La risposta a un quesito di una stazione appaltante in attesa della messa a regime del nuovo sistema con Osservatorio e prezzario nazionale
Arriva dal servizio giuridico del Mit un chiarimento operativo destinato a incidere su uno dei passaggi più delicati dell’applicazione dell’articolo 26 del decreto Aiuti (Dl 50/2022): la corretta individuazione del «termine finale di presentazione dell’offerta» rilevante ai fini della compensazione degli extra-costi sostenuti dalle imprese per il caro-materiali.
Il parere, reso in risposta a un quesito di una stazione appaltante (numero 4145, emissione 2 marzo 2026), scioglie un dubbio interpretativo tutt’altro che marginale: quale data deve essere presa in considerazione per stabilire se una procedura rientra nel perimetro delle compensazioni all’80% o al 90% previste dalla norma emergenziale? In particolare, il quesito chiedeva se dovesse valere la data di scadenza indicata negli atti di gara per la ricezione delle offerte (ad esempio, 30 agosto 2021) oppure una data successiva fissata in corso di gara per il caricamento dell’offerta economica (ad esempio, marzo 2022).
La risposta del Mit è netta: ai fini dell’applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi «il termine da considerare è quello indicato al punto 1», cioè la data originariamente fissata negli atti di gara per la ricezione delle buste telematiche.
L’orientamento del servizio giuridico – si legge nel parere – è in linea con la giurisprudenza amministrativa e individua nel termine perentorio stabilito nel bando o nella lettera di invito il riferimento temporale decisivo per l’applicazione dell’articolo 26. Non rilevano, dunque, eventuali scansioni temporali successive introdotte nella fase di gara, come il differimento del caricamento dell’offerta economica o altri adempimenti procedurali.
Il chiarimento assume rilievo concreto per tutte le procedure con termine di presentazione fissato entro il 31 dicembre 2021, che rappresenta la prima soglia temporale individuata dal decreto Aiuti per l’accesso al meccanismo straordinario di compensazione degli extra-costi, poi prorogato più volte di anno in anno.
Verso un sistema strutturale di revisione prezzi
Il parere del Mit rappresenta un’indicazione utile a prevenire contenziosi e a uniformare le prassi delle stazioni appaltanti nella gestione delle richieste di compensazione, soprattutto nei casi in cui le gare si siano protratte nel tempo con slittamenti delle fasi operative.
Il chiarimento arriva in una fase di transizione della disciplina. Con la legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), ai commi 487-489 dell’articolo 1, il legislatore ha infatti introdotto un impianto destinato a incidere in modo strutturale sul meccanismo di adeguamento dei corrispettivi per i lavori pubblici. Cuore della riforma è l’istituzione di un prezzario nazionale, chiamato a fungere da riferimento per la redazione dei prezzari regionali, che restano formalmente in vigore ma dovranno motivare eventuali scostamenti.
Il prezzario sarà predisposto da un nuovo Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, istituito presso il Mit, con funzioni di raccolta dati, analisi delle dinamiche di mercato e verifica della coerenza delle clausole di revisione prezzi.
L’obiettivo dichiarato è garantire maggiore uniformità e sostenibilità dei quadri economici nel medio-lungo periodo. Resta però il rischio di sovrapposizioni e complessità operative, considerata la coesistenza tra livello nazionale e regionale e il possibile contenzioso sui margini di scostamento. Dalla stagione emergenziale delle compensazioni straordinarie si passa così a un tentativo di strutturazione del sistema, con un baricentro più marcato a livello centrale e un rafforzamento degli strumenti di monitoraggio.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
