I trenta crediti iniziali potranno essere decurtati per provvedimenti definitivi
Con il decreto-legge 19/2024 l’Esecutivo ha introdotto, dal 1° ottobre, la cosiddetta “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili: un meccanismo che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe incentivare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e penalizzare (fino alla sospensione della operatività) i lavoratori autonomi e le imprese poco virtuose nelle quali datori, dirigenti e preposti si siano visti comminare provvedimenti definitivi relativi a violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il nuovo strumento è stato introdotto con la sostituzione dell’articolo 27 del Dlgs 81/2008.
Il rilascio della patente
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro previa verifica del possesso di una serie di requisiti dettagliatamente specificati nella norma: iscrizione alla Camera di commercio, adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi previsti dall’articolo 37 del Testo unico sulla sicurezza lavoro: adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi, possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità, possesso del Documento di valutazione dei rischi; possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf). In attesa del rilascio della patente, sarà comunque consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri.
Il sistema dei crediti
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione minima pari o superiore a 15 crediti. Il titolo abilitativo è decurtato in seguito a «provvedimenti definitivi» emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo secondo una graduazione così determinata: accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del Tus: 10 crediti in meno; accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti; provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge 73/2002 (lavoro irregolare): 5 crediti.
Comporta inoltre decurtazione dei crediti il riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
la morte di un lavoratore : 20 crediti;
un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
Il recupero
I crediti decurtati possono essere reintegrati in seguito alla frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti che comportano la decurtazione, dei corsi di formazione in materia di sicurezza. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti (fino a un massimo di 15). Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall’articolo 30 del Tus. Non sono tenute al possesso della patente a punti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa (articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici).
Con la modifica dell’articolo 90 del Dlgs 81/2008 la verifica del regolare possesso della patente è stato demandato al committente o al responsabile dei lavori. Lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili per coloro che hanno una dotazione di crediti inferiore a 15, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro, e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Il Dl 19/2024, sulla carta, propone una vera e propria rivoluzione nel sistema di qualificazione delle imprese, ovviamente in attesa di verificare quali modifiche saranno apportate dalla legge di conversione e dato per scontato che la norma necessita di chiarimenti, ad esempio sulle modalità di presentazione dei documenti per ottenere la patente – rinviati a un successivo decreto ministeriale – e sui provvedimenti che legittimano la decurtazione, nonché sul recupero dei crediti.
FONTI Gabriele Taddia “Enti Locali & Edilizia”
