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Gare, con il massimo ribasso cade il divieto di commistione tra busta tecnica ed economica

Tar Lazio: non c’è pericolo di influenzare i risultati di gara con la concorrenza limitata all’aspetto economico

 

Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica non opera quando il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo, in quanto, la concorrenza avviene esclusivamente sull’elemento economico e, pertanto, imporlo sarebbe sproporzionato, irragionevole e lesivo del principio del favor partecipationis. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per il Lazio, sez. II bis, n. 14869/2025. Per il Tar il divieto si applica nei casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità nella fase di valutazione, cosa che accade qualora vi siano elementi di giudizio a carattere discrezionale, a rilevanza obiettiva ed automatica, e solo quando il criterio sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo.

Tutto nasce da una procedura negoziata per la realizzazione di una mensa scolastica all’esito della quale un operatore economico viene escluso per non aver provveduto alla separazione tra busta amministrativa ed offerta economica. Il concorrente escluso presenta così ricorso eccependo che gli articoli del disciplinare di gara che prescrivono a pena di esclusione il divieto di inserimento di elementi dell’offerta economica nella documentazione amministrativa si porrebbero in contrasto con il principio di risultato e con il principio del favor partecipationis.

Secondo il Collegio, nel caso in esame, non essendovi un’offerta tecnica da valutare discrezionalmente e dei punteggi da attribuire, l’attività della stazione appaltante si deve limitare in un mero riscontro del possesso in capo ai soggetti partecipanti alla gara delle iscrizioni e attestazioni. Per questo, la commistione delle due buste non inficia la regolarità delle operazioni di gara. Il divieto di commistione tra le diverse componenti dell’offerta, che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale, in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale, trae fondamento «dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa».

Secondo i giudici il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica sussiste nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della «garanzia di imparzialità nella fase di valutazione» e “solo” quando il criterio sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo. Dunque il “rischio di commistione” non sussiste quando la gara debba essere aggiudicata secondo il criterio del “minor prezzo” laddove la concorrenza avviene esclusivamente sull’elemento economico «perché i profili tecnici (trattandosi di attività standardizzata, le cui caratteristiche sono selezionate dal mercato di riferimento o, comunque, integralmente predefinite dalla stazione appaltante) non sono suscettibili di modifica».

Nel caso di specie, l’automatismo dell’aggiudicazione correlato al maggior ribasso percentuale offerto impedisce che «l’erronea anticipazione del contenuto dell’offerta economica nella “busta” virtuale recante la documentazione amministrativa possa pregiudicare l’esito della procedura di gara». Pertanto il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

 

 

FONTI      Silvana Siddi      “Enti Locali & Edilizia”

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