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Criterio interpretativo e applicativo del Codice dei contratti: l’art. 4 del D.Lgs. 36/2023

Come l’art. 4 del Codice dei contratti orienta l’interpretazione delle regole, la discrezionalità amministrativa e l’applicazione dei principi negli affidamenti pubblici

 

Il D.Lgs. n. 36/2023 non può essere letto come un semplice insieme di regole da applicare in modo automatico. Il nuovo Codice dei contratti è costruito attorno a un sistema di principi che orientano l’azione amministrativa e guidano le scelte concrete, prima ancora delle singole disposizioni operative.

È un cambio di impostazione che incide direttamente sul lavoro quotidiano delle stazioni appaltanti: sul modo di interpretare le norme, di esercitare la discrezionalità e di motivare gli atti. In questo contesto, nessuna disposizione può essere considerata autosufficiente, ma deve essere letta all’interno di una logica complessiva e coerente.

È proprio in questa funzione di raccordo tra principi e regole che si colloca l’art. 4 del Codice, chiamato a guidare l’interpretazione e l’applicazione dell’intero impianto normativo.

L’art. 4 svolge, infatti, una funzione che va ben oltre il richiamo formale ai principi generali del Codice. Con una formulazione essenziale, il legislatore stabilisce che tutte le disposizioni debbano essere interpretate e applicate alla luce del principio del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato. Non si tratta di un’affermazione di stile, ma di una scelta che incide concretamente sul modo in cui le regole vengono utilizzate nei casi pratici, soprattutto quando l’amministrazione è chiamata a esercitare valutazioni discrezionali o a giustificare scelte che non discendono in modo automatico dalla norma.

Proprio per questa ragione, l’art. 4 è diventato rapidamente un punto di riferimento sul piano applicativo e giurisprudenziale. Il richiamo ai principi non resta sullo sfondo, ma assume un ruolo attivo nel controllo di legittimità degli atti, in particolare nei contesti più delicati, come gli affidamenti sottosoglia, l’obbligo di motivazione e il bilanciamento tra esigenze di semplificazione e tutela dell’accesso al mercato. È in questo spazio che il criterio interpretativo e applicativo dell’art. 4 mostra la sua portata concreta e la capacità di orientare l’intero sistema del Codice dei contratti.

 

Il contenuto dell’art. 4 del Codice dei contratti: funzione e portata applicativa
L’art. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 è una disposizione di poche righe, ma con una densità sistematica particolarmente elevata:

  • non introduce nuovi obblighi procedurali;
  • non disciplina una specifica fase della procedura;
  • non detta regole operative autonome.

Eppure, per collocazione e contenuto, si tratta di una norma trasversale, destinata a incidere sull’interpretazione e sull’applicazione dell’intero Codice. È una di quelle disposizioni che non si “utilizzano” direttamente, ma che orientano il modo in cui tutte le altre vengono applicate.

Il legislatore attribuisce all’art. 4 una duplice funzione. Da un lato, esso opera come criterio interpretativo, imponendo che le singole disposizioni del Codice siano lette alla luce dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato. In presenza di più possibili letture della norma, l’interprete è chiamato a privilegiare quella coerente con tali principi, evitando approcci meramente formalistici o difensivi. Dall’altro lato, l’art. 4 assume anche una chiara valenza applicativa, perché orienta concretamente l’azione amministrativa nel momento in cui la stazione appaltante esercita la propria discrezionalità e traduce la regola astratta nel caso concreto.

Questa impostazione produce effetti sull’intero impianto del Codice. Le regole procedurali non possono più essere applicate come automatismi sganciati dal contesto, ma devono essere sempre ricondotte alle finalità complessive del sistema. In questo senso, l’art. 4 diventa il punto di raccordo tra principi e regole, tra norma e decisione amministrativa, incidendo sulla legittimità degli atti e sul modo in cui essi vengono valutati, anche in sede di controllo e di giudizio.

 

Il raccordo dell’art. 4 con i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato
L’art. 4 non introduce un nuovo principio, ma svolge una funzione di raccordo sistematico tra le singole disposizioni del Codice e i tre principi cardine su cui si fonda l’intero impianto normativo. Il criterio interpretativo e applicativo richiamato dalla norma impone, infatti, che risultato, fiducia e accesso al mercato non siano considerati come enunciazioni autonome o parallele, ma come parametri da applicare in modo coordinato ogni volta che una regola viene interpretata o una decisione amministrativa viene assunta.

In questo quadro, il principio del risultato assume un ruolo prioritario. Non come obiettivo astratto, ma come parametro concreto che orienta l’esercizio della discrezionalità e la scelta della soluzione più coerente con le finalità dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto. L’art. 4 rafforza questa impostazione, chiarendo che le regole del Codice non possono essere applicate prescindendo dall’esito sostanziale dell’azione amministrativa, né piegate a logiche meramente formalistiche o difensive.

Accanto al risultato, il principio della fiducia costituisce il presupposto dell’azione amministrativa. Il richiamo operato dall’art. 4 ne valorizza la dimensione applicativa, perché impone di interpretare le norme riconoscendo spazio all’autonomia decisionale dei funzionari, purché esercitata in modo legittimo, trasparente e coerente con il quadro normativo. La fiducia non attenua gli obblighi di diligenza e motivazione, ma incide sul modo in cui le regole vengono applicate, evitando che il timore della responsabilità si traduca in un uso rigido e paralizzante delle disposizioni del Codice.

Il principio di accesso al mercato opera, infine, come limite e necessario controbilanciamento. L’art. 4 impone di tenerlo costantemente presente quando l’applicazione di una regola rischia di comprimere in modo sproporzionato la concorrenza o di introdurre barriere non giustificate. In questa prospettiva, il criterio interpretativo assume un ruolo decisivo: il rispetto formale della norma non è sufficiente se l’esito applicativo contrasta con l’esigenza di garantire un mercato aperto, imparziale e contendibile.

Letti insieme, questi principi delineano una chiave di lettura unitaria del Codice. L’art. 4 impone di superare approcci frammentati e di ricondurre ogni scelta applicativa a un equilibrio tra risultato, fiducia e accesso al mercato. È questa lettura integrata che consente di comprendere il senso delle regole e di applicarle in modo coerente con la logica complessiva del nuovo Codice dei contratti.

 

Art. 4 del Codice dei contratti e discrezionalità amministrativa nelle decisioni di gara
Uno degli effetti più rilevanti dell’art. 4 riguarda il modo in cui viene esercitata la discrezionalità amministrativa. Il nuovo Codice segna, infatti, il superamento di quel formalismo difensivo che per anni ha caratterizzato l’azione di molte stazioni appaltanti: applicazione rigida delle regole, compressione degli spazi decisionali, scelte orientate più a evitare responsabilità che a perseguire il risultato dell’affidamento. L’art. 4 interviene proprio su questo piano, chiarendo che l’interpretazione delle norme non può essere guidata dalla paura dell’errore, ma deve rimanere coerente con i principi che sorreggono l’intero sistema.

In questa prospettiva, la discrezionalità non viene ridotta, ma riqualificata. Non si tratta di una libertà priva di vincoli né di una facoltà arbitraria, bensì di una discrezionalità guidata dai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato. L’art. 4 impone che le scelte amministrative siano orientate alla soluzione più coerente con le finalità del Codice, evitando letture automatiche delle regole e valorizzando il ruolo del funzionario chiamato a calarle nel caso concreto.

Il punto di equilibrio tra autonomia decisionale e controllo di legittimità è rappresentato dalla motivazione. È attraverso una motivazione chiara, puntuale e coerente con i principi che la discrezionalità diventa legittima e difendibile. L’art. 4 rafforza questo passaggio: quanto maggiore è lo spazio valutativo lasciato all’amministrazione, tanto più la motivazione diventa lo strumento essenziale per dimostrare che la scelta non è frutto di arbitrarietà, ma il risultato di un’applicazione consapevole e sistematica del Codice.

 

L’applicazione dell’art. 4 negli affidamenti sottosoglia e negli affidamenti diretti
È negli affidamenti sottosoglia che il criterio interpretativo e applicativo dell’art. 4 mostra con maggiore evidenza la sua portata concreta. In questi ambiti, le regole procedurali sono più snelle, gli spazi di discrezionalità più ampi e il rischio di applicazioni automatiche particolarmente elevato. Proprio per questo, l’art. 4 assume la funzione di parametro di equilibrio, chiamato a orientare le scelte della stazione appaltante e a verificarne la coerenza con i principi del Codice.

Anche nell’affidamento diretto, dove la legge consente una significativa semplificazione procedurale, l’art. 4 impone un obbligo di coerenza motivazionale. La semplificazione non equivale a deregolazione, né può tradursi in scelte opache o non giustificate. Quando l’amministrazione individua l’operatore affidatario o decide di non coinvolgere determinati soggetti, la motivazione diventa lo strumento attraverso cui dimostrare che la scelta è coerente con il risultato da perseguire, con il principio di fiducia e con il rispetto dell’accesso al mercato.

In questo contesto si colloca anche il principio di rotazione, che non può essere applicato come una regola rigida e avulsa dal caso concreto. L’art. 4 impone di leggerlo alla luce dei principi del Codice, evitando che si trasformi in un automatismo o in un pretesto per escludere operatori economici senza una reale giustificazione. Il richiamo all’art. 49 resta centrale, ma la sua applicazione deve essere sempre accompagnata da una valutazione coerente e, nei casi in cui incida sull’accesso alla procedura, da una motivazione adeguata.

È proprio la mancanza di motivazione a rappresentare il principale punto critico. Quando l’amministrazione omette di spiegare le ragioni per cui un operatore viene escluso, non invitato o non considerato, l’effetto non è solo procedurale, ma sostanziale: viene compromesso l’accesso al mercato e si altera l’equilibrio tra semplificazione e concorrenza. In questi casi, l’art. 4 opera come criterio di verifica della legittimità dell’azione amministrativa, rendendo evidente che la correttezza formale della procedura non è sufficiente se manca una motivazione coerente con i principi del Codice.

 

Il contributo della giurisprudenza sull’art. 4: la sentenza TAR Calabria n. 74/2026
La sentenza TAR Calabria n. 74/2026 rappresenta uno dei primi esempi significativi di applicazione concreta dell’art. 4 del Codice dei contratti in materia di affidamenti sottosoglia. Il giudice si è confrontato con una fattispecie ricorrente nella pratica: una procedura avviata mediante indagine di mercato, seguita da un affidamento diretto nel quale non tutti gli operatori che avevano manifestato interesse erano stati coinvolti nella fase successiva, senza che tale scelta fosse adeguatamente motivata.

Il passaggio centrale della decisione è il richiamo espresso all’art. 4 come criterio interpretativo e applicativo dell’azione amministrativa, anche nei contesti caratterizzati da procedure semplificate. Il TAR chiarisce che l’affidamento diretto resta una scelta discrezionale, ma precisa al tempo stesso che tale discrezionalità non può mai tradursi in una decisione implicita o non spiegata. È proprio attraverso l’art. 4 che la discrezionalità viene ricondotta ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, rendendo la motivazione lo strumento indispensabile per dimostrare la coerenza della scelta amministrativa.

Il valore sistemico della sentenza va oltre il caso concreto. Il TAR afferma, in modo chiaro, che quando la decisione incide sulla partecipazione degli operatori – come avviene nei casi di mancato invito a fronte di una manifestazione di interesse – la motivazione assume una funzione rafforzata. In assenza di una spiegazione puntuale e verificabile, la scelta amministrativa rischia di tradursi in una compressione ingiustificata dell’accesso al mercato. È in questo snodo che l’art. 4 mostra la sua portata applicativa: impedisce che la semplificazione procedurale diventi un fattore di opacità e ribadisce che la correttezza formale dell’iter non è sufficiente se non è accompagnata da una motivazione coerente con i principi del Codice.

 

Art. 4 del Codice dei contratti e il superamento degli automatismi applicativi nelle procedure di gara
Uno degli effetti più significativi dell’art. 4 è quello di porre un limite netto agli automatismi applicativi. Il nuovo Codice non consente più di giustificare le scelte amministrative con il solo richiamo alla lettera della norma o a prassi consolidate, quando l’esito applicativo risulta incoerente con i principi del sistema. L’applicazione meccanica delle regole, sganciata dal contesto e dalle finalità dell’affidamento, non è più sostenibile, perché contrasta con un impianto normativo che richiede valutazioni consapevoli e motivate.

In questa prospettiva, l’art. 4 incide direttamente sul rapporto tra norme, prassi e indirizzi interni. Linee guida, schemi procedurali e consuetudini operative restano strumenti utili di organizzazione dell’attività amministrativa, ma non possono trasformarsi in vincoli rigidi o sostitutivi della valutazione del caso concreto. L’art. 4 impone di verificare, di volta in volta, che l’applicazione di una prassi sia effettivamente coerente con i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, evitando che la standardizzazione procedurale diventi un alibi per comprimere la discrezionalità o eludere l’obbligo di motivazione.

È in questo senso che l’art. 4 contribuisce alla tenuta complessiva dell’atto amministrativo. Un provvedimento fondato su automatismi non dichiarati o su prassi applicate in modo acritico è esposto a profili di illegittimità, anche quando rispetta formalmente le regole procedurali. Al contrario, l’utilizzo consapevole dell’art. 4 consente di ricondurre la decisione a un percorso logico chiaro e verificabile, rafforzando la motivazione e rendendo l’atto più solido sia sul piano applicativo sia in sede di controllo e di giudizio.

 

Conclusioni – L’art. 4 come criterio interpretativo e architrave del Codice dei contratti
L’art. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 non è una clausola di stile né un semplice richiamo ai principi del Codice. È una norma centrale, che svolge una funzione strutturale nell’economia complessiva del nuovo impianto normativo. Attraverso l’art. 4, i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato cessano di essere enunciazioni astratte e diventano criteri concreti di interpretazione e di azione amministrativa.

Il valore dell’art. 4 risiede nella sua capacità di tenere insieme principi, regole e caso concreto. Le disposizioni del Codice non operano come automatismi autosufficienti, ma trovano il loro significato applicativo solo se lette alla luce dei principi che le sorreggono. In questo spazio si colloca la discrezionalità della stazione appaltante, che non viene compressa, ma orientata e resa verificabile attraverso una motivazione coerente.

Senza l’art. 4, il Codice dei contratti rischierebbe di ridursi a una sommatoria di regole applicate per compartimenti stagni, esposta a formalismi e automatismi difficilmente compatibili con le finalità dell’affidamento pubblico. È proprio il criterio interpretativo e applicativo introdotto da questa disposizione a garantire coerenza, tenuta sistemica e razionalità all’intero impianto normativo.

 

 

 

FONTI     “LavoriPubblici.it”

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