Respinta l’azione del commissario e dell’Authority portuale contro la delibera che contestava la procedura senza bando per l’opera affidata a Webuild. I giudici: nessun effetto lesivo, ok anche la vigilanza Anac anche sulle gestioni commissariali
Il Tar Lazio dichiara inammissibili i ricorsi presentati dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera e dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale contro la delibera con cui l’ Anac aveva espresso pesanti perplessità sulla procedura utilizzata per affidare la maxi-commessa della nuova diga foranea di Genova, poi aggiudicata al consorzio guidato da Webuild.
Con la sentenza depositata il 15 giugno, i giudici amministrativi non entrano nel merito delle contestazioni mosse dall’Autorità anticorruzione sulla gara, ma chiariscono un punto decisivo: la delibera Anac non aveva carattere prescrittivo o sanzionatorio e quindi non produceva effetti immediatamente lesivi tali da giustificare l’impugnazione davanti al giudice amministrativo.
Il pronunciamento, però, contiene anche un passaggio di forte rilievo sistematico perché ribadisce che i poteri di vigilanza dell’ Anac si estendono anche alle procedure commissariali e agli affidamenti derogatori adottati in regime emergenziale.
La vicenda ruota attorno alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, una delle opere simbolo del piano di rilancio infrastrutturale successivo al crollo del ponte Morandi. L’intervento era stato inserito nel programma straordinario di investimenti urgenti predisposto dal commissario straordinario nominato dopo il crollo del viadotto Polcevera. In base alla normativa emergenziale, l’opera era stata affidata attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
Proprio questa scelta aveva spinto l’ Anac ad aprire un’istruttoria culminata nella delibera 142 del marzo 2024, nella quale l’Autorità guidata da Giuseppe Busìa aveva espresso valutazioni e giudizi di dubbia conformità su diversi aspetti della procedura.
Nel mirino dell’Autorità erano finite in particolare la scelta della procedura negoziata senza bando, il mancato rinnovo della gara dopo un primo esperimento andato deserto, la mancata applicazione di prezziari aggiornati, la nomina del secondo collegio di esperti «a buste aperte», il mancato recepimento delle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e alcune modifiche all’articolato contrattuale suggerite dalle imprese partecipanti.
Contro quella delibera avevano presentato ricorso sia la struttura commissariale sia l’Autorità portuale, sostenendo tra l’altro che l’ Anac non avesse poteri di vigilanza su una procedura integralmente disciplinata dalla normativa emergenziale prevista per Genova dopo il crollo del Morandi. I ricorrenti contestavano inoltre l’interpretazione restrittiva fornita dall’Autorità sull’ambito applicativo delle deroghe introdotte dal decreto Genova e denunciavano vizi procedurali, carenze di contraddittorio e tardività dell’intervento Anac. Il Tar, però, respinge l’impostazione difensiva chiarendo innanzitutto che «la vigilanza sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici rientranti nelle gestioni commissariali fa parte delle attribuzioni dell’Autorità».
La sentenza richiama infatti l’articolo 213 del vecchio Codice appalti e l’attuale articolo 222 del Dlgs 36/2023, sottolineando che i poteri di controllo dell’ Anac si estendono anche ai «contratti esclusi» dall’applicazione ordinaria del Codice. Secondo i giudici, il fondamento di questa vigilanza deriva direttamente anche dal diritto europeo e dalle norme Ue sulla governance del settore dei contratti pubblici. Il collegio chiarisce inoltre che le deroghe previste dalle normative emergenziali non possono tradursi in una sottrazione totale ai principi di concorrenza e trasparenza.
Il cuore della decisione riguarda però la natura della delibera impugnata. Richiamando diversi precedenti del Consiglio di Stato, il Tar ricorda che gli atti di vigilanza dell’ Anac sono impugnabili solo quando producono effetti immediatamente lesivi, imponendo vincoli conformativi puntuali o obblighi specifici alle amministrazioni vigilate. Nel caso della diga di Genova, invece, l’Autorità «non ha formulato alcuna raccomandazione vincolante», non ha imposto l’adozione di atti specifici né ha minacciato sanzioni in caso di mancato adeguamento. Anac si era limitata a chiedere ai soggetti coinvolti di comunicare eventuali modifiche progettuali e incrementi di costo emersi nelle successive fasi progettuali, oltre a fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’opera. Per il Tar si tratta quindi di «un invito futuro» finalizzato esclusivamente a monitorare possibili incrementi di costo e varianti in corso d’opera, senza alcuna incidenza diretta sugli atti già adottati.
La delibera, scrivono i giudici, «non obbliga il soggetto vigilato né ad una revisione critica né ad alcun intervento correttivo immediato sulle procedure di affidamento concluse». Da qui la conclusione di «inammissibilità per carenza di interesse» dei ricorsi presentati dal commissario e dall’Authority portuale. La decisione lascia dunque intatta la delibera Anac e soprattutto consolida l’impostazione dell’Autorità sul controllo delle grandi opere commissariali, confermando che anche le procedure accelerate o derogatorie restano sottoposte alla vigilanza anticorruzione e ai principi europei di concorrenza.
FONTI “Edilizia & Territorio”
