Con le modifiche al codice arriva una nuova semplificazione: per i mini-contratti basta l’ok del direttore lavori
L’articolo 92 del correttivo (decreto legislativo 209/2024 in vigore dal 31 dicembre 2024 ovvero dalla data di pubblicazione in Gu) ha apportato rilevanti modifiche all’allegato II.14 (rubricato «Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità») e, tra le altre, una ulteriore semplificazione per i lavori di importo inferiore ai 40 mila euro.
Nel dettaglio, la disposizione del correttivo innesta nell’articolo 12 dell’allegato un comma 11-bis cui si chiarisce che «Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa».
Si ribadiscono, evidentemente, i compiti di verifica del direttore dei lavori con una certificazione/visto sulle fatture di spesa.
La relazione tecnica
Nella relazione tecnica si spiega che detta novità introduce «una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro». In tali casi, «il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Tale disposizione si coordina con la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) dell’Allegato II.14 al Codice che prevede la possibilità di utilizzare la contabilità semplificata, dandone, pertanto, concreta applicazione».
Si prevede pertanto, nei lavori, la possibilità di sostituire il certificato di regolare esecuzione che, ai sensi dell’articolo 28 dell’allegato II.14 sostituisce (può sostituire) il collaudo qualora:
a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori”.
Servizi e forniture
L’ulteriore semplificazione non è stata, invece, prevista per i servizi e per le forniture che beneficiano – per effetto dell’articolo 38 dell’allegato II.14 – di una possibilità più estesa di utilizzare il certificato di regolare esecuzione, in luogo del certificato di verifica di conformità, per l’intero sottosoglia comunitario.
A tal riguarda, l’articolo 38 dell’allegato spiega che se «la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie (…), non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal Rup».
In entrambi i casi – lavori (viene emesso dal direttore dei lavori) e servizi/forniture (viene emesso dal direttore dell’esecuzione) – il certificato di esecuzione ha un contenuto limitato visto che deve contenere:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”