Tar Lombardia: il limite all’avvalimento dei requisiti posseduti «in proprio» riguarda i rapporti interni al gruppo e non impedisce di concedere a imprese esterne l’attestazione Soa ottenuta attraverso il cumulo dei requisiti delle consorziate
Un consorzio stabile può concedere in avvalimento a un’impresa esterna la propria attestazione Soa anche quando la qualificazione deriva dai requisiti delle consorziate. Il limite previsto dal Codice dei contratti pubblici per i requisiti maturati «in proprio» riguarda, secondo il Tar Lombardia, i rapporti interni alla struttura consortile e non impedisce di utilizzare la qualificazione nei confronti di altri operatori economici.
Con la sentenza n. 4635 del 16 ottobre 2026 il Tribunale ha quindi annullato l’esclusione di un’impresa che aveva utilizzato l’attestazione Soa fornita da un consorzio stabile senza che quest’ultimo avesse dimostrato di aver maturato autonomamente i requisiti prestati.
La soluzione dipende dalla particolare natura del consorzio stabile e dal suo sistema di qualificazione. A differenza dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari il consorzio stabile costituisce un’organizzazione imprenditoriale durevole, dotata di autonoma soggettività giuridica e di una struttura comune attraverso la quale utilizza le capacità delle imprese associate. Questa organizzazione consente al consorzio di ottenere una qualificazione unitaria mediante il cosiddetto cumulo alla rinfusa, che permette di sommare i requisiti delle consorziate per conseguire un’attestazione Soa riferita al consorzio stesso. Il meccanismo consente alle imprese associate di mettere in comune le proprie capacità per partecipare a lavori di maggiore dimensione e complessità, attribuendo al consorzio una qualificazione che esprime le risorse dell’intera organizzazione.
L’articolo 67, comma 8, del Dlgs n. 36/2023 conferma questo sistema, prevedendo che la qualificazione Soa dei consorzi stabili sia acquisita sulla base delle attestazioni delle singole consorziate. Occorre però distinguere il modo in cui il consorzio consegue la qualificazione dalle condizioni alle quali può utilizzare i requisiti per partecipare alle gare o metterli a disposizione di altri operatori.
Il correttivo al Codice dei contratti pubblici, Dlgs n. 209/2024, ha introdotto una distinzione legata alle modalità di esecuzione dei lavori. Quando il consorzio esegue direttamente le prestazioni attraverso la propria struttura può utilizzare cumulativamente i requisiti propri e quelli delle consorziate. Quando invece affida l’esecuzione alle imprese associate indicate in gara queste devono possedere i requisiti necessari, direttamente oppure mediante avvalimento. La disciplina collega così la qualificazione alle effettive capacità del soggetto chiamato a eseguire i lavori.
Nello stesso quadro si inserisce l’articolo 67, comma 7, che limita l’avvalimento ai requisiti maturati dal consorzio «in proprio». Una lettura letterale della disposizione potrebbe impedire al consorzio di prestare a imprese esterne la qualificazione ottenuta mediante cumulo, riconoscendogli un’attestazione Soa che non potrebbe utilizzare pienamente nei rapporti con altri operatori.
Il Tar esclude questa conseguenza, chiarendo che il limite riguarda i rapporti tra il consorzio e le imprese associate, non l’avvalimento concluso con soggetti esterni. La distinzione dipende dal diverso modo in cui vengono utilizzati i requisiti delle consorziate. All’interno del consorzio le imprese mettono stabilmente in comune le proprie capacità, consentendo all’organizzazione di acquisire una qualificazione unitaria. Nell’avvalimento esterno, invece, il consorzio assume direttamente l’obbligo di mettere a disposizione dell’impresa concorrente le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto, potendo utilizzare anche quelle delle proprie associate.
Quando concede la propria qualificazione a un’impresa esterna, quindi, il consorzio stabile può utilizzare anche i requisiti delle consorziate, perché questi concorrono a formare una qualificazione di cui il consorzio è direttamente titolare. Non si tratta di avvalimento a cascata, che si verifica quando l’impresa ausiliaria ottiene a sua volta da un altro operatore, mediante un secondo contratto di avvalimento, i requisiti che si è impegnata a prestare. Nel consorzio stabile, invece, le capacità delle imprese associate sono già comprese nella qualificazione consortile, senza necessità di ulteriori contratti.
Questa interpretazione conferma l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 6212/2021 e n. 367/2025), che aveva escluso l’avvalimento a cascata quando il consorzio stabile presta requisiti derivanti dalle proprie consorziate. La sentenza del Tar Lombardia ne conferma l’applicabilità anche dopo il correttivo del 2024, nonostante il riferimento più esplicito ai requisiti posseduti «in proprio».
La stazione appaltante non può quindi escludere un concorrente soltanto perché il consorzio ausiliario ha ottenuto la qualificazione attraverso i requisiti delle consorziate. Deve invece verificare la validità dell’attestazione, il contenuto del contratto di avvalimento e l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto. Il consorzio rimane infatti obbligato a garantire concretamente le capacità messe a disposizione dell’impresa concorrente.
La soluzione consente di utilizzare le capacità dell’organizzazione consortile non soltanto per partecipare direttamente alle gare, ma anche per sostenere la partecipazione di altre imprese, senza introdurre limitazioni incompatibili con il sistema di qualificazione riconosciuto ai consorzi stabili.
Resta l’incertezza derivante dalla formulazione generale dell’articolo 67, comma 7, che non distingue espressamente tra avvalimento interno ed esterno. Il Tar ne circoscrive l’applicazione attraverso una lettura coordinata delle disposizioni sulla qualificazione consortile e sull’esecuzione dei lavori, distinguendo il necessario controllo sull’effettiva disponibilità delle risorse dalla pretesa che il consorzio abbia maturato autonomamente tutti i requisiti prestati.
FONTI Dario Immordino “Edilizia & Territorio”
