Modificato il principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/2011 con l’obiettivo di velocizzare la realizzazione dei piccoli interventi
La legge di bilancio (n. 199/2025) introduce una rilevante modifica al principio contabile 4/2 allegato al decreto legislativo 118/2011 in tema di lavori pubblici sottosoglia finalizzata a velocizzare l’iter realizzativo e quindi di grande impatto per gli uffici tecnici.
Nel dettaglio, il comma interessato è il n. 660 dell’articolo 1 che integra il paragrafo 5.4.9 del principio predetto. Si tratta del paragrafo che dispone in tema «conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate».
Prima della modifica, il principio contabile distingueva tra lavori di importo inferiore ai 150 mila euro (per cui la procedura ordinaria di assegnazione è l’affidamento diretto) e lavori di importo pari o superiore che beneficiano, secondo le condizioni indicate nello stesso paragrafo, della possibilità di «ribaltare» il quadro economico con sole prenotazioni di impegno di spesa o impegni di spesa sempre sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputati «secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale».
Sempre che vengano rispettate le pre-condizioni fondamentali, ovvero:
- siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
- l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici.
La prerogativa, come detto, introduce una rilevante «eccezione» alla regola dell’impegno di spesa che deve seguire il perfezionamento dell’obbligazione giuridica.
Con la modifica intervenuta con la Manovra, questa dinamica «contabile» semplificata dal 1° gennaio riguarderà solamente i lavori di importo sopra soglia visto che nel sottosoglia si introduce un sistema più rigoroso ma importante in quanto finalizzato a velocizzare la realizzazione degli investimenti.
La nuova norma
La nuova previsione prevede l’innesto, alla fine del paragrafo 5.4.9 di due capoversi.
Il primo puntualizza che «ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva».
Questa previsione, pertanto, riduce le possibilità – nel sottosoglia – di avvalersi di altre eccezioni come contenute nel paragrafo 5.4.9 imponendo che già nel secondo esercizio venga necessariamente affidata la progettazione esecutiva.
In particolare il principio prevede (dal 1° gennaio) che dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:
- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- nell’esercizio in cui è stato verificato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento;
- nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;
- nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata.
Si tratta di una previsione, quindi, che riduce le possibilità di estendere il tempo di realizzazione degli interventi.
Una particolarità della disposizione che richiederebbe un chiarimento ufficiale è l’inciso iniziale del comma, ovvero la premessa «ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (…)». In particolare, si tratterebbe di capire se la nuova dinamica si possa estendere anche ad importi inferiori ai 150 mila euro (per cui il procedimento di assegnazione è più spedito visto che la dinamica ordinaria è quella dell’affidamento diretto) o se invece le prerogative (che consentono di utilizzare il fondo pluriennale per il quadro con le prenotazione di impegno) si possano utilizzare anche in quest’ambito. In questo caso, però, la previsione avrebbe l’effetto di allungare i micro procedimenti e la realizzazione degli investimenti sottesi.
Il secondo capoverso precisa che in caso di mancata assegnazione dei lavori (mancata aggiudicazione) nell’esercizio successivo all’affidamento della progettazione esecutiva «le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
