Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso del Decreto Direttoriale n. 135/2025, relativo al Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche: risorse a copertura delle domande presentate nella terza finestra 2024
Sono 900 le istanze ammesse al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 26, comma 6 -quater, del D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), per un importo complessivo pari a 440,63 milioni di euro.
Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche: il nuovo decreto di assegnazione del MIT
A stabilirlo è il nuovo Decreto Direttoriale del MIT del 12 giugno 2025, n. 135 (il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2025, n. 161), con cui sono state ripartite le risorse relative alle richieste presentate dalle stazioni appaltanti tra il 1° e il 31 ottobre 2024, all’interno della terza finestra temporale individuata dal D.M. 28 febbraio 2024, n. 47.
In particolare, l’art. 3 del D.M. 28 febbraio 2024 n.47, ha stabilito che la presentazione dell’istanza di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti avvenisse telematicamente tramite la piattaforma dedicata, nel rispetto di quattro finestre temporali:
- I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
Gli interventi interessati
Ricordiamo che le disposizioni si applicano per i casi previsti dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del Decreto Aiuti e in particolare:
- agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente ai SAL su lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del Decreto Aiuti, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II dello stesso d.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del Decreto Aiuti;
- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del D.L. Aiuti, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20%
- agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Istanze ammesse e tempi di liquidazione
In totale, per questa finestra temporale sono state 900 le istanze ammesse a finanziamento, per un importo complessivo pari a 440.637.967,74 euro, a fronte di 945 richieste pervenute.
L’ammissione è stata condizionata al rispetto dei requisiti formali e oggettivi previsti dalla normativa, inclusa la verifica della destinazione delle risorse, delle categorie contrattuali ammissibili e delle tempistiche di caricamento e firma delle istanze sulla piattaforma telematica.
Le 45 istanze escluse risultano non ammissibili per le seguenti motivazioni:
- invio oltre i termini previsti;
- sovrapposizione con contratti già finanziati tramite il Fondo Opere Indifferibili (FOI);
- riferimenti a CIG relativi a servizi o forniture, non riconducibili agli “appalti pubblici di lavori” di cui all’art. 26;
- importi negativi;
- espressa rinuncia da parte della stazione appaltante.
Tempistiche e criteri di liquidazione
Ai sensi dell’art. 7 del decreto, la liquidazione delle somme avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie e previa adozione di successivi decreti di impegno e pagamento.
La procedura di erogazione sarà gestita progressivamente in base alla disponibilità dei fondi e fino al raggiungimento del limite massimo previsto per ciascuna finestra.
Entro il prossimo 3 agosto gli enti beneficiari dovranno aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario dei progetti ammessi.
Inoltre si conferma che anche l’IVA sui maggiori corrispettivi erogati per effetto dell’adeguamento prezzi rientra nei contributi finanziabili tramite il Fondo, applicando l’aliquota prevista per l’originario contratto.
FONTI “LavoriPubblici.it”
