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Contenzioso sui Ccnl applicabili: un aiuto dal correttivo appalti

 

Le disposizioni sulle gare pubbliche un riferimento per valutare l’equivalenza

 

Un dilemma che spesso affligge le aziende, e che sta alimentando anche un copioso contenzioso, verte sulla individuazione del concetto di “equivalenza” tra due o più contratti collettivi, che si traduce nell’accertare se il trattamento di fatto riconosciuto ai propri dipendenti, derivanti dall’applicazione di un certo contratto collettivo nazionale di lavoro (eventualmente integrato da trattamenti di miglior favore derivanti da accordi di secondo livello, ovvero riconosciuti unilateralmente dall’azienda), possa considerarsi comunque equivalente rispetto al trattamento emergente del contratto collettivo nazionale che si assume essere quello “leader” nella categoria. Una mano per risolvere tale annosa problematica potrebbe provenire – ancorché indirettamente – dal decreto correttivo al Codice degli appalti, approvato con il Dlgs 209/2024, il quale, benché si rivolga agli appalti pubblici, potrebbe riverberare i suoi effetti anche in materia di appalti privati e più in generale nei confronti di tutte quelle situazioni di contenzioso in cui si discute di equivalenza contrattuale.

Nello specifico è l’articolo 73 del decreto 209, che, introducendo l’Allegato I.01 al Codice degli appalti, fornisce indicazioni sulle modalità da adottare per verificare se sussista o meno la cosiddetta «equivalenza contrattuale», mutuando in tal senso (ancorché con qualche scostamento) i principi già espressi dall’Anac nel bando tipo 1/2023. La prima ipotesi contemplata (si veda l’articolo 3, comma 1, dell’Allegato) è quella di un’azienda che applica un contratto collettivo nazionale il quale, ancorché stipulato da organizzazioni datoriali diverse (rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante), risulti invece sottoscritto dalle stesse organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori. In tal caso scatterebbe il principio della cosiddetta “presunzione di equivalenza”, nel senso che il contratto collettivo applicato si deve considerare comunque equivalente a quello richiesto dalla committenza. A tal riguardo, si aggiunge nello specifico (si veda il comma 2) che: «Per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018», che poi corrispondono, rispettivamente, a quello dell’industria, dell’artigianato e delle Pmi (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

Qualora invece il Ccnl adottato sia completamente diverso con riferimento ai soggetti sindacali stipulanti (cioè sia dal lato datoriale che dei lavoratori) rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante, l’equivalenza va dimostrata e, a tale proposito, la legge individua due specifici step da osservare (si veda l’articolo 4 dell’Allegato). Il primo consiste nella verifica del trattamento economico, intendendosi come tale quello annuale (Ral), al netto degli scatti di anzianità. A questo punto è necessario comparare la retribuzione erogata di fatto dall’azienda con quella del Ccnl individuato dalla stazione appaltante, fermo restando che nel trattamento in atto vanno compresi anche quegli emolumenti di miglior favore che il datore di lavoro potrebbe riconoscere rispetto al trattamento di base previsto dal contratto collettivo nazionale adottato, senza escludere la possibilità che possa essere riconosciuta una specifica indennità prevista esclusivamente per il contratto di appalto in questione (e che potrebbe essere revocata al termine dello stesso).

Una volta accertata l’equivalenza economica si chiede che la stessa condizione valga anche per quanto riguarda il trattamento normativo. A tale proposito, sono stati individuati (sulla falsariga del metodo introdotto dall’Anac) un certo numero di istituti di carattere normativo (nello specifico, 14) con i quali si deve procedere al confronto con il trattamento normativo applicato in azienda, tollerando un minimo scostamento, la cui misura sarà definita in un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del correttivo. In conclusione, al di là dell’utilizzo specifico per il quale il criterio introdotto dal decreto correttivo è stato concepito, cioè nell’ambito dei pubblici appalti, esso potrebbe essere “preso a prestito” (a maggior ragione oggi che è diventato di fonte legale) per aiutare a dirimere – in via generale – problematiche sull’applicazione del “giusto” contratto collettivo (si pensi al caso dei ccnl in lizza nel comparto della logistica), che stanno generando un aspro contenzioso per le aziende, sia nei confronti dei lavoratori che degli organi di vigilanza.

 

 

 

FONTI       Francesco Natalini      “Enti Locali & Edilizia”

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