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Concorsi di progettazione, per l’ANAC il PFTE va redatto da tutti i concorrenti

Con il parere n. 19/2026 l’Autorità applica alla lettera l’art. 46 del Codice dei contratti e chiude alla richiesta del solo PFTE al vincitore. Il Consiglio Nazionale degli Architetti annuncia una modifica normativa e un incontro urgente per evitare il blocco dei concorsi in corso.

 

Benché il tentativo sia stato quello di incentivarne l’utilizzo, nei concorsi di progettazione previsti dal nuovo Codice dei contratti esiste un nodo che pesa su ogni bando. Sta nel decidere se il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) debba essere elaborato da tutti i concorrenti o soltanto dal vincitore, chiamato a completarlo dopo l’aggiudicazione. E non è un problema di forma, perché da questa scelta dipendono i costi della partecipazione, ciò che la commissione valuta e la qualità architettonica che il concorso riesce a selezionare.

Sul punto è di recente intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il parere della Funzione consultiva n. 19/2026, che applica alla lettera l’art. 46 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e sceglie la soluzione più rigorosa, quella per cui il PFTE va redatto da tutti. Una presa di posizione che ha subito acceso la reazione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), che parla di rischio di blocco del settore e chiede una modifica normativa e un incontro urgente con l’Autorità.

 

Nel concorso di progettazione il PFTE va redatto da tutti i concorrenti
Il parere dell’Anticorruzione nasce a seguito del quesito di un’amministrazione, che chiedeva se, in un concorso a fase unica, fosse possibile domandare ai partecipanti soltanto una parte minima degli elaborati del PFTE — quelli indicati nel bando e ritenuti sufficienti alla valutazione della commissione — riservando al solo vincitore il completamento del progetto.

La risposta dell’Autorità è negativa, e poggia sulla natura stessa dell’istituto. Il concorso di progettazione serve ad acquisire un progetto compiuto, un prodotto dell’ingegno che la stazione appaltante fa proprio con il pagamento del premio. L’art. 46, comma 2, fissa il livello di quel progetto in quello del PFTE e, al comma 3, lega il premio all’acquisto della proprietà dell’elaborato vincitore. Se l’oggetto della gara è un progetto di livello PFTE, quel livello va chiesto a tutti i concorrenti e non al solo vincitore, senza spazio per acquisire in gara documenti di natura diversa.

Frazionare l’oggetto, osserva l’Autorità sulla scorta di un proprio precedente (delibera n. 372/2022), renderebbe disomogeneo ciò che la commissione deve valutare, con elaborati più o meno completi e ricadute su concorrenza, par condicio e parità di trattamento. È qui la linea di confine con il concorso di idee, che si accontenta di un’intuizione progettuale a uno stadio non avanzato, mentre il concorso di progettazione pretende un progetto vero e proprio.

 

Perché la formulazione è cambiata rispetto al d.lgs. n. 50/2016?
Il dubbio interpretativo nasce da un mutamento testuale. Il previgente art. 152 del D.Lgs. n. 50/2016 chiedeva «esclusivamente» progetti di livello pari al PFTE, mentre l’art. 46 del nuovo Codice usa la formula più aperta «ha ad oggetto». La questione ha peso perché nel frattempo il PFTE è cresciuto, passando dal primo dei tre livelli del vecchio Codice a un elaborato ben più articolato, per contenuti vicino al progetto definitivo di un tempo. Di qui la tesi di chi vi legge un margine per portare in gara elaborati più leggeri.

L’ANAC respinge questa lettura. Il cambio lessicale non intacca la sostanza dell’istituto, perché la Relazione illustrativa al Codice conferma che il concorso resta finalizzato all’acquisizione di un progetto di livello pari al PFTE. E il fatto che l’art. 41 abbia ridisegnato i livelli di progettazione non sposta il punto, dato che il legislatore ha contestualmente ribadito quale prodotto la procedura debba consegnare all’amministrazione.

 

La verifica del progetto si sposta dopo la proclamazione del vincitore
Il secondo quesito riguardava la verifica della progettazione. L’art. 42 del Codice vuole che la verifica accompagni in forma progressiva lo sviluppo del progetto, livello per livello. Nel concorso, però, il PFTE entra nella disponibilità della stazione appaltante solo a valle della procedura dell’art. 46, e quindi — chiarisce l’Autorità — l’attività di verifica non può che collocarsi in un momento successivo all’individuazione del progetto vincitore.

Resta il nodo dell’esito negativo. Qui l’ANAC àncora la coerenza del progetto al documento di indirizzo della progettazione (DIP) integrato dai documenti preparatori del concorso, secondo l’Allegato I.7, e riconosce al progettista la possibilità di controdedurre in contraddittorio con il soggetto verificatore prima della validazione. L’avvenuto trasferimento della proprietà del progetto vincitore non preclude questo confronto, che anzi concorre alla positiva chiusura del procedimento di verifica.

 

Le richieste del CNAPPC al legislatore e all’ANAC
La reazione del Consiglio Nazionale degli Architetti punta dritta alla norma. “Il recente parere dell’ANAC sui concorsi di progettazione impone un’immediata modifica del codice dei contratti per sancire in modo chiaro che i partecipanti ad un concorso sono chiamati a sviluppare solo gli elaborati necessari per rappresentare gli elementi essenziali del progetto, fermo restando l’obbligo del vincitore di sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica entro i termini stabiliti dal bando”. Con queste parole il Presidente Alessandro Panci rappresenta la necessità di superare le criticità del Codice evidenziate dall’ANAC sugli elaborati da presentare nei concorsi.

Sul piano tecnico entra il Vicepresidente con delega ai lavori pubblici, Rino La Mendola. “Siamo ben consapevoli — aggiunge — del fatto che l’articolo 46 del codice dei contratti sancisce che un concorso di progettazione è finalizzato all’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, ma imporre che tale livello progettuale sia raggiunto, non solo dal vincitore, ma anche da tutti i concorrenti, sancirebbe il fallimento di una procedura virtuosa per promuovere la qualità del progetto. Pensare infatti che un professionista possa partecipare ad un concorso, presentando tutti gli elaborati previsti, per questo livello di progettazione, dall’art. 6 comma 7 dell’Allegato I.7 al codice dei contratti, è una pura utopia”.

L’azione è già in corso su più fronti. “Siamo già al lavoro — conclude Panci — per superare le criticità evidenziate dal parere dell’ANAC, con un emendamento non solo al codice dei contratti vigente ma anche alla direttiva europea ‘appalti’, che sarà presto oggetto di una riforma. In attesa delle modifiche normative auspicate, chiederemo comunque un incontro all’ANAC per condividere le soluzioni da adottare transitoriamente per evitare il blocco dei concorsi di progettazione in itinere”. Il tema sarà al centro della Conferenza Nazionale degli Ordini, in programma a Roma il 16 e 17 luglio.

 

Quali ricadute per stazioni appaltanti e progettisti?
Dal punto di vista tecnico-operativo la posizione dell’Autorità irrigidisce, per ora, la conduzione dei concorsi a fase unica. La commissione deve poter confrontare elaborati omogenei, e questo presuppone che tutti i partecipanti raggiungano il livello del PFTE, con l’onere progettuale — e i costi non remunerati — che ne discendono per ciascun concorrente.

Va però ricordato, in una prospettiva di sistema, che il parere si muove sul piano dell’indirizzo generale e che la stessa Autorità premette di non esprimersi in via preventiva sui singoli atti delle stazioni appaltanti. Chi bandisce mantiene perciò un margine nel calibrare gli atti di gara, purché il prodotto atteso resti un progetto di livello pari al PFTE e la parità tra i concorrenti sia salvaguardata. La strada indicata dagli Architetti — alleggerire ciò che si chiede in gara riservando il PFTE al vincitore — non è invece percorribile a Codice invariato e richiede l’intervento del legislatore.

 

In prospettiva
Il quadro che si consolida premia la qualità del confronto ma ne scarica il prezzo sulla platea dei concorrenti. È la lettura che l’ANAC conferma e che sposta la partita sul terreno normativo, dove il CNAPPC chiede una correzione mirata dell’art. 46 e guarda in parallelo alla revisione della direttiva europea.

Il rischio segnalato riguarda la fase di mezzo, con i concorsi in corso esposti a incertezza fino a un chiarimento. Tra la solidità comparativa della valutazione e la sostenibilità della partecipazione, il punto di equilibrio — nella cornice dei principi di risultato e di qualità che ispirano il Codice — passerà da una riscrittura capace di dire con chiarezza che cosa il concorso chiede a chi partecipa e che cosa riserva a chi vince.

 

 

 

 

FONTI        Gianluca Oreto         “LavoriPubblici.it”

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