Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Contenimento terre, nuove verifiche per il direttore dei lavori con le linee guida del Consiglio superiore

Disciplinata la certificazione dei sistemi di ritenuta in acciaio privi di norma armonizzata. Rafforzati gli obblighi di controllo, tracciabilità e accettazione in cantiere per Dl e imprese

 

Acquisire la documentazione tecnica, annotare il posizionamento dei sistemi di rinforzo corrispondenti ai diversi lotti di spedizione e verificare, in fase di accettazione in cantiere, che ci sia il certificato di valutazione tecnica rilasciato dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono alcuni dei nuovi compiti di cui deve farsi carico il direttore dei lavori negli interventi che prevedono l’uso di sistemi di ritenuta in acciaio per il contenimento delle terre.

Il nuovo onere deriva dal decreto del presidente del Consiglio dei lavori pubblici che definisce la procedura per il rilascio, da parte del Servizio tecnico centrale, del certificato di valutazione tecnica per l’impiego di sistemi di ritenuta in acciaio negli interventi di contenimento delle terre. Si tratta di linee guida che sono state previste dalle Norme tecniche per le costruzioni (Ntc) del 2018 per materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia stata pubblicata una norma armonizzata. Il certificato di valutazione tecnica, dunque, autorizza l’impiego strutturale di materiali non coperti da marcatura Ce. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto, i sistemi sottoposti ad azioni dinamiche di impatto come le colate detritiche e la caduta massi.

La certificazione è riferita unicamente alle prestazioni del singolo elemento del sistema per l’utilizzo specificato. Inoltre – viene specificato nelle linee guida -: «Ogni applicazione progettuale del prodotto, sia per quanto attiene alla configurazione geometrica e planimetrica, sia per quanto attiene alla teoria ed al modello di calcolo, nonché alla realizzazione in opera, restano nella piena ed esclusiva responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell’esecutore e del collaudatore ciascuno per le specifiche competenze secondo le previsioni del Dm 17 gennaio 2018».

La novità riguarda principalmente i fabbricanti, ma coinvolge anche la figura del direttore dei lavori, che in fase di accettazione in cantiere, deve verificare che i sistemi siano coperti da un certificato di valutazione tecnica in corso di validità, di cui una copia deve essere allegata ai documenti di trasporto. Il direttore dei lavori deve anche acquisire la documentazione attestante i risultati delle prove effettuate in stabilimento sui lotti dei vari elementi strutturali costituenti il sistema.

«Ciascun sistema qualificato – viene specificato nel decreto – deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione attraverso la marchiatura depositata presso il Stc, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento al Fabbricante, allo stabilimento di produzione e agli eventuali fornitori esterni di fasi».

Sempre ai fini della rintracciabilità, se necessario, il direttore dei lavori deve registrare il posizionamento, nell’ambito dell’opera consolidata, dei sistemi di rinforzo corrispondenti ai diversi lotti di spedizione, trasmettendo le annotazioni, debitamente sottoscritte, all’appaltatore o all’esecutore dell’intervento. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, ci sono compiti anche per l’appaltatore, che deve assicurare la conservazione della documentazione, insieme a marchiature o etichette di riconoscimento ed alle eventuali annotazioni trasmesse dal direttore dei lavori, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. Per il fabbricante, invece, scatta l’obbligo di assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni.

Il decreto definisce le prove cui vanno sottoposti i sistemi e specifica la documentazione che il fabbricante è tenuto ad inoltrare al Servizio tecnico centrale per il rilascio del certificato di valutazione tecnica. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il Servizio tecnico rilascia il nulla osta per l’esecuzione delle prove finalizzate alla determinazione delle prestazioni su campioni rappresentativi del prodotto. L’esecuzione delle prove deve essere documentata secondo le indicazioni delle linee guida con certificati, rapporti di prova e una relazione interpretativa dei risultati delle prove in vera grandezza. La procedura prevede anche un’eventuale visita in fabbrica per verificare la corretta implementazione del sistema di controllo interno della produzione adottato dal fabbricante. Esaminata la documentazione relativa alle prove, la relazione istruttoria conclusiva è sottoposta all’esame della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il provvedimento finale è rilasciato dal presidente. Il certificato di valutazione tecnica (rinnovabile) dura cinque anni dalla data di rilascio e resta valido a condizione che non mutino: le caratteristiche del sistema, le condizioni di produzione e il sistema di verifica della costanza della prestazione del prodotto.

 

 

 

 

 

FONTI        Mariagrazia Barletta        “Edilizia & Territorio”

Categorized: News