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Concorsi di progettazione e requisiti tecnici: quando il premio sul progetto non vale come servizio svolto

Una proposta premiata può essere utilizzata per dimostrare i requisiti tecnico-professionali in una gara? Per il TAR Lazio occorre verificare cosa richiede la lex specialis e se l’esperienza maturata nel concorso corrisponda davvero a un servizio di ingegneria e architettura effettivamente affidato ed eseguito

 

Una proposta progettuale premiata nell’ambito di un concorso può essere utilizzata, in una successiva gara, come servizio di ingegneria e architettura? È sufficiente che l’amministrazione che ha bandito il concorso ne abbia riconosciuto la spendibilità curriculare oppure, quando il nuovo disciplinare richiede servizi effettivamente espletati, occorre verificare quale attività professionale sia stata realmente svolta?

A rispondere negativamente è il TAR Lazio, Roma, sez. II bis, con   la sentenza 28 luglio 2026, n. 13747, relativa a una procedura negoziata per l’affidamento di un appalto integrato, nella quale la seconda classificata ha contestato il possesso dei requisiti tecnico-professionali dei progettisti indicati dall’aggiudicataria.

 

Concorsi di progettazione e requisiti dei progettisti: il nodo della gara
Nel caso esaminato, la procedura si era conclusa con uno scarto minimo tra la prima e la seconda classificata, che ha impugnato l’esito della gara contestando, tra gli altri profili, alcune esperienze utilizzate per dimostrare i requisiti tecnico-professionali dei progettisti indicati dall’aggiudicataria.

Le referenze erano state dichiarate come prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica, ma risultavano maturate nell’ambito di concorsi di progettazione conclusi con il secondo posto e con l’attribuzione del relativo premio.

Una diversa esperienza non era stata considerata utile neppure dalla stazione appaltante, perché, pur essendo stati prodotti il contratto di affidamento e la relativa fattura, mancava il certificato di buona esecuzione richiesto dal disciplinare.

Il giudizio si è concentrato quindi sulla possibilità di utilizzare le esperienze maturate nei concorsi come servizi di ingegneria e architettura ai fini della qualificazione.

 

Requisiti dei progettisti: cosa prevedeva il disciplinare di gara
Il disciplinare prevedeva, a pena di esclusione, che i soggetti incaricati della progettazione avessero eseguito servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare o di fattibilità tecnico-economica, definitiva o esecutiva, oppure alla direzione dei lavori.

La lex specialis distingueva tra servizi espletati nel decennio precedente, per determinati importi e categorie, e uno o due cosiddetti “servizi di punta”, ma entrambe le previsioni, come evidenziato dal TAR, presupponevano un servizio effettivamente conferito ed espletato.

Anche il servizio di punta, pur caratterizzato da una particolare rilevanza, doveva quindi consistere in una prestazione professionale riconducibile alla progettazione o alla direzione dei lavori.

La formulazione del disciplinare assume così un ruolo decisivo, perché non basta che l’esperienza abbia contenuto progettuale: occorre che corrisponda alla tipologia di servizio richiesta dalla gara.

 

Concorsi di progettazione e servizi di ingegneria: il quadro normativo
La distinzione valorizzata dal TAR trova oggi un riferimento anche nella struttura del  D.Lgs. n. 36/2023. L’  art. 46 disciplina il concorso di progettazione, che può avere ad oggetto un progetto con livello di approfondimento corrispondente al PFTE, ma tiene distinto questo momento dall’eventuale successivo affidamento del progetto esecutivo al vincitore, che può avvenire, quando previsto dal bando, mediante procedura negoziata e sempre a condizione che siano posseduti i requisiti richiesti.

Sul versante della qualificazione, l’art. 66 individua invece i soggetti ammessi agli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria e rinvia all’Allegato II.12 per i relativi requisiti minimi, mentre l’art. 100 ricomprende tra i requisiti di ordine speciale le capacità tecniche e professionali.

Il quadro normativo conferma quindi la necessità di distinguere tra esperienza maturata nell’ambito di un concorso e servizio professionale effettivamente affidato ed eseguito, distinzione che, nella singola procedura, deve comunque essere letta alla luce di ciò che la lex specialis richiede ai fini della partecipazione.

 

Quando il concorso di progettazione non vale come servizio professionale
Dalla documentazione esaminata emergeva che le esperienze contestate erano maturate attraverso la partecipazione a concorsi di progettazione indetti ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. n. 50/2016.

I certificati prodotti attestavano la partecipazione alle procedure, la presentazione degli elaborati previsti dai bandi e il conseguimento di un premio, ma non dimostravano l’affidamento e la successiva esecuzione di un servizio professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale.

Non risultava, quindi, l’esecuzione di un incarico avente ad oggetto la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo o esecutivo, né di una delle altre attività contemplate dal disciplinare.

Il TAR non mette in discussione il valore tecnico della proposta premiata, ma verifica se quell’esperienza possa soddisfare il requisito previsto dalla legge di gara. Per le referenze esaminate la risposta è negativa.

 

Proposta premiata e certificazione curriculare: cosa conta per la lex specialis
La questione non cambia per il fatto che le precedenti amministrazioni avessero attribuito alle esperienze una determinata rilevanza curriculare.

In un caso l’esperienza era stata qualificata come utilizzabile a tali fini, mentre nell’altro la disciplina concorsuale prevedeva un’assimilazione delle proposte premiate a servizi di progettazione.

Secondo il TAR, però, la spendibilità di una referenza in una nuova gara non può dipendere dalla volontà dell’ente certificatore o dalle previsioni contenute in un’altra procedura selettiva, ma deve essere verificata alla luce della nuova lex specialis.

L’assimilazione prevista nel precedente concorso può quindi operare, secondo il Collegio, come una fictio funzionale alla spendibilità curriculare nell’ambito in cui è stata prevista, senza per questo trasformarsi automaticamente in un requisito utilizzabile in una diversa procedura.

Sebbene una partecipazione premiata a un concorso di progettazione possa assumere rilievo in una gara, nel caso esaminato essa non corrispondeva al servizio professionale richiesto dal disciplinare.

 

Verifica dei requisiti tecnici: prima il servizio, poi importi e categorie
La motivazione si sofferma anche sul modo in cui la stazione appaltante aveva verificato le referenze. L’amministrazione aveva controllato la corrispondenza tra lavori, percentuali di partecipazione, categorie e importi dichiarati dai professionisti, senza affrontare preliminarmente la natura delle esperienze e la loro riconducibilità ai servizi di ingegneria e architettura richiesti.

La sequenza della verifica diventa quindi essenziale: prima occorre stabilire se l’attività dichiarata rientri nella tipologia di servizio prevista dal disciplinare e soltanto dopo possono essere esaminati categorie, ID delle opere, importi, percentuali di partecipazione ed eventuali caratteristiche del servizio di punta.

 

Carenza dei requisiti: annullata l’aggiudicazione e dichiarato inefficace il contratto
Una volta espunte dal computo le esperienze maturate nei concorsi di progettazione, il requisito richiesto a pena di esclusione non risultava più integrato.

L’aggiudicataria avrebbe quindi dovuto essere esclusa dalla procedura, con conseguente illegittimità della sua ammissione e della successiva aggiudicazione.

Poiché il contratto era stato nel frattempo stipulato, il TAR ne ha dichiarato anche l’inefficacia ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a..

 

Concorsi di progettazione e requisiti: le verifiche da fare
Sul piano operativo, la pronuncia impone soprattutto attenzione al rapporto tra la referenza dichiarata e il requisito formulato dalla lex specialis.

Per chi partecipa alla gara non basta verificare importi, categorie e periodi temporali, perché occorre valutare anche il titolo in base al quale l’attività è stata svolta e la sua effettiva riconducibilità al servizio richiesto.

Per la stazione appaltante, invece, il controllo quantitativo su categorie, importi e percentuali dovrebbe arrivare solo dopo avere accertato la natura dell’esperienza dichiarata.

La certificazione rilasciata in una precedente procedura resta quindi un elemento da valutare, senza che possa sostituire il confronto tra l’esperienza realmente maturata e ciò che il disciplinare richiede ai fini della partecipazione.

 

 

 

 

FONTI               “LavoriPubblici.it”

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