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Contabilità, così il Codice appalti cambia i bilanci: ecco il nuovo decreto correttivo dell’armonizzazione

Eliminati i paragrafi che trattavano la registrazione delle spese per la progettazione minima richiesta per l’inserimento di un intervento nei piani triennali dei lavori pubblici e negli elenchi annuali

 

La Commissione Arconet ha approvato lo schema di decreto per il 17° aggiornamento dei principi contabili , inclusa l’armonizzazione con il nuovo Codice degli appalti, come delineato nel Dlgs 36/2023. Tra le novità del provvedimento, discusso il 17 luglio e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, spicca l’adeguamento dell’allegato 4/2 del Dlgs. 118/2011 che regola la contabilizzazione delle opere pubbliche.

Il decreto ha eliminato i paragrafi 5.3.12 e 5.3.13, che trattavano la registrazione delle spese per la progettazione minima richiesta per l’inserimento di un intervento nei piani triennali dei lavori pubblici e negli elenchi annuali, considerato che il nuovo Codice non richiede più questi livelli di progettazione. Il punto 5.3.14 è stato riscritto per prevedere che i lavori realizzati in amministrazione diretta siano contabilizzati in bilancio senza necessità di un’iscrizione preliminare nei programmi triennali. Le spese correlate, inclusa la progettazione interna, sono registrate imputando i costi a seconda della loro natura economica sotto il Titolo I o II della spesa.

In conformità all’articolo 45, comma 1, del Dlgs n. 36 del 2023, le spese di progettazione sono ora attribuite direttamente agli stanziamenti per le procedure di affidamento, sia per la progettazione interna che esterna. Le spese per progettazione preliminare, prima dell’inserimento in bilancio dello stanziamento per l’opera correlata, sono registrate tra le spese di investimento, con un codice specifico del modulo finanziario del piano dei conti integrato.

Non ci sono novità per i lavori di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia, inclusi quindi nel programma triennale dei lavori pubblici. Per queste opere, l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato relativo all’intero quadro economico dell’opera è possibile solo se sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per i lavori al di sotto del limite di 150 mila euro, invece, è necessario affidare i lavori per attivare il Fondo.

Il decreto si preoccupa anche di separare la gestione contabile degli interventi per gli asili nido, introducendo un programma specifico per raccogliere dati contabili analitici e migliorare la compilazione del questionario sui fabbisogni standard. Le modifiche agli schemi di bilancio saranno operative a partire dai bilanci 2026/2028 e dal rendiconto del 2026, salvo quelle riferite agli equilibri che entreranno in vigore dal rendiconto 2025.

Nel corso della riunione, in merito all’inserimento nel DUP del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, la Commissione ha ribadito che il nuovo codice dei contratti pubblici conferma la prevalenza della disciplina della programmazione degli enti locali prevista dai principi contabili, come già con il precedente codice. Tempi e modalità di approvazione di tali programmi restano pertanto invariati.

Infine per consentire una preliminare verifica del bilancio tecnico nei tempi previsti dal processo di bilancio, sarà introdotto nel sistema BDAP un nuovo “stato di approvazione” del bilancio di previsione, facoltativo e in analogia allo stato di approvazione “preconsuntivo” già previsto per il rendiconto della gestione.

 

FONTI    Elena Brunetto e Patrizia Ruffini  Enti Locali & Edilizia”

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