In un documento congiunto si ribadisce che i Cam sono un obbligo di legge in caso di appalti, concessioni, affidamenti diretti, accordi quadro e opere a scomputo; e che sarebbe auspicabile prevederli anche sui lavori in house. Parola agli stakeholder
I Criteri ambientali minimi si applicano alle gare di qualsiasi importo bandite dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, anche al di sotto delle soglie europee. Devono essere rispettati anche negli affidamenti diretti. Vanno realizzate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dai Cam anche le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica, eseguite dal titolare del permesso di costruire. Auspicabilmente, i Cam andrebbero rispettati anche nell’in house per garantire l’uniformità delle azioni delle amministrazioni, che dovrebbero sempre protendere verso il perseguimento dell’obiettivo della sostenibilità ambientale. Sono alcuni dei punti toccati dalla bozza di comunicato congiunto del ministero dell’Ambiente e dell’Anac, pubblicata sottoposta ad una consultazione (aperta fino alle ore 12 del 30 settembre 2026).
Il documento è elaborato per rispondere a diffuse criticità riscontrate nell’applicazione dei Cam, messe in evidenza anche dal IX rapporto dell’Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione ecosistemi, presentato lo scorso maggio. Dal monitoraggio delle stazioni appaltanti (erano esclusi i Comuni), è emerso che l’indice di performance del Green public procurement (Gpp) in Italia è pari al 65 per cento. L’analisi, che ha preso in esame 847 bandi emessi nel 2025 da 122 stazioni appaltanti pubbliche (tra cui 13 centrali di committenza regionali, 83 enti gestori di aree protette e 26 Asl), ha rilevato come in 191 gare, pari al 22,6% del totale, i Cam non siano stati applicati. Disattesi nel 38% delle gare di lavori stradali e nel 16,2% degli appalti nell’ambito dell’edilizia. Si invitano gli stakeholder (tra cui stazioni appaltanti, imprese, professionisti e associazioni di categoria) a valutare i contenuti del comunicato e a segnalare eventuali altri profili riguardanti l’applicazione dei Cam, diversi da quelli affrontati nel documento, che richiedono di essere chiariti.
Gara illegittima senza i Cam
I decreti Cam sono obblighi immediatamente cogenti: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono inserirli nella documentazione progettuale e di gara, come richiede l’articolo 52 comma 2 del Codice degli appalti. Il comunicato ricorda un indirizzo della giurisprudenza «ormai prevalente», secondo cui i Cam, non solo devono essere correttamente citati nella documentazione di gara, ma vanno effettivamente declinati nelle procedure, a partire dalla fase di progettazione. Dunque, non solo la mancata indicazione dei Cam nella documentazione progettuale e di gara «determina – ricordano Mase e Anac – l’illegittimità dell’atto indittivo per violazione dell’articolo 57, comma 2», ma lo stesso effetto invalidante si ha quando nella documentazione amministrativa viene semplicemente indicato il decreto Cam applicabile senza tradurlo nella definizione di specifiche tecniche e clausole da rispettare nell’esecuzione del contratto.
Il bando ritenuto illegittimo va impugnato subito
Il bando che si presume essere illegittimo, in quanto privo dei dati essenziali per la formulazione dell’offerta conforme ai Cam, va impugnato immediatamente, ossia senza attendere l’aggiudicazione. Più nel dettaglio, il bando va impugnato subito in caso di gravi carenze, ipotizzabili se l’indicazione dei Cam è assente o sbagliata (è il caso del rinvio nel bando a Cam non più in vigore). «Anche il mero rinvio al decreto di adozione dei Cam può concretizzare una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ma la circostanza va accertata in concreto», viene chiarito nel documento. Nel caso in cui i Cam previsti non siano in linea con il relativo decreto di adozione, «l’obbligo di immediata impugnazione del bando sussiste solo se – chiarisce il documento – l’operatore economico interessato prova che le clausole contenenti i Cam non conformi precludono la possibilità di partecipare utilmente alla gara, ad esempio perché impongono oneri manifestamente incomprensibili oppure del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile».
L’obbligo su contratti e affidamenti diretti
L’obbligo di inserimento dei Cam nella documentazione progettuale e di gara riguarda tutti i contratti (appalti e concessioni), di qualsiasi importo, sia dei settori ordinari che di quelli speciali. Si applicano, dunque, anche ai contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie. L’obbligo di applicazione dei Criteri ambientali minimi prescinde anche dalle modalità di selezione dell’affidatario, applicandosi, dunque, anche agli affidamenti diretti. L’eventuale impossibilità di applicare, nel caso specifico, uno o più criteri ambientali minimi deve essere adeguatamente motivata nella documentazione di gara, in particolare nel capitolato speciale e nelle relazioni tecniche.
Cam anche sulle opere a scomputo (sottosoglia)
Nel comunicato Mase e Anac scelgono di prevedere che siano realizzate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dai Cam anche le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia europea, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica, eseguite dal titolare del permesso di costruire. Ciò anche se tali opere sono sottratte dall’applicazione del Codice dei contratti. «Si è scelto di prevedere che queste opere debbano essere realizzate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dai Cam, in quanto – viene spiegato nel questionario rivolto agli stakeholder – vanno considerate unitariamente con le opere secondarie, funzionali e non, come parte di un’unica opera pubblica, che deve essere acquisita al patrimonio indisponibile dell’Ente locale, il quale, nell’interesse generale della collettività, deve provvedere, alla sua manutenzione e gestione nella sua interezza. Si è, infatti, ritenuto che i principi di proporzionalità, ragionevolezza, efficienza ed efficacia nella gestione inducano a ritenere preferibile che tutte le opere di urbanizzazione siano realizzate nel rispetto delle medesime specifiche tecniche, ivi comprese le eventuali opere di urbanizzazione primaria funzionali sottosoglia».
Il caso dell’in house
Nel caso dell’affidamento in house, è l’amministrazione, a sua discrezionalità, a decidere se recepire o meno specifiche prescrizioni ambientali previste nel decreto Cam attinente al settore interessato. Tuttavia, secondo l’Anac e il Mase, l’applicazione dei Cam anche all’in house «è auspicabile» perché garantirebbe l’uniformità delle azioni attuate dalle amministrazioni al fine di soddisfare interessi generali e perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Su questo punto, però, emerge qualche dubbio che si palesa nel questionario rivolto agli stakeholder, ai quali viene chiesta un’opinione riguardo a tale interpretazione. Nell’elaborare il comunicato – viene spiegato a chi vorrà dare un contributo – Anac e Mase si sono interrogati sull’opportunità di far conformare ai Cam anche i servizi erogati tramite l’in house, data la loro natura pubblica e considerando l’interesse della collettività. Sebbene nel comunicato si sia proteso per lasciare la decisione alle amministrazioni, «una serie di considerazioni potrebbe legittimare una diversa conclusione», ossia l’introduzione di un obbligo secondo quanto lasciano intendere il ministero e l’Anticorruzione. Gli argomenti che potrebbero far protendere per un’estensione dell’obbligo all’in house sono più di uno: la disparità di trattamento sotto il profilo ambientale che subirebbero gli utenti di servizi erogati da soggetti in house rispetto a chi beneficia di servizi erogati da terzi affidatari nel rispetto dei Cam; inoltre, il perseguimento dell’obiettivo della sostenibilità ambientale sarebbe in parte frustrato dalla sottrazione di un significativo segmento di servizi di interesse generale dall’obbligo di applicazione dei criteri ambientali. Nel comunicato viene anche ricordato che il nuovo decreto sui Cam in edilizia (Dm 24 novembre 2025) si applica anche ai soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire.
Ricerca di mercato per i criteri premianti
Per comprendere che peso è possibile attribuire ai criteri premianti, il comunicato suggerisce di condurre un’attenta analisi di mercato al fine di verificare la diffusione, tra gli operatori economici operanti nel settore di interesse, di prodotti e servizi aventi le caratteristiche richieste ai fini dell’attribuzione del punteggio migliorativo.
I Cam negli accordi quadro e nelle convenzioni
Il comunicato chiarisce anche che, nel caso di ricorso a strumenti aggregati di acquisto, come gli accordi quadro o le convenzioni, i criteri ambientali minimi devono essere inseriti nella documentazione progettuale e di gara «sia nel caso in cui l’accordo quadro o la convenzione sono completi e i singoli contratti attuativi sono aggiudicati alle condizioni fissate nell’accordo quadro o nella convenzione stessa, sia nel caso in cui i contratti attuativi sono aggiudicati a seguito di riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici come parti dell’accordo quadro o della convenzione».
Adozione dei Cam a partire dalla progettazione
L’adozione dei Cam fin dalla progettazione – viene ricordato – è fondamentale nel caso dei contratti di lavori pubblici. Sia in caso di progettazione interna che esterna, la stazione appaltante o l’ente concedente riporta le pertinenti specifiche tecniche, per quanto materialmente applicabili, nel Documento di indirizzo alla progettazione (Dip). In caso di progettazione esterna, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale della procedura di affidamento della progettazione contiene l’obbligo di applicare nei documenti progettuali le specifiche tecniche previste dal decreto Cam applicabile. «Divenendo parte integrante del progetto esecutivo, i criteri ambientali assurgono a vere e proprie prescrizioni progettuali, ossia ad oneri per l’appaltatore o il concessionario in fase di offerta e di esecuzione dei lavori, il cui rispetto, al pari di tutte le previsioni del progetto, è oggetto di verifica da parte della direzione lavori e della commissione di collaudo», viene sottolineato nel documento. L’inserimento dei Cam sin dalle prime fasi di progettazione fa sì che diventi necessario considerarli anche nella redazione del computo metrico per la definizione del costo dell’intervento, utilizzando prezzi che tengano conto della specifica richiesta dei criteri medesimi ovvero prezzari regionali aggiornati con voci di prezzo a loro volta adeguate ai Cam. In assenza di un prezzario regionale adeguato, «il progettista provvederà all’elaborazione di prezzi ad hoc sulla base anche di analisi comparative con altri prezzari», viene specificato nella bozza di comunicato.
La mancata conformità dell’offerta determina l’esclusione
Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali richiesti dal bando vanno considerati elementi essenziali dell’offerta, la mancata conformità ai Cam dell’offerta tecnica – viene precisato nel documento – determina una difformità insanabile che impone l’esclusione dalla gara, non potendo trovare applicazione l’istituto del soccorso istruttorio.
La risoluzione del contratto in fase esecutiva
«Il mancato rispetto dei Cam in fase esecutiva – viene chiarito ancora nel comunicato – può anche rappresentare un grave inadempimento determinante la risoluzione del contratto quando le difformità rispetto al progetto o al capitolato tecnico (utilizzo di materiali o componenti privi delle caratteristiche ambientali richieste, carenze strutturali o prestazionali) incidono in modo significativo e irrimediabile sulla qualità della prestazione o della fornitura sotto il profilo ambientale».
FONTI Mariagrazia Barletta “Edilizia & Territorio”
