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Decreto eventi calamitosi: la RPT chiede modifiche sulle competenze degli esperti catastrofali

La Rete Professioni Tecniche interviene sull’art. 19 del DDL sugli eventi calamitosi, chiedendo un coordinamento con le competenze già riconosciute agli iscritti agli Albi ed evitando duplicazioni nel sistema

 

Tre proposte emendative mirate, con un’impostazione tecnica chiara: ricondurre l’art. 19 del DDL C. 2823 entro il perimetro dell’ordinamento vigente e delle competenze già attribuite alle professioni tecniche regolamentate.

È questo il contributo che la Rete Professioni Tecniche ha portato in audizione davanti alla VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, relativo agli interventi urgenti per gli eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia e per la frana di Niscemi.

A rappresentare la RPT sono stati Paolo Biscaro, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Segretario-Tesoriere della Rete Professioni Tecniche e Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ribadendo la disponibilità piena a collaborare nelle emergenze, ma anche la necessità di evitare sovrapposizioni normative e duplicazioni di ruoli.

 

Ruolo degli esperti catastrofali: il nodo delle competenze professionali
Nel suo intervento, Biscaro ha richiamato il ruolo già svolto dalle professioni tecniche nelle situazioni emergenziali, sottolineando però una criticità centrale contenuta nell’art. 19 del DDL C. 2823, che istituisce presso CONSAP il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali.

“L’ambito di attività previste per queste figure – ha affermato – sono già attribuite oggi per legge alle professioni tecniche regolamentate. Ampliare la possibilità di svolgere attività riservate ad altri soggetti senza il percorso di abilitazione professionale che prevede l’esame di Stato e l’iscrizione agli albi va a creare una duplicazione di figure e di percorsi abilitanti, che sono invece previsti proprio a tutela della collettività”.

Il nodo non è solo quello delle competenze, ma anche quello del sistema di vigilanza. Biscaro ha evidenziato come l’introduzione del nuovo ruolo possa generare una duplicazione dei regimi disciplinari, con il rischio di sovrapposizioni tra sistema ordinistico e nuovo assetto presso CONSAP.

 

Protezione Civile ed esperti catastrofali: strutture già operative e assenza di urgenza
A questo si aggiunge una valutazione sull’urgenza della misura. “Riteniamo che la costituzione di questo ruolo non abbia carattere d’urgenza – ha osservato Biscaro – proprio perché già oggi esistono, all’interno degli Ordini nazionali, strutture che svolgono attività in caso di eventi catastrofali”.

Il riferimento operativo è alla Struttura Tecnica Nazionale di Protezione Civile, istituita ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 1/2018, richiamata anche da Cappotto. Una struttura che opera attraverso Ordini e Collegi professionali, sulla base di protocolli con il Dipartimento della Protezione Civile, utilizzando schede standardizzate per la valutazione del danno post-calamità.

 

Le tre proposte emendative della Rete Professioni Tecniche
In questo quadro si inseriscono le tre proposte emendative avanzate dalla RPT, tutte orientate al coordinamento dell’art. 19 con la normativa vigente:

  • introduzione di un comma 1-bis per riconoscere l’iscrizione di diritto al ruolo agli iscritti agli Albi con competenze nella stima dei danni, previa verifica dei requisiti di onorabilità;
  • inserimento di una clausola di salvaguardia al comma 4 per tutelare le competenze già riservate alle professioni tecniche;
  • riconoscimento del diritto all’iscrizione anche nella fase di prima applicazione, intervenendo sul comma 9.

“Le modifiche proposte – ha spiegato Cappotto – mirano a preservare la coerenza della disciplina ordinistica, evitando duplicazioni nei percorsi di abilitazione professionale e coordinando le disposizioni vigenti con quelle introdotte”.

In filigrana emerge una posizione che non è di chiusura, ma di sistema: le professioni tecniche rivendicano il proprio ruolo di enti pubblici non economici sussidiari dello Stato e si dichiarano disponibili a collaborare con il legislatore, a condizione che venga rispettato l’impianto normativo esistente.

Il punto, in definitiva, è evitare di creare nuovi contenitori quando strutture, competenze e responsabilità sono già chiaramente definite dall’ordinamento, con ricadute che riguardano direttamente la tutela della collettività e la certezza del sistema.

 

 

 

 

FONTI     “LavoriPubblici.it”

Categorized: News