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Costi manodopera, bussola per i Rup in assenza delle tabelle ministeriali

Le indicazioni contenute in un parere del Mit e nel decreto Correttivo in arrivo

 

L’ufficio legale di supporto per l’attività contrattuale del ministero delle Infrastrutture, con il riscontro fornito con il parere n. 2880/2024, chiarisce come deve comportarsi il Rup delle stazioni appaltanti nella definizione del costo della manodopera in relazione ai «Ccnl per i quali non sono state pubblicate le Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (e quindi in dei costi orari di riferimento)» e, di conseguenza, su «come si determina il costo» in argomento e la correlata «base di gara».

Il riscontro
Con la risposta si premette che le tabelle ministeriali citate esprimono semplicemente (come da ricorrente giurisprudenza e delibera Anacn. 534/2023) delle medie ovvero «costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta» svolgendo una funzione «indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 19 giugno 2018, n. 6869; Tar Toscana sentenza del 9 aprile 2024, n. 389)».

Entrando nel merito del quesito, quindi, si rimarca che in caso di assenza delle tabelle ministeriali il Rup definisce il costo della manodopera con «riferimento ai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, alle norme in materia previdenziale ed assistenziale, ai diversi settori merceologici e alle differenti aree territoriali».

L’indicazione operativa, è bene precisarlo, riceve una più chirurgica spiegazione nello schema di decreto correttivo del codice che, introduce – a dimostrazione anche della complessità del tema sulla individuazione del contratto collettivo che l’operatore è tenuto ad applicare al proprio personale – addirittura il nuovo allegato I.01 rubricato «Contratti Collettivi» (innestato con articolo 65 dello schema).

Sintesi dell’allegato
In collegamento alla domanda ovvero come deve procedere il Rup in caso di assenza delle medie delle tabelle ministeriali, nel comma 4 dell’articolo 2 (rubricato «Identificazione del contratto collettivo applicabile») dell’allegato in commento si chiarisce, secondo periodo, che «Se non sono disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro, in presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all’attività oggetto dell’appalto o della concessione, (…) ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all’articolo 11, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano i seguenti parametri:

a) il numero complessivo dei lavoratori associati;

b) il numero complessivo delle imprese associate;

c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali;

d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti».

L’allegato, pertanto, oltre al riferimento istruttorio appena richiamato prevede altresì importanti disposizioni sulla dichiarazione di equivalenza che l’operatore economico – che propone un contratto alternativo a quella richiesto, con la legge di gara, dal Rup -, deve presentare immediatamente con l’offerta e non più a richiesta del responsabile unico in fase di verifica della congruità e/o nella fase di affidamento.

Circa le modalità di controllo della equivalenza del trattamento normativo/economico del contratto proposto, dichiarata dall’operatore, lo schema del correttivo – in particolare con l’articolo 4 (rubricato «Indicazione da parte dell’operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro») –, riproduce gli stessi parametri (rispettivamente nei commi 2 e 3) già richiamati nella relazione tecnica al bando tipo n. 1/2023 dell’Anac che a sua volta riprende le indicazioni fornite «dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 28/7/2020».

La differenza importante, tra l’allegato I.01 del correttivo e le precisazioni della relazione tecnica è che il RUP «può ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua (…) risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri indicati nello stesso allegato «sono marginali».

L’Anac, invece, nella relazione tecnica ritiene che lo scostamento, tra contratto richiesto dalla stazione appaltante e quello proposto dall’operatore economico, per essere ammissibile non può che riguardare al massimo due parametri (uno per gli aspetti normativi ed uno per gli aspetti economici).

Da notare che l’allegato dello schema introduce anche una ulteriore, importante, precisazione – prevenendo potenziali errori dei RUP -, secondo cui (art. 2, comma 2) «le stazioni appaltanti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell’invito l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione». Quanto, evidentemente, per evitare facili estromissioni e/o pretese non congrue della stazione appaltante tenuta a rispettare l’organizzazione proposta dall’operatore economico.

 

 

 

FONTI    Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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