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Conformità antincendio, nuovo titolare dell’attività obbligato al rinnovo periodico

Il responsabile di un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco deve presentare la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, ricorda la Cassazione

 

Il cambio di titolarità dell’attività non rende superfluo il rinnovo periodico della conformità antincendio e commette reato il responsabile che, subentrato al precedente, non adempie a tale obbligo. Lo conferma la Corte di Cassazione penale nella sentenza n.37671/2025 depositata mercoledì 19 novembre. A presentare ricorso è un procuratore della Repubblica, riscontrando vizi di motivazione nella sentenza del Tribunale di Torino che aveva assolto il titolare di un club privato, il quale non aveva provveduto a presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio per il suo locale rientrante nell’attività numero 65 del Dpr 151 del 2011 (locali di spettacolo e impianti sportivi). Secondo il Tribunale di Torino non c’era reato in quanto doveva essere ritenuto valido il certificato di prevenzione incendi rilasciato al precedente titolare della struttura.

Il procuratore ricorrente censura la sentenza in quanto «illogica ed in insanabile contrasto con documentazione acquisita al fascicolo». Il procuratore evidenzia come in sede di sopralluogo (avvenuto ad aprile 2022) i Vigili del Fuoco avessero appurato – dopo un primo intervento della questura – la mancanza di una valida Scia antincendio. Scia che risultava scaduta ad ottobre 2014. Il nuovo titolare, in quanto responsabile di un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, avrebbe dovuto – secondo quanto previsto dal Regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011) – presentare la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Si tratta di un iter che va ripetuto ogni cinque anni (solo sette delle 80 attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco presentano il rinnovo periodico ogni sette anni) per attestare l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente segnalate con la Scia o accertate con il certificato di prevenzione incendi. È un adempimento periodico a cui nessun responsabile di un’attività elencata nell’allegato I al Dpr 151 del 2011 può sottrarsi e, ovviamente, il cambio di titolarità non esenta dall’obbligo. Ne dà conferma la Cassazione ritenendo la decisione del Tribunale viziata, in quanto avrebbe travisato le risultanze probatorie e i fatti, anche in relazione al quadro normativo.

 

 

FONTI      Mariagrazia Barletta      “Enti Locali & Edilizia”

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