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Gare, l’indicazione di un Ccnl errato non porta automaticamente all’annullamento

Tar Lombardia: basta che il costo della manodopera sia stato calcolato correttamente. L’errore della stazione appaltante non può giustificare l’esclusione dell’impresa che si sia attenuta alle sue indicazioni

 

L’indicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro sbagliato non determina necessariamente l’illegittimità della gara. Se la stazione appaltante ha comunque calcolato il costo della manodopera utilizzando il contratto collettivo corretto e non risultano compromesse le tutele dei lavoratori né la competizione tra i concorrenti, l’errore può rimanere privo di conseguenze invalidanti.

Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 4481 del 7 ottobre 2026, distingue la violazione delle regole che disciplinano l’individuazione del Ccnl applicabile dagli effetti concreti che tale violazione produce sulla gara, sulla concorrenza e sulle condizioni di lavoro.

La questione nasce da una procedura per l’affidamento quinquennale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di pulizia delle strade. Il disciplinare di gara faceva riferimento al contratto collettivo nazionale per il settore dell’igiene ambientale, sottoscritto da Conflavoro Pmi e dalle organizzazioni sindacali Fesica-Confsal e Confsal, che non rispettava i requisiti di individuazione del Ccnl previsti dal Codice degli appalti. Per calcolare il costo della manodopera, tuttavia, la stazione appaltante aveva utilizzato le tabelle ministeriali riferite al diverso contratto collettivo nazionale dei servizi ambientali, sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative del settore, e conforme alle prescrizioni del Codice.

Il concorrente secondo classificato contestava la scelta del Ccnl nel bando e chiedeva l’annullamento della gara.

Nel caso in oggetto il Tar rileva che il contratto collettivo indicato nel bando non rispettava i criteri previsti dalla legge, perché non era stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore né utilizzato dal ministero del Lavoro per determinare il costo medio della manodopera, e che la stazione appaltante avrebbe quindi dovuto indicare il diverso Ccnl dei servizi ambientali, pienamente rispondente ai requisiti prescritti dal Codice. Tuttavia nel caso di specie l’errore nell’indicazione del contratto collettivo non si era tradotto in una riduzione del costo del lavoro, poiché la stazione appaltante aveva quantificato il costo della manodopera sulla base delle tabelle ministeriali riferite al Ccnl applicabile, e di conseguenza la base economica della gara era stata costruita sui valori corretti, non su quelli del contratto erroneamente indicato nel disciplinare.

La violazione delle regole sulla scelta del Ccnl non è irrilevante, ma non comporta automaticamente l’annullamento della gara quando non pregiudica i diritti e gli obiettivi che quelle regole intendono perseguire: tutela dei lavoratori e garanzia di par condicio nella competizione tra i concorrenti.

Bisogna quindi verificare se il riferimento ad un contratto collettivo diverso da quello applicabile alla gara abbia comportato una riduzione delle tutele concernenti gli elementi fondamentali del regime giuridico ed economico dei lavoratori, quali retribuzione ed altri istituti economici, orario, ferie, malattia, permessi, previdenza e altre condizioni normative, oppure una alterazione del costo della manodopera o degli altri elementi che possono incidere sull’aggiudicazione.

Nel caso concreto, però, la ricorrente non aveva individuato differenze significative tra i due contratti collettivi, tali da dimostrare un’effettiva compromissione dei diritti dei lavoratori, né alcun profilo di turbativa della regolarità della competizione. Non bastava quindi affermare che il contratto indicato nel disciplinare fosse meno rappresentativo: occorreva dimostrare quali conseguenze concrete derivassero dalla sua applicazione.

La sentenza non autorizza le amministrazioni a scegliere indifferentemente qualsiasi Ccnl, né stabilisce che il corretto calcolo del costo della manodopera sia sempre sufficiente a sanare l’errore. La soluzione da applicare dipende dalla combinazione di due circostanze: l’utilizzo dei valori economici del contratto corretto e la comparabilità delle altre tutele.

 

Le dichiarazioni dell’aggiudicataria e le contraddizioni della documentazione di gara
Il Tar rileva, inoltre, che l’erroneità o l’ambiguità della legge di gara non possono essere automaticamente trasformate in cause di esclusione a carico del concorrente che vi si sia conformato.

Nel caso di specie l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicare il Ccnl richiesto dal disciplinare, ma aveva calcolato il costo della manodopera utilizzando i valori delle tabelle ministeriali riferite al contratto effettivamente applicabile, ed anche nel progetto di assorbimento del personale aveva assunto impegni coerenti con le tutele del Ccnl di settore maggiormente rappresentativo.

Secondo il Tar la conformazione alle indicazioni del bando e l’applicazione di un regime differente non dimostrano una falsa dichiarazione, ma riproducono la contraddizione presente nei documenti predisposti dalla stazione appaltante, poiché non emerge la volontà dell’impresa di rappresentare falsamente le condizioni di lavoro o di modificarle successivamente.

La sentenza conferma, in definitiva, che la corretta individuazione del Ccnl è un obbligo della stazione appaltante, funzionale alla protezione dei lavoratori e alla parità delle condizioni concorrenziali, ma l’errore formale nell’indicazione del contratto non comporta necessariamente una violazione sostanziale di tali garanzie se non alterato il costo del lavoro, non compromette le tutele economiche o normative e non condiziona la formulazione delle incidendo sulla posizione dei concorrenti.

Questo approccio sostanzialistico, coerente con il principio del risultato, mira ad evitare che un errore privo di conseguenze concrete diventi, da solo, motivo di annullamento della gara. Al contrario, quando la scelta del Ccnl determina una reale riduzione delle tutele o altera il confronto competitivo, la violazione assume una rilevanza sostanziale che non può essere neutralizzata richiamando la sola regolarità formale delle offerte.

 

 

 

FONTI           Dario Immordino          “Edilizia & Territorio”

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