenziale Rup è emerso un «generale potere di controllo sulla rispondenza delle attività svolte dalla Fondazione nella realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione rispetto agli indirizzi dell’amministrazione comunale, ai principi qui stabiliti e al programma delle attività presentata al Comune, il quale potrà inoltre attivare, con spese a proprio carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica dei servizi svolti, avvalendosi di collaboratori interni o esterni al Comune».

Ciò, conclude l’ Anac, vale a ricondurre la fondazione nell’ambito degli enti regolati o finanziari di cui al Dlgs 39/2013. Circa il ruolo del funzionario e.q. – responsabile del servizio (nel caso di specie del turismo) -, l’ Anac, anche alla luce del decreto citato, ravvisa un incarico del tutto simile agli incarichi dirigenziali con poteri di vigilanza e controllo sull’attività della fondazione.

Considerante altresì le prerogative connesse all’incarico di Rup e quindi alla prerogativa di «assunzione dei provvedimenti di affidamento di contratti pubblici …», non può che ravvisarsi una incompatibilità ai sensi delle disposizioni citate.

 

 

 

FONTI          Stefano Usai             “Edilizia & Territorio”

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