Un focus distribuito in tre articoli con tutto ciò che c’è da sapere sui bonus per i tecnici della Pa: i casi particolari.
L’art. 45, co. 8 del nuovo codice appalti – come il pregresso art. 113, co. 5 -, ricorda che gli incentivi devono essere erogati anche ai soggetti che si occupano di attività contrattuali delegate dalla stazione appaltante/ente concedente interessata all’aggiudicazione (ed esecuzione del contratto). Risorse da stanziare nei limiti del 25% (del 2% complessivo) e quindi anche compreso il fondo spese vincolate.
Questo aspetto è stato chiarito con il parere del Mit n. 2639/2024 in cui si legge che – una volta trasferito il quantum degli incentivi –, «sarà poi la centrale di committenza/stazione appaltante qualificata, con proprio provvedimento organizzativo, a definire le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza, da suddividere in relazione alle attività incentivabili elencate nell’Allegato I.10 al D. Lgs. 36/2023».
L’incentivo deve essere riconosciuto anche al personale della società in house che viene utilizzata però direttamente dalla stazione appaltante/ente concedente per un appalto «proprio».
In questo senso anche recenti pareri del Mit 3581/2025 e 3174/2025. L’impostazione si deve ritenere corretta anche grazie alla recente modifica (apportata con il decreto legislativo 209/2024) che sostituisce l’espressione pregressa, dell’art. 45, di dipendenti con un riferimento più ampio al «personale» (da intendersi utilizzato dalla stazione appaltante/ente concedente).
La ratio della modifica sembra voler introdurre un ampliamento delle figure a cui è riconoscibile l’incentivo, si pensi al caso del Rup di altre stazioni appaltanti/enti concedenti appositamente nominato per far fronte ad attività contrattuali in carenza, interna, di apposite professionalità.
Alcuni casi pratici affrontati dal Mit e dalla Corte dei Conti
I componenti interni dell’amministrazione non possono che essere compensati se non con l’incentivo – sempre che le funzioni svolte corrispondano con quanto indicato, in modo tassativo, nell’allegato I.10. In questo senso, ad esempio in tema di collaudo, il parere del Mit n. 3472/2025.
Analogo discorso per i responsabili di fase (parere Mit n. 3137/2025) e per i componenti interni (o di altra pubblica amministrazione) della struttura di supporto eventualmente costituita (parere Mit n. 2956/2025). Come accennato nella prima parte degli approfondimenti, una questione «aperta» è quella della liquidazione degli incentivi per «step», per fasi.
Il Mit, con il parere n. 3078/2025 risponde alla domanda se sia possibile, «una volta conclusa la fase di affidamento e stipulato il contratto, per esempio in una procedura di lavori, (…) l’erogazione degli incentivi limitatamente ai soggetti che hanno svolto le attività di programmazione e di predisposizione dei documenti di gara, indipendentemente dal completamento dell’opera» affermando tale prerogativa a condizione che ciò risulti espressamente disciplinato nel regolamento o atto generale sui criteri di riparto.
Si tratta di ipotesi, in realtà, che deve essere posta in relazione con il principio del risultato – non sono mancati casi in cui le sezioni della Corte dei Conti hanno negato detta possibilità.
Occorre anche tener conto della contabilizzazione degli incentivi, come ora chiariti dal principio contabile 4/2 dopo le modifiche apportate il 10 ottobre 2024. Oltre a ribadire il «giro contabile» al fondo incentivi –anche se non più previsto dalla norma -, il principio rammenta che anche per questo compenso vale la regola dell’esigibilità. Pertanto, «la spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell’obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale» fermo restando il previo passaggio al fondo per lo sviluppo delle risorse umane.
La registrazione dell’impegno, quindi, avviene – come spiega sempre il principio in argomento -, «a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell’esercizio cui gli incentivi si riferiscono» (mentre l’imputazione, come detto, è guidata dall’esigibilità).
Da notare che nonostante questa complessa attività di contabilizzazione, la Corte dei Conti, sez. reg. Liguria con la delibera 56/2025 ha negato che si possa riconoscere gli incentivi al servizio finanziario sulla base dell’affermazione che si tratterebbe, l’attività appena descritta, esterna all’attività contrattuale.
È bene annotare invece che certe attività – si pensi alla gestione del fondo pluriennale vincolato -, costituisca, proprio per la fase di programmazione (redazione dei cronoprogrammi) una delle attività centrali nella fase di gestione del contratto d’appalto. Gestione, pertanto, che ogni Rup deve gestire con il supporto/guida/collaborazione del servizio finanziario.
Incentivo e opzioni di prosecuzione del contratto
Merita maggior attenzione la questione dei rapporti tra incentivi e opzione di prosecuzione del contratto (si pensi al caso in cui siano state previste nell’importo complessivo di gara delle proroghe, rinnovi o ripetizione).
A differenza del pregresso regime (e quindi al codice del 2016) che non consentiva l’erogazione dell’incentivo in caso di opzione (visto la sua configurazione in termini di affidamento senza gara ed in questo senso il parere dell’Anac n. 67/2024), in relazione alle attuali previsioni occorre distinguere il momento della quantificazione dell’incentivo da quello della successiva erogazione.
In fase di avvio delle procedure di affidamento, l’incentivo deve essere calcolato esclusivamente sulla base di affidamento al netto delle opzioni eventualmente previste (in questo senso il Mit con il parere n. 2969/2024 stante la sola eventualità dell’attivazione delle opzioni.
In relazione alla possibilità di erogazione degli incentivi (ora ammessa anche per le opzioni se, ovviamente, venissero attivate) il parere del Mit n. 3173/2025 spiga che il «nel quadro economico dell’intervento deve essere prevista la quota complessiva a copertura dell’attivazione delle opzioni».
In sostanza, il quadro economico, in relazione agli incentivi, deve avere una sorta di articolazione inserendo la quota parte degli incentivi relativi alle opzioni.
Incentivi che diventeranno esigibili, come detto, solo se venisse attivata dal Rup l’opzione prevista. Pare corretto, oggettivamente, prevedere l’incentivo anche per le responsabilità non solo in relazione all’attivazione dell’opzione che deve essere già programmata ma, soprattutto, anche per la fase civilistica (dell’esecuzione) conseguente.
FONTI Stefano usai “Enti Locali & Edilizia”
