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Dal regolamento alla liquidazione: guida agli incentivi 2%

Un focus distribuito in tre articoli con tutto cio che c’è da sapere sui bonus per i tecnici della Pa: il quadro generale

 

Nuova breve «guida» all’applicazione delle disposizioni sugli incentivi per funzioni tecniche ad integrazione ai vademecum operativi già pubblicati sulla rivista prima a marzo e poi lo scorso aprile.

 

Premessa
La disciplina degli incentivi per funzioni tecniche è stata oggetto, anche in tempi recentissimi, con la legge 105/2025 di conversione del Dl 73/2025, di attenta considerazione da parte del legislatore che ha, con il codice dei contratti, ricalibrato – nel senso più favorevole ai dipendenti interessati -, con l’articolo 45, con l’allegato I.10 e con l’allegato II.14, la disciplina in materia. Le principali modifiche apportate con il nuovo codice

Il nuovo codice, rispetto alla disciplina codicistica del 2016, contiene diverse sottolineature di grande rilevanza pratica.

È bene annotare che di incentivi per funzioni tecniche si scrive già nell’articolo 1 del codice in cui si associa la possibilità di acquisire il compenso in parola in funzione del risultato (del principio del risultato).

In questo senso la previsione chiarisce, con il quarto comma, che «il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: (…) b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva».

Sottolineatura che, probabilmente, non risulta ancora chiarita definitivamente ma che dovrebbe indurre a ritenere non appropriata una mera liquidazione per fasi (per step) salvo i casi in cui il risultato non sia stato effettivamente raggiunto. Si pensi ai lavori per i quali il risultato si ottiene con la consegna, all’ente, dell’opera collaudata. La previsione, in pratica, sembra condizionare l’erogazione del compenso alla certificazione di aver raggiunto il risultato finale.

 

La disciplina dell’incentivo
La nuova previsione (art. 45) si distingue dalla pregressa previsione (art. 113 del codice del 2016) per una maggiore chiarezza. Il primo comma dell’articolo 45, ad esempio, non elenca direttamente le funzioni tecniche incentivate (se svolte all’interno della stazione appaltante/ente concedente) ma rinvia ad uno specifico allegato I.10 che contiene l’elencazione tassativa delle funzioni che possono accedere all’incentivo.

Si tratta di norma, evidentemente, che trova applicazione solo per le attività contrattuali avviate a far data dal 1 luglio 2023.

In questo senso la Corte dei Conti, sez. reg. della Calabria n. 123/2024 in cui si spiega che «la disciplina contenuta nell’art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, non oggetto di deroghe specifiche, si applica soltanto alle procedure di aggiudicazione indette (attraverso la pubblicazione del bando o dell’avviso) in data successiva al 30.6.2023 e per attività incentivate svolte successivamente a tale data». In difetto troveranno applicazione le più restrittive disposizioni contenute nel codice del 2016.

La precisazione ha effetti rilevanti considerato che l’art. 45 amplia la possibilità di acquisire gli incentivi che vengono collegati (sempre nella percentuale massima del 2%) non più «alla base di gara» ma alla base di affidamento.

Circostanza che ha consentito di superare l’orientamento restrittivo (espresso anche dalla Corte dei Conti) secondo cui l’incentivo poteva riguardare solo la gara vera e propria (o comunque almeno una micro competizione) ma non anche procedimenti che non sono appalti come l’affidamento diretto «puro», la concessione, il project financing , l’adesione alle convenzioni Consip etc.

L’incentivo, quindi, oggi viene riconosciuto anche nel caso di affidamento diretto «puro» ovvero intervenuto senza previo interpello di più operatori.

In questo senso, ad esempio, il parere del Mit n. 3622/2025 (nel caso di beni e servizi sarà necessario rispettare la disposizione dell’articolo 32 dell’allegato II.14 come si dirà più avanti).

Altra novità rilevante è quella dell’apertura all’incentivo fino al 100% del trattamento «economico complessivo annuo lordo» (per gli enti locali secondo la definizione fornita nell’art. 74, c 2, lett. d) del contratto collettivo 2019/2021) – a differenza del pregresso codice che limitava l’incentivo al 50% del trattamento in argomento -.

Questi «importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione».

 

Regolamento o atto generale interno di disciplina dei criteri
Ulteriore novità riguarda la disciplina dei criteri di riparto degli incentivi – atto propedeutico indispensabile per legittimare l’erogazione (in questo senso Corte dei Conti, sez. giuris. Abruzzo 111/2024).

È noto che il riferimento al regolamento interno è stato espunto dall’articolo 45 in fase di approvazione definitiva del codice. Deve ritenersi ferma, in ogni caso, la prerogativa della stazione appaltante che può scegliere come disciplinare i criteri – attraverso il tradizionale regolamento o un atto generale -, purché con il previo passaggio in delegazione trattante (e quindi con il confronto con le organizzazioni sindacali).

Il comma 2 – a proposito della modalità di erogazione degli incentivi -, introduce una nuova prerogativa per le amministrazioni visto che possono «prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale».

Si tratta di fattispecie di ancora incerta applicazione ma si è indotti a pensare che, ad esempio, potrebbe essere utile in relazione ad alcune fattispecie come la concessione visto che l’incentivo – nel caso di specie – non può essere posto a carico del concessionario. In questo senso il parere del Mit n. 2635/2024.

Nel caso della concessione, ad esempio, l’incentivo potrebbe essere calcolato/parametrato con riferimento al canone concessorio (evitando sovraincentivazioni).

 

Le regole per beni e servizi
Le novità di maggior rilievo (con alcune conferme), infine, si leggono in tema di affidamenti di beni e servizi. Rimane ferma l’esigenza che risulti nominato il direttore dell’esecuzione. Nomina che non può ritenersi facoltativa visto le chiare indicazioni contenute nell’articolo 32 dell’allegato II.14.

La particolarità di questa norma, come già nelle linee guida Anac. 3, è che il Dec deve essere nominato solamente nei casi stabiliti dalle disposizioni codicistiche (nel senso che qualora venisse nominato in altre circostanze, la nomina non può comunque consentire l’erogazione dell’incentivo). In questo senso, tra gli altri, il parere Mit n. 3467/2025.

L’art. 32, non a caso, indica una serie di servizi – configurati direttamente dal legislatore come complessi -, per cui il Dec deve essere (obbligatoriamente) distinto dal Rup anche nel sottosoglia comunitario.

Nelle altre ipotesi è necessario che l’intervento riguardi un importo superiore ai 500 mila euro oppure – e quindi indipendentemente dall’importo – che venga certificata la complessità.

In particolare per «le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento».

 

 

 

FONTI       Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

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