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Sicurezza, il 7 novembre l’ok all’accordo nazionale sulla formazione: le 10 novità

Salvo imprevisti, la Conferenza Stato-Regioni darà il parere favorevole al documento di 138 pagine che supera i precedenti accordi del 2011 e 2016. Nuovi obblighi per il datore di lavoro e per chi opera in ambienti confinati

 

Il ministero del Lavoro accelera sul nuovo accordo sulla formazione e punta a ottenere il 7 novembre l’ok in conferenza Stato-Regioni. Dopo aver messo a regime l’inedito sistema della patente a crediti nell’edilizia, la titolare del Lavoro, Marina Calderone, vuole chiudere anche questo dossier che si trascina da oltre due anni. Il 17 ottobre 2024 il ministero ha inviato il testo dell’accordo al Dipartimento per gli affari regionali di Palazzo Chigi che lo ha trasmesso alle Regioni per il parere. «Contrariamente a quanto più volte preannunciato dal Ministero del lavoro, quindi, il confronto sul testo deve ritenersi concluso», prende atto laconicamente una nota di Confindustria. Il testo – protocollato il 23 ottobre – è stato oggetto di una riunione tecnica il 25 ottobre ed è stato iscritto al primo punto dell’ordine del giorno della conferenza Stato-Regioni del 7 novembre prossimo.

Il nuovo accordo riassume e supera al tempo stesso tutti i precedenti accordi, parziali e specifici, in materia di formazione a partire dal 2011 e fino all’ultimo accordo con le Regione siglato nel 2016. Il testo ricevuto dalle Regioni il 23 ottobre è identico a quello che è stato definito nel maggio scorso (testo che però non è mai riuscito ad arrivare all’approvazione). Il nuovo accordo ha dei riflessi importanti anche sulla recente novità della patente a crediti in edilizia. Il rilascio stesso della patente è subordinato, tra le altre cose, al superamento dei corsi di formazione previsti dall’accordo. Nel momento in cui l’accordo diventa operativo – dopo la pubblicazione in Gazzetta – chi chiede la patente dovrà obbligatoriamente rispettare anche gli obblighi formativi previsti dall’accordo. L’entrata in vigore coincide con il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al netto di eventuali emendamenti o accordi politici in sede di Conferenza Stato-Regioni – sempre possibili – il documento prevede che in fase transitoria i nuovi corsi siano avviati entro un anno. Per i datori di lavoro, il termine massimo per completare la formazione è di due anni. Il termine per l’aggiornamento periodico va calcolato a partire dalla data di fine corso riportata sull’attestato. Di seguito le principali novità contenute nel documento di 138 pagine oggetto dell’accordo.

1 – Formazione dei datori di lavoro
La principale novità è la previsione di una specifica formazione sulla sicurezza per i datori di lavoro, con relativo obbligo di aggiornamento periodico. I datori di lavoro dovranno seguire un corso della durata di 16 ore suddiviso in due moduli. Il primo è a carattere giuridico-normativo. Il secondo riguarda l’organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri va aggiunto un ulteriore modulo di sei ore (lo stesso previsto per i dirigenti, si veda oltre). Come detto, i titolari di imprese edili hanno tempo due anni, dall’entrata in vigore dell’accordo, per seguire il corso di 24 ore complessive. L’aggiornamento periodico deve essere almeno quinquennale con un corso di almeno sei ore. Sia i corsi di formazione che quelli di aggiornamento potranno essere seguiti on line. Se poi il datore di lavoro di un’impresa edile svolge anche il servizio di prevenzione e protezione (Spp) al corso base (16+8) si aggiungono: un modulo “comune” di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un Dvr riferito al settore Ateco di riferimento); un ulteriore modulo tecnico di 16 ore specifico per il settore costruzioni.

2 – Ambienti confinati
La definizione dei criteri per la formazione specifica di chi opera in spazi a rischio inquinamento e spazi confinati e è una novità dell’accordo. Il corso prevede 12 ore di formazione in due moduli, di cui uno di otto ore di parte pratica. Esclusa la modalità della videoconferenza e dell’elearning. In fase di prima applicazione i corsi dovranno essere seguiti entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo.

3 – I formatori
Vengono individuati i soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione o aggiornamento, distinti nelle tre seguenti categorie: soggetti istituzionali, soggetti accreditati e altri soggetti. Tra questi ultimi figurano: gli organismi paritetici (comma uno, art. 51 del Dlgs n.81/2008 e inseriti nell’apposito repertorio); le associazioni sindacali dei datori di Iavoro o dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; i Fondi Interprofessionali di settore (se lo statuto prevede l’erogazione di corsi di formazione). I soggetti formatori, oltre a possedere l’accreditamento regionale, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza.

4 – I corsi e gli attestati
Sono previste quattro modalità di erogazione della formazione: presenza; videoconferenza sincrona; elearning; mista . Per ciascun tipo di corso e di destinatario, l’accordo precisa la modalità da seguire. Gli attestati vengono rilasciati da se si assiste almeno al 90% delle ore complessive e si supera una verifica finale.

5 – Formazione del lavoratore
Per i lavoratori sono confermate quattro ore di formazione generale oltre a: quattro ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso (in base al codice Ateco); otto ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio; 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto (Costruzioni).

6 – La formazione del preposto
In aggiunta alla formazione prevista per i lavoratori, al preposto alla sicurezza è richiesto un ulteriore corso di 12 ore (in quattro moduli). Esclusa la possibilità della formazione in modalità elearning. L’aggiornamento dovrà essere biennale con un corso di almeno sei ore.

7 – La formazione dei dirigenti
Per i dirigenti delle imprese edili è previsto un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore. Aggiornamento quinquennale con un corso di almeno sei ore. È consentita la modalità e-learning.

8 – Formazione Rspp e Aspp
Alle figure del Responsabile del servizio prevenzione e protezione e dell’Addetto al servizio prevenzione e protezione è richiesta una formazione comune strutturata in due moduli di 28 ore e di 48 ore. Al solo responsabile è richiesto un terzo modulo di 24 ore. L’aggiornamento va fatto almeno ogni cinque anni con corso di 40 ore per il responsabile e di 20 ore per l’addetto.

9 – Formazione del coordinatore
Alla figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è richiesta una formazione con un corso di 120 ore. L’aggiornamento è quinquennale con un corso di 40 ore.

10 – Mezzi d’opera
L’accordo introduce un obbligo formativo per l’abilitazione alla conduzione di nuove macchine operatrici. Tra queste il carroponte (gru semovente su binari) e caricatori per la movimentazione dei materiali. Per i carroponti è richiesta una formazione tra 10 e 13 ore a seconda della tipologia del mezzo. Per i caricatori di materiali è richiesta una formazione di 8 ore. Aggiornamento quinquennale con corso di quattro ore. Nessuna novità invece per le altre tipologie di mezzi d’opera per i quali è già richiesta una specifica abilitazione (macchine movimento terra, pompe per il calcestruzzo, gru a torre, gru mobili gru per autocarro, carrelli elevatori, piattaforme elevabili)

 

 

FONTI     Massimo Frontera     “Enti Locali & Edilizia”

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