In Gazzetta la legge annuale Pmi: modificato l’articolo 67 del Codice. Estensione delle regole già previste per cooperative e artigiani e nuovi vincoli sui requisiti
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 la legge annuale per le piccole e medie imprese (legge n. 34 dell’11 marzo 2026), che introduce una novità di rilievo per il sistema di qualificazione negli appalti pubblici. Il provvedimento – in vigore dal prossimo 7 aprile – interviene direttamente sul Codice dei contratti (Dlgs 36/2023) modificando, all’articolo 5, il comma 5 dell’articolo 67 e ampliando le possibilità operative dei consorzi stabili.
Il cuore della modifica è rappresentato dall’estensione ai consorzi stabili della facoltà di qualificarsi utilizzando requisiti propri, inclusi mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle consorziate. Una possibilità che, nel testo vigente del Codice, era riconosciuta esclusivamente ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane.
L’intervento normativo è puntuale: nel testo dell’articolo 67, comma 5, le parole «consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane» vengono sostituite da una formulazione che include espressamente anche i consorzi stabili. Si tratta di un allineamento atteso, che amplia il perimetro soggettivo dei soggetti ammessi a utilizzare una qualificazione «autonoma» rispetto a quella delle singole imprese esecutrici.
Accanto a questa apertura, la legge introduce però anche un rafforzamento dei vincoli. La nuova formulazione richiama infatti non più solo il comma 3 dell’articolo 67, ma anche il comma 1, estendendo quindi ai consorzi stabili l’obbligo di rispettare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria previsti per la partecipazione alle gare. Un passaggio che mira a riequilibrare l’ampliamento delle facoltà con un presidio più stringente sul piano dei requisiti.
Non meno rilevante è la riscrittura della parte relativa ai mezzi di qualificazione. La norma chiarisce che i consorzi possono partecipare alle gare utilizzando requisiti propri «ovvero» facendo valere mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle consorziate, secondo quanto previsto dall’allegato II.12 del Codice, che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori sopra i 150mila euro . Il riferimento esplicito all’allegato consente di ricondurre la disciplina a un quadro più strutturato e coerente con il sistema Soa.
L’effetto principale della novità è quello di rafforzare la capacità competitiva dei consorzi stabili, consentendo loro di valorizzare in modo più ampio le risorse interne al consorzio senza dover ricorrere necessariamente alla qualificazione delle singole consorziate esecutrici. Una scelta che va nella direzione di riconoscere la natura “imprenditoriale” del consorzio stabile come soggetto autonomo.
Al tempo stesso, l’estensione delle regole comporta un riassetto degli equilibri tra le diverse forme consortili. Viene infatti meno la distinzione, finora netta, tra consorzi di cooperative e artigiani – da un lato – e consorzi stabili – dall’altro – sul piano delle modalità di qualificazione.
Resta fermo, in ogni caso, il quadro dei controlli sui requisiti generali e sulle cause di esclusione, richiamati espressamente dalla norma, così come la disciplina sui rapporti tra consorzio e consorziate in fase di esecuzione.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
