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Consorzi stabili e qualificazione SOA: i requisiti della consorziata esecutrice

Il TAR Lazio esamina le modifiche introdotte dal Correttivo sul cumulo alla rinfusa e i limiti del soccorso istruttorio quando il consorzio tenta di cambiare la distribuzione delle lavorazioni dichiarata in gara

 

Con le modifiche introdotte dal  D.Lgs. n. 209/2024, la disciplina della qualificazione dei consorzi stabili negli appalti di lavori distingue tra le prestazioni eseguite direttamente dal consorzio e quelle affidate alle imprese consorziate designate in gara. In quest’ultimo caso, la qualificazione SOA del consorzio non consente automaticamente alla consorziata esecutrice di svolgere lavorazioni per le quali non possiede i requisiti richiesti.

La distinzione diventa determinante quando, durante la verifica dei requisiti, viene alla luce una carenza nella qualificazione dell’impresa designata e il concorrente propone di attribuire parte delle lavorazioni alla struttura consortile, modificando quanto dichiarato in sede di partecipazione. A quel punto è necessario stabilire se la diversa ripartizione possa essere ammessa attraverso il soccorso istruttorio oppure comporti una modifica dell’assetto esecutivo originario.

 

Consorzio stabile escluso dalla gara: il problema della qualificazione SOA
È quanto accaduto nel caso esaminato dal TAR Lazio, Sez. V-ter, con  la sentenza 5 ottobre 2026, n. 15572, relativa all’esclusione da una gara di un raggruppamento temporaneo del quale faceva parte un consorzio stabile.

In particolare, la controversia è nata nell’ambito di una procedura aperta indetta dall’Agenzia del Demanio per l’affidamento di un accordo quadro relativo a interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, suddiviso in quattro lotti. A uno dei lotti aveva partecipato un raggruppamento temporaneo, inizialmente collocato al terzo posto della graduatoria, composto da un’impresa mandataria e da un consorzio stabile mandante, con quote di esecuzione rispettivamente del 60% e del 40%.

Durante la verifica della documentazione amministrativa, la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio per acquisire alcune integrazioni, riguardanti anche le domande di partecipazione e la precisazione delle quote di esecuzione. Dalle verifiche successive era emerso che la consorziata designata per l’esecuzione possedeva un’attestazione SOA nella categoria OG11, classifica II, insufficiente per le lavorazioni assegnate, mentre il consorzio stabile disponeva, nella stessa categoria, della classifica VI. Per il lotto erano richieste qualificazioni nelle categorie OG1, OG2 e OG11, classifica IV.

Il raggruppamento aveva sostenuto che il consorzio avrebbe partecipato in forma mista, eseguendo direttamente una parte delle lavorazioni e affidando alla consorziata soltanto quelle compatibili con la qualificazione posseduta. Secondo il concorrente, le precisazioni fornite durante il soccorso istruttorio non avrebbero modificato l’offerta, poiché le quote complessive del raggruppamento sarebbero rimaste invariate.

La stazione appaltante ha invece ritenuto che la soluzione prospettata introducesse una distribuzione delle prestazioni diversa da quella risultante dalla documentazione originaria e ha disposto l’esclusione, successivamente impugnata dal raggruppamento.

 

Cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili: le nuove regole dell’art. 67
Il TAR ha esaminato l’  art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, nella formulazione introdotta dal c.d. “Correttivo al Codice”, D.Lgs. n. 209/2024, soffermandosi sulle diverse modalità di esecuzione previste dal comma 1.

La lettera b) stabilisce che, quando il consorzio stabile esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti direttamente sono computati cumulativamente con quelli delle consorziate. Se invece il consorzio affida l’esecuzione alle imprese indicate in sede di gara, la lettera c) richiede che queste ultime possiedano e comprovino i requisiti necessari in proprio oppure mediante avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice.

Il correttivo ha così modificato il funzionamento del cumulo alla rinfusa, attraverso il quale il consorzio può utilizzare i requisiti delle imprese consorziate ai fini della propria qualificazione, secondo quanto previsto anche dall’art. 67, comma 8, in materia di rilascio e rinnovo delle attestazioni SOA.

La qualificazione del consorzio non può però essere automaticamente utilizzata dalla consorziata designata per l’esecuzione dei lavori.

Sul punto il TAR ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 1° aprile 2026, n. 2676, che ha ricostruito gli effetti del correttivo sul precedente sistema dell’avvalimento bidirezionale ope legis. I requisiti delle imprese consorziate continuano a concorrere alla qualificazione del consorzio secondo le regole dell’art. 67, mentre le imprese designate per l’esecuzione devono dimostrare di possedere quelli necessari per le lavorazioni loro affidate, eventualmente ricorrendo agli strumenti ammessi dal Codice.

 

Qualificazione SOA della consorziata esecutrice: i limiti dell’avvalimento
Nel caso esaminato, la qualificazione OG11 posseduta dal consorzio stabile non poteva compensare quella insufficiente della consorziata designata, alla quale erano state attribuite lavorazioni per le quali non disponeva della classifica necessaria.

La controversia riguardava anche il ricorso all’avvalimento, che l’art. 67, comma 1, lett. c), contempla tra le modalità attraverso le quali le consorziate esecutrici possono dimostrare il possesso dei requisiti. Il disciplinare di gara conteneva però una previsione specifica che consentiva alle consorziate di utilizzare l’avvalimento, escludendolo per i requisiti relativi alle categorie OG2 e OG11.

Il raggruppamento aveva contestato anche questa clausola, ma il TAR ha respinto la censura, ritenendo infondata la prospettazione del ricorrente alla luce della disciplina applicabile alla procedura.

Nella gara esaminata, pertanto, l’avvalimento non poteva essere utilizzato per superare la carenza della qualificazione OG11, pur essendo contemplato in via generale dall’art. 67 alle condizioni previste dall’  art. 104.

 

Partecipazione mista del consorzio stabile e dichiarazioni di gara
Il raggruppamento aveva cercato di superare il problema qualificatorio sostenendo che il consorzio avrebbe eseguito direttamente parte dei lavori, lasciando alla consorziata soltanto le prestazioni compatibili con la propria attestazione SOA.

Il giudice amministrativo ha verificato se questa modalità di partecipazione fosse riconducibile alle dichiarazioni presentate entro il termine di gara, senza affrontare in termini generali l’ammissibilità dell’esecuzione mista.

Dalla documentazione originaria non risultava però alcuna indicazione in tal senso: né il DGUE, né la domanda di partecipazione, né l’impegno alla costituzione del raggruppamento contenevano elementi dai quali desumere che il consorzio intendesse eseguire direttamente una parte delle lavorazioni.

La ripartizione tra struttura consortile e consorziata era stata prospettata soltanto dopo che la stazione appaltante aveva rilevato la carenza della qualificazione e, per questo, il Collegio ha escluso che si trattasse di una semplice precisazione delle dichiarazioni iniziali.

Anche il mantenimento delle quote complessive del raggruppamento, pari al 60% per la mandataria e al 40% per il consorzio mandante, non è stato considerato sufficiente, poiché all’interno della quota attribuita a quest’ultimo sarebbe cambiato il soggetto incaricato di eseguire parte delle lavorazioni.

 

Soccorso istruttorio e modifica delle quote di esecuzione: i limiti
La diversa ripartizione delle lavorazioni prospettata dal raggruppamento è stata valutata alla luce dell’  art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente di integrare e regolarizzare la documentazione amministrativa nei limiti stabiliti dalla disposizione, senza ammettere modifiche sostanziali dell’offerta.

Nel caso esaminato, le dichiarazioni rese durante il soccorso istruttorio non si limitavano a integrare documenti mancanti o a correggere informazioni già ricavabili dagli atti di gara. Il concorrente aveva infatti tentato di attribuire al consorzio parte delle lavorazioni inizialmente riferite alla consorziata, così da ricondurre quelle assegnate a quest’ultima entro i limiti della qualificazione posseduta.

Il TAR ha ritenuto che la modifica eccedesse la funzione del soccorso istruttorio, incidendo sull’organizzazione dell’esecuzione e sull’individuazione del soggetto tenuto a possedere i requisiti SOA.

Né era possibile invocare il legittimo affidamento che, secondo il ricorrente, sarebbe derivato dall’attivazione del soccorso istruttorio. La richiesta di integrazioni documentali non comporta infatti una valutazione positiva dei requisiti di partecipazione e non impedisce alla stazione appaltante di disporre l’esclusione quando le verifiche successive accertano una carenza non sanabile.

 

Estromissione della consorziata non qualificata: quando si applica l’art. 97
Il ricorrente aveva prospettato anche la possibilità di evitare l’esclusione attraverso l’estromissione della consorziata priva della qualificazione richiesta, richiamando i meccanismi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il TAR ha tuttavia rilevato che i rimedi invocati non erano stati tempestivamente attivati secondo le condizioni previste dal comma 1, lett. a), della disposizione, respingendo anche la censura relativa alla mancata estromissione dell’impresa designata.

Non è stato quindi riconosciuto un obbligo della stazione appaltante di modificare autonomamente l’assetto esecutivo del concorrente per consentirne la permanenza nella procedura.

 

Requisiti SOA e consorziate esecutrici: le verifiche prima della gara
Il TAR ha quindi respinto il ricorso, ritenendo legittima l’esclusione alla luce della disciplina sulla qualificazione dei consorzi stabili introdotta dal correttivo appalti e delle modalità di esecuzione dichiarate dal concorrente.

Quando il consorzio affida le lavorazioni a una consorziata, deve preliminarmente appurare che questa possieda una qualificazione SOA adeguata alle categorie e alle classifiche richieste per le prestazioni assegnate. Il possesso dei requisiti da parte del consorzio non consente di prescindere da questa verifica, né di modificare successivamente la distribuzione delle lavorazioni per superare una carenza emersa durante la procedura.

I consorzi che intendono eseguire direttamente parte delle prestazioni e affidarne altre alle imprese consorziate devono definire questa ripartizione già nella documentazione di partecipazione, senza rinviarne la precisazione alla successiva verifica dei requisiti.

Le stazioni appaltanti, a loro volta, devono verificare che la qualificazione delle imprese designate sia adeguata alle lavorazioni attribuite e che le eventuali integrazioni documentali non modifichino l’organizzazione dell’esecuzione dichiarata in gara.

 

 

 

FONTI         “LavoriPubblici.it”

Categorized: News