Il Mit chiarisce l’obbligo di «terzietà» di chi eroga le somme e ribadisce il no ai premi per i lotti non aggiudicati
No alla commistione di ruoli al momento di distribuire gli incentivi 2 per cento. È l’importante, e logico, il chiarimento fornito dall’ufficio di supporto del Mit con il parere n. 3761/2025 in ordine alla necessaria terzietà per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.
Nel caso di specie con il quesito si chiede se in caso di coincidenza del ruolo di Rup con la responsabilità di servizio «competente alla gestione della spesa (nonché potenziale beneficiario dell’incentivo insieme al gruppo di lavoro da lui coordinato) lo stesso possa legittimamente adottare il provvedimento di determinazione e liquidazione dell’incentivo» o se, piuttosto, non sia necessario «che tale provvedimento sia adottato da altro dirigente o responsabile». Al fine di assicurare una doverosa terzietà.
Il riscontro
L’ufficio di supporto chiarisce che il comma 4 dell’articolo 45 del codice (in tema di incentivi per funzioni tecniche) spiega che l’incentivo è corrisposto «dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il Rup, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo».
Presto atto di quanto, secondo l’ufficio di supporto la scelta espressa dagli estensori ha una precisa ratio rinvenibile nel fatto che «qualora il responsabile del servizio svolga un’attività suscettibile di essere incentivata (…), il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’incentivo debba essere assegnata ad «altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione», al fine di garantire la terzietà e di evitare il verificarsi di una situazione di conflitto di interessi».
Il riscontro, evidentemente logico e condivisibile, non tiene conto del fatto, spesso trascurato, che il dirigente/responsabile del servizio è sempre coinvolto nell’attività contrattuale anche nel caso in cui non coincida con il responsabile unico del progetto. Non foss’altro per il fatto che approva gli atti di gara, dispone l’affidamento/aggiudicazione, stipula il contratto e adotta l’atto di impegno di spesa (che, secondo i principi contabili deve seguire l’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione giuridica).
Pertanto, come emerge anche da sentenze di condanna della Corte dei Conti, (cfr sentenza n. 111/2024 Abruzzo) la liquidazione dell’incentivo eventualmente disposta dal responsabile interessato non costituisce mai un “ordine” per il soggetto che viene individuato dall’ente per le liquidazioni, che è comunque chiamato a verificare l’esistenza delle condizioni minime (dall’esistenza di un regolamento degli incentivi, il passaggio al fondo sviluppo delle risorse umane, etc).
Pertanto, il conflitto, qualora ad adottare il provvedimento sia sempre l’ufficio/servizio interessato, pare sempre essere presente.
Nessun incentivo per i lotti non aggiudicati
Logico anche il riscontro fornito dallo stesso ufficio di supporto con il parere n. 3728/2025 circa i rapporti incentivi/lotto non aggiudicato. Nel quesito si spiega che un lotto (dei tre previsti) è andato deserto e quindi si chiede se l’incentivo – stabilito a monte della procedura – dovesse o meno essere ridotto della quota collegata al lotto non aggiudicato «tenuto conto che le pertinenti attività relative alle fasi di progettazione ed affidamento hanno comunque avuto svolgimento».
Il Mit evidenzia che la condizione minima per poter erogare l’incentivo è la stipula del contratto. Solo tale presupposto legittima anche l’erogazione per fasi con «possibilità di liquidare la fase di programmazione, progettazione e affidamento, a condizione che l’ente l’abbia espressamente prevista nella disciplina relativa agli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. parere n. 3078/2024)» pertanto, non è riconoscibile il compenso per una gara andata deserta.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
