Richiamo dell’ Anac alle stazioni appaltanti: passaggio necessario per consentire la presentazione di un’offerta consapevole
Anac, obbligo delle S.A. di fornire l’elenco del personale occupato per consentire la redazione del progetto di riassorbimento
La stazione appaltante è tenuta a fornire agli operatori l’elenco del personale del pregresso aggiudicatario (ed i vari dati relativi ai profili professionali/mansioni e livelli) al fine di consentire la presentazione di una offerta consapevole e un progetto di riassorbimento che chiarisca concretamente in che modo si intendano rispettare gli impegni correlati alla clausola sociale. In questo senso il parere dell’Anac espresso con deliberazione n. 330/2026.
La questione
L’operatore economico si duole – nella richiesta di parere all’ Anac – della carenza di dati forniti dalla stazione appaltante necessari per presentare una offerta consapevole ed in particolare, circa il rispetto della clausola sociale di riassorbimento del personale.
Nel dettaglio, la doglianza è concentrata sulla sostenuta l’impossibilità di predisporre un’offerta economica consapevole e sostenibile con precipuo riferimento al personale impiegato dall’o.e. uscente nella sua «consistenza numerica», nel «monte ore complessivo effettivamente svolto» nei «relativi profili professionali» e nella «eventuale ripartizione per sede o servizio». La stazione appaltante forniva una serie di dati (monte ore annuo) ma evidenziava l’impossibilità di fornire l’elenco del personale che sarebbe stato fornito al solo aggiudicatario con richiesta all’appaltatore uscente «al solo fine di consentire l’applicazione della clausola sociale e delle eventuali previsioni del Ccnl di settore».
Secondo la stazione appaltante, quindi, la trasmissione dei dati sarebbe avvenuta «solo nella fase esecutiva, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e (…) limitata alle informazioni strettamente necessarie per l’eventuale riassorbimento del personale».
Il riscontro
L’ Anac non condivide la posizione espressa dalla stazione appaltante ritenendo il comportamento, sul tema, non congruo. In premessa, si rammenta che oltre all’impegno di applicare la clausola sociale (che peraltro non impone al nuovo aggiudicatario l’obbligo dell’integrale riassorbimento salvo che questo sia previsto in specifici contratti di categoria), l’art. 102 del codice impone la produzione del progetto di riassorbimento ovvero della programmazione/sintesi circa le modalità concrete di adempimento dell’impegno di applicare la clausola.
L’autorità ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che «il progetto di assorbimento del personale rappresenta il documento esplicativo delle modalità di adempimento della clausola sociale, nonché «elemento necessario dell’offerta». In assenza di dati essenziali come l’elenco del personale (dell’impresa uscente) e dei dati correlati circa i profili professionali, è praticamente impossibile la presentazione di un progetto di riassorbimento «analitico e dettagliato, riportante le concrete modalità di attuazione della clausola sociale» (in questo senso già i pareri nn. 420 e 421/2025).
Analoghi riferimenti, circa l’obbligo di mettere a disposizione degli operatori economici i dati relativi al personale, ivi compreso l’elenco (visto che non opera nessun problema di riservatezza), risulta anche dal bando tipo 1/2023.
Nel parere, inoltre, si rimarca che lo stesso disciplinare di gara, in realtà, contemplava l’obbligo di trasmettere i dati a richiesta degli operatori e non del solo (nuovo) aggiudicatario). E ciò, si evidenzia, è perfettamente coerente con l’orientamento giurisprudenziale che «ha sottolineato che devono essere fornite agli operatori indicazioni idonee a consentire di predisporre un piano di assorbimento» (in tempi recenti il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6717/2025).
L’assenza di questi dati, spiega l’ Anac «impatta sulla esigibilità del progetto di assorbimento, o, quantomeno, sul suo contenuto in termini di dettaglio e specificità» finendo per ridurre «il progetto di assorbimento quale onere documentale meramente formale ed astratto (ovvero come progetto «al buio»), in quanto non basato su dati concreti e effettivi del personale da assorbire, bensì su dati meramente astratti e generici solo ipotizzati da un operatore».
Verrebbe meno, in sostanza, la funzione stessa del progetto in parola da cui deve emergere in che modo l’operatore economico intenda dare esecuzione al proprio impegno di rispettare la clausola sociale.
Si tratta di comportamenti, conclude il parere, che tendono a limitare il passaggio di informazioni indispensabili, come in questo caso, in violazione del principio di fiducia «che impone l’obbligo di reciproca fiducia nell’azione amministrativa – , (e) quello di buona fede (di cui all’art. 5) – che impone anche alle stazioni appaltanti l’obbligo di comportarsi nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento».
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
