Il Tar Sicilia ricorda che il sistema vive di due fasi: la prima volta a selezionare le imprese candidabili, la seconda mirata a individuare la vincitrice della commessa
In un sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) gli operatori economici già “ammessi”, al momento dell’invio della lettera di invito, devono essere esattamente individuati. L’art. 32 del Dlgs n. 36/2023 disciplina due fasi, in ragione della loro “funzione”, tra ammissione al sistema e partecipazione agli appalti specifici: la prima, volta a selezionare un gruppo di imprese candidabili a prendere parte agli appalti specifici di volta in volta indetti, la seconda, preordinata a individuare la migliore impresa alla quale aggiudicare la specifica commessa. Pertanto è legittimo non invitare l’operatore economico che non ha presentato domanda di ammissione.
Questo è quanto disposto dal Tar per la Sicilia, sez. I, n. 111/2025. Trattasi di una pronuncia valevole anche dopo l’entrata in vigore del decreto Correttivo (Dlgs. n. 209/2024,che non ha modificato l’art. 32 del codice appalti).
In particolare, una stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del Dlgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un servizio, successivamente annullata per avviare un appalto specifico nell’ambito dello Sdapa. L’ente non aveva verificato l’esistenza di Convenzioni/Accordi quadro per la Regione, né la possibilità di ricorrere al Sistema dinamico di acquisizione sulla piattaforma telematica Consip. All’indizione dell’appalto specifico, tramite Sdapa, la stazione appaltante non aveva trasmesso l’invito a un operatore economico, non in possesso della categoria richiesta, ma che avrebbe acquisito in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L’operatore escluso presenta, quindi, ricorso al Tar.
Ad avviso del giudice investito della causa, la categoria oggetto dell’appalto è materia di competenza dei soggetti aggregatori e, pertanto, vi è un obbligo di ricorrere ad acquisiti centralizzati, aderendo alla convenzioni stipulate. Nel caso di specie, la stazione appaltante prima di indire la procedura aperta non aveva accertato o richiesto la presenza di Convenzioni/Accordi Quadro attivi per Regione, non aveva richiesto al competente soggetto aggregatore l’autorizzazione a procedere in autonomia all’indizione di una nuova gara e non aveva valutato la possibilità di ricorrere a una Sdapa. Inoltre, l’originario importo del costo orario della manodopera, base di calcolo dell’importo a base di gara, non aveva tenuto conto della previsione di cui all’art. 41 del Dlgs. n. 36/2023 in materia di tutela dei lavoratori nel caso di appalti ad altra intensità di manodopera. Sulla base di questi presupposti, la stazione appaltante aveva provveduto all’annullamento d’ufficio della procedura aperta e, contestualmente, aveva indetto una nuova procedura conforme agli obblighi di acquisto centralizzati e di tutela dei lavoratori negli appalti ad alta intensità di manodopera.
Il Collegio rileva che, con riferimento all’esclusione dell’operatore economico, l’art. 32 non presenta caratteri di novità rispetto all’art. 55 del Dlgs n. 50/2016. Per la soluzione del caso è necessaria, quindi, una lettura unitaria e sistematica dei commi 7 e 8 dell’art. 32. In particolare, la disposizione dell’art. 32, comma 8, fa espressamente riferimento agli operatori economici già “ammessi” allo Sdapa (e quindi non in fase di ammissione) al momento dell’invio della lettera di invito e tale comma, interpretato unitamente al comma 7, rende chiaro che gli operatori economici potenzialmente da invitare devono essere esattamente individuati. Inoltre l’art. 32 disciplina le due fasi, in ragione della loro “funzione” tra ammissione allo Sdapa e partecipazione agli appalti specifici, stabilendo che la prima è «volta a selezionare un gruppo di imprese candidabili a prendere parte agli appalti specifici di volta in volta indetti», mentre la seconda è « preordinata a individuare la migliore impresa alla quale aggiudicare la specifica commessa (seppure in fattispecie differente, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 2023, n. 1444». Dunque, secondo il Collegio, la stazione appaltante ha agito correttamente: «… ha osservato puntualmente le regole del sistema dinamico secondo quanto previsto dal capitolato Sdapa, dando ampia e generale pubblicità sia nella prima fase dell’indizione dello Sdapa, sia in quella successiva di vero e proprio confronto competitivo fra i vari operatori economici candidatisi alle future possibilità di affidamento;- l’impossibilità di invitare …è dipesa esclusivamente dalla mancata presentazione da parte della predetta, prima della lettera di invito, della domanda di ammissione allo Sdapa e, dunque, dal mancato inserimento …nel gruppo di imprese astrattamente idonee a prendere parte ad appalti specifici (v., in fattispecie simile, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 16 ottobre 2023 n. 15289)…».
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”