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Da escludere l’offerta senza indicazione di ribasso

Il Tar Calabria ribadisce che non basta dichiarare solo il prezzo di aggiudicazione. Bocciato anche l’intervento «integrativo» della commissione di gara

 

La mancata indicazione del ribasso offerta – a fronte di chiare disposizioni della legge di gara -, non può che determinare l’esclusione dell’appaltatore. In questo senso la recente sentenza del Tar Calabria n. 455/2025.

 

Il caso
In relazione ad un affidamento del servizio temporaneo di trattamento dei residui della pulizia stradale, la commissione procedeva ad aggiudicare il contratto al miglior offerente il quale però non indicava nella propria offerta il «ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara» limitandosi ad indicare il solo «prezzo di aggiudicazione». Così attraverso una operazione di conversione dei dati, il ribasso percentuale veniva individuato dal collegio.

L’operazione – e la stessa aggiudicazione -, viene immediatamente contestata dal ricorrente (secondo nella graduatoria di merito) che ha prospettato la violazione della legge di gara e un intervento non consentito perché in violazione della par condicio tra i concorrenti.

Il giudice condivide le ragioni del ricorso.

 

La sentenza

Il giudice non ha ritenuto rilevanti le difese della stazione appaltante che si sono concentrate, in sostanza, su due aspetti.

In primo luogo si segnala la circostanza che un mero approccio formale (e quindi l’eventuale esclusione) avrebbe privato la stazione appaltante di una offerta «nettamente vantaggiosa rispetto a quella presentata dagli altri due» concorrenti. Visto, inoltre, che l’interpretazione della proposta economica non poteva che essere palese ed il collegio altro non avrebbe fatto se non anticipare «quell’operazione matematica di conversione dal valore percentuale al prezzo unitario di trattamento che, invero, la stessa stazione appaltante, ai fini dell’aggiudicazione e stipula/esecuzione del contratto, avrebbe comunque dovuto compiere in un secondo momento».

Con l’ulteriore argomentazione la stazione appaltante evidenzia che l’operazione compiuta dal collegio è stata semplicemente quella di una lettura corretta della volontà negoziale espressa nell’offerta economica «non residuando alcun margine di dubbio sull’offerta da esso presentata; – a garantire la par condicio e il favor partecipationis tra tutti gli operatori economici concorrenti».

Di diverso avviso il giudice che invece, ravvisa una grave violazione della legge di gara che sul punto – e sulla necessità, evidente, di indicare la percentuale di sconto sulla base di gara (tra l’altro a pena di esclusione) –, risultava chiarissima senza alcun pericolo di fraintendimento.

Del resto, spiega la sentenza, in tema si registrano precise indicazioni giurisprudenziali. Ad esempio lo stesso giudice (con la sentenza n. 233 del 4/04/2025) in relazione ad un caso simile è giunto alle medesime conclusioni.

Anche nel caso di specie, «il tenore letterale del bando non lasciava nessuno spazio a dubbi interpretativi; deve, dunque, affermarsi il carattere vincolante che la disposizione assume non solo nei confronti dei concorrenti ma anche della stazione appaltante soggetta, in applicazione dell’art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo». L’indicazione in argomento, consueta ed ovvia nelle leggi di gara, costituisce un chiaro autovincolo tutt’altro che formale visto che risulta finalizzato a disciplinare l’uniformità di partecipazione alla competizione (soprattutto in relazione al frangente delicato della redazione delle offerte).

In questo senso, ricorda il giudice, lo stesso Consiglio di Stato sez. III n. 9789/2022 ha rimarcato che «laddove la lex specialis di gara preveda l’indicazione dello sconto offerto, in cifre, tale previsione costituisce autovincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato da parte della Commissione di gara».

Non solo «l’esclusione prevista dal disciplinare di gara per il caso di mancata indicazione della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere non è contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, nella misura in cui la clausola in oggetto conferisce certezza al contenuto dell’offerta».

La mancata, si potrebbe dire naturale indicazione, determina incompletezza e indeterminatezza dell’offerta ponendosi «in violazione del principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità (in virtù del quale grava sul concorrente l’onere di sopportare le conseguenze degli errori commessi in sede di formulazione dell’offerta)».

Circostanza che non rende ammissibile nessun ragionamento in ausilio dell’operatore da parte della stazione appaltante che, in questo modo, avrebbe introdotto – come accaduto – interventi «modificativi o integrativi delle offerta» in «violazione dei principi di par condicio, di immodificabilità dell’offerta, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento (Cons. Stato sez. III n. 9789/2022)».

D’altra parte, conclude la sentenza, non si può ritenere ammissibile, in casi del genere, neppure il ricorso a forme di soccorso istruttorio – né integrativo né di chiarimento considerato che la norma di riferimento (l’articolo 101 del codice) non «ne prevede il ricorso nelle ipotesi di omissione, inesattezza e irregolarità dell’offerta economica».

L’operatore, pertanto, avrebbe dovuto essere escluso ed il giudice dispone – con l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione -, il riavvio del procedimento e la riedizione del potere per giungere ad «una nuova aggiudicazione in favore della ricorrente e di stipulare con la stessa il contratto per l’intera durata contrattuale prevista nella legge di gara (cinque mesi), ferme restando le verifiche che la stazione appaltante riterrà necessarie in base alla lex specialis e alla normativa applicabile».

 

 

FONTI      Stefano Usai          “Enti Locali & Edilizia”

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