Parte dal Nord Italia una raffica di delibere per l’esonero dall’applicazione agli Albi delle regole sui contratti pubblici (e c’è anche Milano). Il Consiglio nazionale chiede di riscrivere le norme
Si allarga tra gli Ordini professionali il fronte del «No» al Codice degli appalti. Dopo la Federazione dei medici, che è ricorsa al Tar chiedendo l’esonero (ma è stata respinta), anche gli avvocati si schierano contro l’applicazione delle regole su gare e contratti pubblici agli Ordini.
L’ultimo a scegliere questa strada è l’Ordine degli avvocati di Milano che il 16 gennaio ha varato una delibera nella quale spiega, con lunghe e articolate motivazioni, di non ritenere applicabile ai suoi contratti il Codice. Ma questa stessa presa di posizione era stata assunta dall’Unione lombarda degli Ordini forensi a dicembre e, ancora prima, dall’Unione triveneta dei consigli dell’Ordine avvocati (che comprende oltre agli Ordini del Veneto anche quelli di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige). Nella stessa direzione si sono mossi anche i singoli Collegi di Ferrara, Cremona e Oristano.
Insomma è un’onda che sta montando, dopo che l’ultimo tentativo portato avanti dalla gran parte delle Unioni forensi regionali di sollecitare una norma nel decreto Correttivo del Codice appalti per l’esonero esplicito è fallito. E che, schierandosi per la disapplicazione tout court va oltre anche la posizione assunta dal Consiglio nazionale forense.
Il nodo giuridico
La questione, che si trascina da anni, è insieme giuridica ed economica, ma ha anche risvolti pratici evidenti. Sotto il profilo giuridico, il dibattito ruota intorno alla classificazione degli Ordini professionali, considerati «enti pubblici non economici» e come tali espressamente citati dal Codice appalti tra i soggetti tenuti a rispettare la normativa sulle gare.
Lo ha ribadito anche il Tar Lazio, bocciando, appunto, il ricorso della Federazione di medici e odontoiatri (Fnomceo) contro un parere dell’Autorità anticorruzione (Anac) che ribadiva il fatto che gli Ordini siano soggetti al Codice. I giudici amministrativi hanno dato ragione ad Anac, confermando la natura di enti pubblici non economici degli Ordini professionali soggetti quindi, senza eccezioni alle gare (sentenza 7455 del 16 aprile 2024, non appellata da Fnomceo).
Ora ci provano gli avvocati, forti però di una nuova norma inserita a giugno 2023 (dopo il ricorso al Tar Lazio) nel testo unico sul pubblico impiego secondo cui «ogni altra disposizione (oltre al testo unico, ndr) diretta alle amministrazioni pubbliche (…) non si applica agli Ordini».
Si è “appellato” a questa novità anche il Consiglio nazionale forense con un lungo parere (e siamo a luglio scorso), che conclude invocando «la urgente necessità di un intervento normativo che chiarisca che gli ordini professionali, in quanto enti non gravanti sulla finanza pubblica (…) per espressa previsione di legge non sono soggetti al codice dei contratti pubblici». Il presidente del Cnf, Francesco Greco, ci è tornato sopra anche venerdì 14 febbraio quando alla Corte dei conti ha parlato di «impossibilità oggettiva di applicare agli Ordini, per lo più assai modesti per dimensioni e numero di dipendenti discipline pensate per il comparto delle amministrazioni statali».
Il presidente di Anac, Giuseppe Busia, dal canto suo, riconosce che la questione è «c0mplessa e controversa» ma al tempo stesso «rimessa al legislatore e alla valutazione del giudice amministrativo». Da lui, quindi, nonostante contatti informali con il Cnf, non potrà arrivare una soluzione. Anche se una indicazione la dà: «Gli Ordini professionali sono tenuti all’adempimento degli obblighi di trasparenza – spiega – in quanto svolgono una funzione pubblica, connessa con la garanzia dell’ordinato esercizio di una determinata attività professionale». Nel tempo, comunque, Anac ha semplificato e ridotto per gli Ordini la mole di dati da pubblicare sul sito.
L’impatto economico
Ma la questione non è solo giuridica. Secondo gli Ordini applicare alla lettera il Codice appalti comporterebbe «oneri e costi assai gravosi» come scrivono nelle loro delibere-fotocopia. «Le procedure sono tagliate su misura per le amministrazioni pubbliche che fanno tante gare e hanno personale dedicato», spiega Alessandro Dal Molin, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano e coordinatore della commissione diritto amministrativo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la partenza delle gare digitali. «Ora occorre iscriversi alle piattaforme digitali, caricare i dati, i fascicoli degli operatori: procedure che le piccole realtà non possono soddisfare con pochi dipendenti, che vanno anche formati», aggiunge Dal Molin.
L’altro fronte aperto
Sul Codice degli appalti c’è un altro scontro in corso tra Cnf e Anac: il nodo stavolta sono gli affidamenti dei servizi legali, e in particolare, della difesa in giudizio, esclusi sì dal Codice, ma sui quali Anac vigila e sollecita avvisi pubblici e creazione di elenchi a rotazione. Mentre gli avvocati difendono la scelta fiduciaria e – anche in questo caso – chiedono al legislatore di chiarire che «l’affidamento di incarichi legali non può ricadere nel campo di applicazione del Codice degli appalti».
FONTI Valeria Uva “Enti Locali & Edilizia”
