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Costo della manodopera, la retribuzione lorda non basta per calcolare la base di gara

La bussola dell’ Anac: vanno inclusi anche oneri previdenziali e assicurativi, Tfr, ratei, fondi contrattuali e le altre componenti previste dal Ccnl

 

Il costo della manodopera non è rappresentato dalla sola retribuzione lorda dei lavoratori. Lo ricorda l’Anac. Con il parere n. 382/2026, l’Autorità chiarisce che il costo della personale non viene rappresentato dal solo costo lordo delle retribuzioni ma dal costo complessivo dei dipendenti ovvero un valore comprensivo di tutte le componenti economiche, previdenziali, assicurative del contratto da applicare.

 

Le doglianze
La società istante evidenzia all’autorità l’impossibilità di partecipare alla gara e di sottoscrivere un contratto remunerativo per gli errori commessi dalla stazione appaltante nella determinazione dei costi della manodopera e, quindi, della stessa base di gara. I rilievi sono diversi riguardano la presenza di inquadramenti del personale non corretti, l’errore sostanziale nella individuazione del costo della manodopera equivocato, dalla Sa come sola retribuzione lorda dei dipendenti.

Al riguardo, l’istante spiega che il costo della manodopera, «ai fini della quantificazione dell’importo posto a base di gara, non può essere identificato con la sola retribuzione lorda» mancando una serie di «componenti economiche, previdenziali, assicurative e contrattuali che concorrono alla determinazione del costo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro».

Nel dettaglio, i costi non considerati riguardano «festività cadenti in domenica; oneri previdenziali e assicurativi Inps/Inail; oneri per la sicurezza; trattamento di fine rapporto (Tfr); rivalutazione del Tfr; fondo previdenziale previsto dal Ccnl, compreso il Ctr Solid; 7) ulteriori oneri)».

Risultano assenti, sempre secondo le rimostranze, costi specifici per figure ritenute necessarie (relative al coordinamento del personale) e non sono stati oggetto di considerazione ulteriori costi, pur eventuali, come la reperibilità (in relazione a specifiche prestazioni). Inoltre, alcuni inquadramenti non sono parsi appropriati in relazione ad alcune categorie di lavoratori.

 

Il riscontro
Nel parere si rammentano gli obblighi delle stazioni appaltanti/enti concedenti declinati nel co. 13 dell’art. 41 del codice. La disposizione, in particolare, spiega che in relazione ai contratti di servizi/forniture, il riferimento (per il costo medio del lavoro) è alle tabelle elaborate «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali».

In assenza di Ccnl, prosegue il secondo periodo del comma riportato, il codice spiega che «il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione».

A questa premessa, si aggiunge la raccomandazione (già espressa con la deliberazione n. 116/2024) per cui la determinazione della base di gara «non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento».

Nel caso di specie, prosegue il parere, il Ccnl individuato è stato preso in considerazione con riferimento alle sole retribuzioni lorde e non ai costi complessivi del personale. La retribuzione lorda, si spiega, «costituisce solo una parte del totale, ma devono essere necessariamente aggiunte altre voci di costo, quali gli oneri previdenziali e quelli assicurativi, il Tfr e la sua rivalutazione, le festività e i ratei (13ª e 14ª), contribuzioni e fondi contrattuali, oltre agli ulteriori oneri derivanti dal Ccnl di categoria». Le altre doglianze non sono risultate fondate (la stazione appaltante, ad esempio, non era tenuta a prevedere costi di reperibilità per assenza delle prestazioni specifiche correlate).

 

 

FONTI          Stefano Usai         “Edilizia & Territorio”

Categorized: News