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Cantieri, senza patente a crediti sanzioni a imprese e committenti

Se manca il valore dei lavori, la sanzione per il mancato possesso della patente (o con patente con meo di 15 crediti) sarà di 6mila euro

 

Se in un appalto o subappalto le parti non hanno stabilito il valore dei lavori, la sanzione per il mancato possesso della patente a crediti da parte dell’impresa o per il possesso di una patente che ha meno di 15 crediti sarà di 6mila euro. Lo ha precisato l’Inl nella nota n.9326 del 9 dicembre 2024, che ha fatto il punto sul nuovo regime sanzionatorio previsto dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008, come modificato dal Dl 19/2024 (convertito dalla legge 56/2024), applicabile a tutte le violazioni sulla patente a crediti a partire dal 1° ottobre 2024. La sanzione amministrativa è quantificata dalla norma nel 10% del valore dei lavori e, comunque, in un importo non inferiore a 6mila euro. Inoltre, non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall’articolo 301-bis del Dlgs 81/2008, ed è applicabile sia alle aziende prive della patente a punti sia a quelle che possiedono una patente con meno di 15 crediti. Il valore economico dei lavori, da considerare al netto dell’Iva, va riferito sempre al singolo contratto di appalto o subappalto sottoscritto dal trasgressore, contenente un capitolato delle opere e un costo degli stessi.

L’Inl ha precisato che potranno essere considerati anche eventuali preventivi di spesa formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del costo dei lavori, ovvero, se tale importo risulta inferiore o non noto, la soglia minima di 6mila euro, si dovrà applicare l’articolo 16 della legge 689/1981, ovvero la riduzione a un terzo dell’importo così ottenuto, riservata a chi paga entro 60 giorni. La competenza a emanare l’ordinanza-ingiunzione è dell’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito. Sono invece competenti ad accertare e a irrogare la sanzione tutti gli organi di vigilanza citati dall’articolo 13 del Dlgs 81/2008, come ad esempio le Asl o i vigili del Fuoco. La sanzione dovrà essere pagata attraverso il sistema PagoPA per quanto riguarda i verbali unici dell’Ispettorato del lavoro. Mentre per gli altri organi di vigilanza il versamento dovrà essere effettuato su un apposito conto dell’Agenzia, indicando la causale di pagamento.

Il Dl 19/2024 prevede anche l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. L’organo di vigilanza dovrà dare notizia della sanzione all’Anac e al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per l’adozione del provvedimento interdittivo. Il personale ispettivo, sia nell’ipotesi di azienda priva della patente, sia nel caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, purché il completamento dei lavori non superi il 30% del valore, dovrà provvedere ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informandoli altresì dell’impossibilità di operare nei cantieri temporanei o mobili in assenza di regolare patente a crediti o documento equivalente.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, dovrà verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto, ovvero il possesso dell’attestazione Soa per le imprese esenti dalla patente a crediti. Rispetto a questo obbligo è necessario distinguere diverse ipotesi. Se il committente omette di verificare il titolo abilitativo affidando i lavori a un soggetto privo della patente o dell’attestazione Soa, incorrerà nella sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex articolo 301-bis del Dlgs 81/2008. La stessa sanzione si applica se i lavori sono stati affidati a un’impresa in possesso di una patente con meno di 15 crediti. La sanzione non si applica invece se dopo la data dell’affidamento dei lavori all’impresa o al lavoratore autonomo, il titolo abilitativo è venuto meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15 (circolare Inl 4/2024). In quest’ultima ipotesi, sarà necessario individuare precisamente il momento dell’affidamento dei lavori.

 

 

 

FONTI       Stefano Rossi    “Enti Locali & Edilizia”

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